DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1991, n. 359 - Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia

Coming into Force26 Novembre 1991
Enactment Date05 Ottobre 1991
Published date11 Novembre 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/11/11/091G0404/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.264 del 11-11-1991
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 30, primo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 135, recante approvazione del regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Ritenuto necessario aggiornare le disposizioni del predetto regolamento;

Acquisito il parere del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, espresso nella seduta del 12 febbraio 1991;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 22 aprile 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1991;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze; E M A N A il seguente regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Generalita'

  1. L'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza ed al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e' adeguato e proporzionato alle esigenze della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della prevenzione e della repressione dei reati e degli altri compiti istituzionali.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.

Tipi di armamento

  1. L'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza ed al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e' individuale o di reparto.

  2. L'armamento di reparto si distingue in ordinario o speciale.

Art 3.

Armamento individuale - Definizione

  1. L'armamento individuale e' costituito dalle armi assegnate nominativamente al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, appartenente agli specifici ruoli il cui ordinamento e' disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ed a quello appartenente ai ruoli ad esaurimento del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, nonche' al personale, appartenente ai ruoli dei sanitari della Polizia di Stato ed a quelli del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico- scientifica e tecnica, al quale siano attribuite, in virtu' dei rispettivi ordinamenti, le qualita' di ufficiale o agente di pubblica sicurezza, ovvero di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

  2. L'armamento individuale consta di una pistola, corrispondente alle caratteristiche di cui all'art. 10 specificamente individuata per tipo e modello con decreto del Capo della Polizia. Essa e' assegnata al personale di cui al comma 1 in dotazione personale per tutta la durata del rapporto di servizio.

Art 4.

Armamento di reparto - Definizione

  1. Costituiscono armamento di reparto le armi in carico agli uffici o reparti e istituti d'istruzione. Tali armi sono distribuite al personale di cui all'art. 3, comandato in operazioni di servizio, secondo le esigenze o ai fini dell'addestramento e delle esercitazioni.

Art 5.

Assegnazione e consegna delle armi

  1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale assegna agli istituti di istruzione e, direttamente o tramite i centri territoriali di supporto, agli uffici e reparti della Polizia di Stato:

    1. l'armamento individuale occorrente, per la successiva assegnazione al personale di cui all'art. 3;

    2. l'armamento di reparto occorrente in considerazione delle caratteristiche dei servizi, del personale da impiegare e degli obiettivi da conseguire, sentite, ove occorra, le Direzioni centrali competenti.

  2. Con l'ordine di servizio di cui all'art. 42 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, il dirigente dell'ufficio, il comandante del reparto o il direttore dell'istituto di istruzione determina l'armamento di reparto che deve essere consegnato al personale comandato in operazioni di servizio oppure ai fini delle esercitazioni e dell'addestramento e provvede per la consegna.

  3. La consegna dell'armamento al personale della Polizia di Stato diverso da quello indicato dall'art. 3 puo' essere disposta solo per motivi di addestramento o per motivi di assoluta necessita', allorche' detto personale e' impiegato in operazioni di polizia o soccorso pubblico. In quest'ultimo caso, si osservano le disposizioni dell'art. 9, comma 2.

Art 6.

Doveri dell'assegnatario

  1. L'assegnatario deve:

    1. custodire diligentemente l'arma e curarne responsabilmente ed in modo costante la manutenzione;

    2. applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;

    3. mantenere l'addestramento ricevuto, curando attivamente l'esercizio delle tecniche apprese e partecipando alle esercitazioni di tiro a tale scopo organizzate dall'Amministrazione.

  2. L'armamento individuale deve essere immediatamente versato all'ufficio o al reparto di appartenenza all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di impiego, nonche' in ogni altro caso in cui l'Amministrazione lo disponga con provvedimento motivato.

  3. L'armamento di reparto deve essere immediatamente riconsegnato all'armeria dell'ufficio, reparto o istituto di appartenenza al termine del servizio o a cessate esigenze del servizio.

Art 7.

Gestione e custodia dell'armamento

  1. L'armamento, ad esclusione di quello assegnato in dotazione individuale, e' gestito dall'ufficio consegnatario di livello provinciale che ne cura la custodia in un'armeria di reparto o in una o piu' armerie sussidiarie, in relazione alle esigenze operative.

  2. Analogamente devono provvedere gli istituti di istruzione ed i reparti mobili.

  3. Le armerie devono essere sistemate in locali possibilmente interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi, con porte e vani luce blindati o dotati di inferriate e grate; devono altresi' disporre di idonee serrature e di congegni d'allarme.

  4. Presso gli altri uffici o comandi della Polizia di Stato il quantitativo di armi di reparto strettamente indispensabili all'espletamento dei compiti giornalieri deve essere custodito in strutture metalliche tecnicamente idonee e ambienti adeguati.

Art 8.

Armamento ordinario di reparto

  1. L'armamento ordinario di reparto e' costituito dalle armi per l'uso delle quali e' impartito l'addestramento obbligatorio di base a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

  2. Esse sono lo...

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