DELIBERAZIONE 17 dicembre 2007 - Disposizioni in materia di modalita'' economiche di offerta presso il mercato regolamentato delle capacita'' e del gas di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato per l''anno 2006, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 luglio 2007. (Deliberazione n. 326/2007).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 dicembre 2007;

Visti:

la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);

l'art. 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40 (di seguito: decreto-legge n. 7/2007);

il decreto del Ministro dello sviluppo economico (di seguito: il Ministro) 12 luglio 2007 (di seguito: decreto 12 luglio 2007);

* la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 17 luglio 2002, n. 137/2002 (di seguito: deliberazione n. 137/2002);

la deliberazione dell'Autorita' 26 febbraio 2004, n. 22/2004 (di seguito: deliberazione n. 22/04);

la deliberazione dell'Autorita' 8 marzo 2007, n. 56/2007;

la deliberazione dell'Autorita' 28 giugno 2007, n. 162/2007 (di seguito: deliberazione n. 162/2007);

la deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2007, n. 245/2007.

Considerato che:

l'art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 7/2007 prevede che le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato, a decorrere da quelle dovute per l'anno 2006, siano cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il mercato regolamentato delle capacita' di cui all'art. 13 della deliberazione n. 137/2002 (di seguito: mercato regolamentato), e secondo le modalita' di cui all'art. 1 della deliberazione n. 22/2004;

il medesimo art. 11, comma 1, stabilisce che le modalita' di cessione delle predette aliquote siano stabilite con decreto del Ministro, sentita l'Autorita'; e che tale provvedimento e' stato adottato dal Ministro con il decreto 12 luglio 2007, dopo aver acquisito il prescritto parere dell'Autorita', espresso con deliberazione n. 162/2007;

il decreto 12 luglio 2007 stabilisce, all'art. 1, commi 1 e 2, che la cessione delle predette aliquote relative a ciascun anno sia effettuata presso il mercato regolamentato con quote mensili uguali secondo tempistiche differenziate in ragione dell'entita' delle medesime aliquote; e, al comma 4, che le modalita' economiche di tali offerte siano definite dall'Autorita';

l'art. 1, comma 5, del medesimo decreto stabilisce le modalita' di determinazione del corrispettivo dovuto dal titolare allo Stato per la quota delle predette aliquote che non risulti venduta presso il mercato regolamentato;

l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 7/2007 prevede che le autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico (di seguito: il Ministero) ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 164/2000, siano subordinate...

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