DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1985, n. 782 - Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Coming into Force14 Gennaio 1986
Published date30 Dicembre 1985
Enactment Date28 Ottobre 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/12/30/085U0782/CONSOLIDATED/20190812
Official Gazette PublicationGU n.305 del 30-12-1985 - Suppl. Ordinario n. 108
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 111 della legge 1 aprile 1981, n. 121, che prevede l'emanazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Sentiti i sindacati di polizia piu' rappresentativi sul piano nazionale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 1985;

Sulla proposta del Ministro dell'interno; EMANA il seguente decreto:

E' approvato l'annesso regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatta obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 ottobre 1985 COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei

Ministri

SCALFARO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 dicembre 1985

Atti di Governo, registro n. 57, foglio n. 23

Regolamento

REGOLAMENTO

TITOLO I NORME GENERALI
Art 1. - Promessa solenne

All'atto dell'assunzione in prova, il personale della Polizia di Stato deve prestare, dinanzi al capo della Polizia o suo delegato o al direttore dell'istituto di istruzione o al capo dell'ufficio o reparto e alla presenza di due testimoni, promessa solenne secondo la formula prevista dall'art. 11, comma primo, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Della promessa solenne deve redigersi processo verbale individuale.

Nell'ambito degli istituti di istruzione la promessa solenne puo'

essere prestata in forma collettiva davanti al direttore

dell'istituto, il quale pronuncia la formula di cui al primo comma e gli allievi rispondono all'unisono "PROMETTO".

La promessa solenne in forma collettiva deve essere prestata davanti ad una rappresentanza di personale gia' in servizio e successivamente deve redigersi processo verbale individuale.

Nel caso di passaggio ad altro ruolo la promessa solenne non deve essere prestata nuovamente.

Art 2. - Giuramento

All'atto della nomina in ruolo, il personale della Polizia di Stato deve prestare dinanzi al capo della Polizia o suo delegato o al direttore dell'istituto di istruzione o al capo dell'ufficio o reparto e alla presenza di due testimoni, giuramento secondo la formula prevista dall'art. 11, comma secondo, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Del giuramento deve redigersi processo verbale individuale.

Nell'ambito degli istituti di istruzione il giuramento puo' essere prestato in forma collettiva davanti al direttore dell'istituto, il quale pronuncia la formula di cui al primo comma ed il personale risponde all'unisono "LO GIURO".

Il giuramento in forma collettiva deve essere prestato davanti ad una rappresentanza di personale gia' in servizio e successivamente deve redigersi processo verbale individuale.

Nel caso di passaggio ad altro ruolo il giuramento non deve essere prestato nuovamente.

Art 3. - Ausiliari di leva

Il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, presta giuramento in forma collettiva secondo le modalita' previste dall'articolo precedente.

Qualora venga immesso nel ruolo degli agenti e assistenti, il personale medesimo deve prestare promessa solenne e ripetere il giuramento con le stesse modalita' stabilite dagli articoli precedenti.

TITOLO II GERARCHIA E SUBORDINAZIONE
Art 4. - Subordinazione gerarchica

L'ordine di subordinazione gerarchica del personale della Polizia di Stato e' determinato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 e dall'art. 2 del...

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