REGOLAMENTO CHE STABILISCE I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE
DELL'ARMAMENTO IN DOTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA
SICUREZZA E AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA
FUNZIONI DI POLIZIA.
Art. 1.
Generalita'
L'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica
sicurezza ed al personale dei ruoli della Polizia di Stato che
svolge funzioni di polizia e adeguato e proporzionato alle esigenze
della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della
prevenzione e della repressione dei reati e degli altri compiti istituzionali.
Art. 2.
Armamento
L'armamento in dotazione all'Amministrazione della Pubblica
Sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e':
individuale
di reparto.
L'armamento di reparto si distingue in:
ordinario
speciale.
Art. 3.
Armamento individuale - Definizione
L'armamento individuale e' costituito dalle armi assegnate
nominativamente agli appartenenti alla Polizia di Stato che
espletano funzioni di polizia, e in dotazione personale per tutta la durata del rapporto di servizio.
Esso consta di una pistola.
Art. 4.
Doveri dell'assegnatario
L'assegnatario deve:
a) custodire diligentemente l'arma e curarne responsabilmente
ed in modo costante la manutenzione;
b) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste
per il maneggio dell'arma;
c) mantenere l'addestramento ricevuto, curando attivamente
l'esercizio delle tecniche apprese e partecipando alle esercitazioni di tiro a tal uopo organizzate dall'Amministrazione.
L'armamento individuale deve essere immediatamente versato all'ufficio o al reparto di appartenenza all'atto della cessazione
o sospensione del rapporto di impiego, nonche' in ogni altro caso in cui l'Amministrazione lo disponga con provvedimento motivato.
Art. 5.
Armamento di reparto - Definizione
Costituiscono armamento di reparto le armi in carico agli uffici
o reparti e istituti d'istruzione. Tali armi sono distribuite al
personale comandato in operazioni di servizio secondo le esigenze o ai fini dell'addestramento e delle esercitazioni.
Art. 6.
Armamento di reparto - Assegnazione
Le armi di reparto sono assegnale dalla Direzione centrale per i
servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale agli
uffici, reparti e istituti di istruzione in considerazione delle caratteristiche dei servizi e degli obiettivi da conseguire.
Le armi di reparto sono consegnate al personale comandato in
operazioni di servizio, oppure ai fini delle esercitazioni e
dell'addestramento, dal dirigente dell'ufficio o dal comandante del
reparto o dal direttore dell'istituto, tenuto conto delle caratteristiche tecniche dell'arma in rapporto alle esigenze.
Le armi devono essere immediatamente riconsegnate al termine del
servizio o a cessata esigenza.
Art. 7.
Armamento di reparto - Gestione e custodia
In ambito provinciale l'armamento e' gestito dalla maggiore
unita' d'inquadramento, che ne cura la custodia in una armeria di
reparto o in una o piu' armerie sussidiarie, in relazione a esigenze operative.
Analogamente devono provvedere le scuole ed i reparti mobili.
Le armerie devono essere sistemate in locali possibilmente
interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo
degli accessi, con porte e vani luce blindati e/o dotati di
inferriate e grate: devono altresi' disporre di idonee serrature e di congegni d'allarme.
Presso gli altri edifici e comandi il quantitativo di armi di reparto strettamente indispensabile all'espletamento dei compiti
giornalieri deve essere custodito in strutture metalliche ed idonei ambienti.
Art. 8.
Armamento ordinario di reparto - Costituzione
Costituiscono armamento ordinario di reparto le armi per l'uso
delle quali e richiesto addestramento obbligatorio di base per
tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato dei ruoli che espletano funzioni di polizia.
Esse sono:
a) sfollagente ordinario;
b) artifici;
c) arma corta da addestramento;
d) arma lunga da addestramento;
e) fucile ad anima liscia;
f) fucile o carabina ad anima rigata;
g) fucile per...