DECRETO 6 ottobre 2009 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l''esercizio degli impianti di distribuzione di gas di petrolio liquefatto ad uso nautico. (09A12252)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente il regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, recante «Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attivita' soggette alle visite di prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1982, n. 98;

Ritenuto di disciplinare la normativa tecnica in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione di gas di petrolio liquefatto per uso nautico;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

  1. Il presente decreto si applica agli impianti di distribuzione di gas di petrolio liquefatto (GPL) ad uso nautico per l'alimentazione di motori di imbarcazioni poste in acqua.

    Art. 2.

    Obiettivi

  2. Ai fini della prevenzione degli incendi, allo scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni e dell'ambiente contro i rischi di incendio, gli impianti di cui all'art. 1 sono realizzati e gestiti secondo la regola tecnica di cui all'allegato al presente decreto, in modo da garantire i seguenti obiettivi:

    1. minimizzare le cause di rilascio accidentale di GPL, di incendio e di esplosione;

    2. limitare i danni in caso di evento incidentale;

    3. permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

    Art. 3.

    Disposizioni tecniche

  3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 e' approvata la regola tecnica allegata al presente decreto.

    Art. 4.

    Ubicazione dell'impianto

  4. Gli impianti di distribuzione di gas...

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