DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1986, n. 135 - Approvazione del regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia

Coming into Force17 Maggio 1986
Published date02 Maggio 1986
Enactment Date13 Marzo 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/05/02/086U0135/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.100 del 02-05-1986
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 30, primo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, secondo il quale i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia sono stabiliti, anche in difformita' alle vigenti norme in materia di armi, con apposito regolamento;

Sentito il Comitato nazionale dell'ordine della sicurezza pubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1986.

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze; EMANA il seguente decreto:

E' approvato l'annesso regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, vistato dal ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 13 marzo 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei

Ministri

SCALFARO, Ministro dell'interno

SPADOLINI, Ministro della difesa

VISENTINI, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 aprile 1986

Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 15

Regolamento determinazione armamento in dotazione alla pubblica sicurezza e alla polizia

REGOLAMENTO CHE STABILISCE I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE

DELL'ARMAMENTO IN DOTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA

SICUREZZA E AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA

FUNZIONI DI POLIZIA.

Art. 1.

Generalita'

L'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica

sicurezza ed al personale dei ruoli della Polizia di Stato che

svolge funzioni di polizia e adeguato e proporzionato alle esigenze

della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della

prevenzione e della repressione dei reati e degli altri compiti istituzionali.

Art. 2.

Armamento

L'armamento in dotazione all'Amministrazione della Pubblica

Sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e':

individuale

di reparto.

L'armamento di reparto si distingue in:

ordinario

speciale.

Art. 3.

Armamento individuale - Definizione

L'armamento individuale e' costituito dalle armi assegnate

nominativamente agli appartenenti alla Polizia di Stato che

espletano funzioni di polizia, e in dotazione personale per tutta la durata del rapporto di servizio.

Esso consta di una pistola.

Art. 4.

Doveri dell'assegnatario

L'assegnatario deve:

a) custodire diligentemente l'arma e curarne responsabilmente

ed in modo costante la manutenzione;

b) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste

per il maneggio dell'arma;

c) mantenere l'addestramento ricevuto, curando attivamente

l'esercizio delle tecniche apprese e partecipando alle esercitazioni di tiro a tal uopo organizzate dall'Amministrazione.

L'armamento individuale deve essere immediatamente versato all'ufficio o al reparto di appartenenza all'atto della cessazione

o sospensione del rapporto di impiego, nonche' in ogni altro caso in cui l'Amministrazione lo disponga con provvedimento motivato.

Art. 5.

Armamento di reparto - Definizione

Costituiscono armamento di reparto le armi in carico agli uffici

o reparti e istituti d'istruzione. Tali armi sono distribuite al

personale comandato in operazioni di servizio secondo le esigenze o ai fini dell'addestramento e delle esercitazioni.

Art. 6.

Armamento di reparto - Assegnazione

Le armi di reparto sono assegnale dalla Direzione centrale per i

servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale agli

uffici, reparti e istituti di istruzione in considerazione delle caratteristiche dei servizi e degli obiettivi da conseguire.

Le armi di reparto sono consegnate al personale comandato in

operazioni di servizio, oppure ai fini delle esercitazioni e

dell'addestramento, dal dirigente dell'ufficio o dal comandante del

reparto o dal direttore dell'istituto, tenuto conto delle caratteristiche tecniche dell'arma in rapporto alle esigenze.

Le armi devono essere immediatamente riconsegnate al termine del

servizio o a cessata esigenza.

Art. 7.

Armamento di reparto - Gestione e custodia

In ambito provinciale l'armamento e' gestito dalla maggiore

unita' d'inquadramento, che ne cura la custodia in una armeria di

reparto o in una o piu' armerie sussidiarie, in relazione a esigenze operative.

Analogamente devono provvedere le scuole ed i reparti mobili.

Le armerie devono essere sistemate in locali possibilmente

interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo

degli accessi, con porte e vani luce blindati e/o dotati di

inferriate e grate: devono altresi' disporre di idonee serrature e di congegni d'allarme.

Presso gli altri edifici e comandi il quantitativo di armi di reparto strettamente indispensabile all'espletamento dei compiti

giornalieri deve essere custodito in strutture metalliche ed idonei ambienti.

Art. 8.

Armamento ordinario di reparto - Costituzione

Costituiscono armamento ordinario di reparto le armi per l'uso

delle quali e richiesto addestramento obbligatorio di base per

tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato dei ruoli che espletano funzioni di polizia.

Esse sono:

a) sfollagente ordinario;

b) artifici;

c) arma corta da addestramento;

d) arma lunga da addestramento;

e) fucile ad anima liscia;

f) fucile o carabina ad anima rigata;

g) fucile per...

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