LEGGE REGIONALE 2 marzo 2011, n. 1 - Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica) e alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti).

(Pubblicata nel suppl. 4 marzo 2011 al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 3 marzo 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20

  1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia edilizia e urbanistica), e' sostituito dal seguente: '2. Le disposizioni contenute nel capo I sono valide fino al 31 dicembre 2012'.

  2. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 20/2009, e' sostituito dal seguente: '3. Sono validi ed efficaci i titoli abilitativi ai sensi delle norme vigenti presentati entro la data prevista dal comma 2; le relative opere edilizie possono essere realizzate anche oltre tale data, entro i termini di validita' previsti dai rispettivi titoli abilitativi'.

  3. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 20/2009, e' aggiunto il seguente: '3-bis. Per l'esecuzione di tutti gli interventi edilizi di cui alla presente legge, e' obbligatorio presentare il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) previsto all'art. 90, comma 9, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007 (Documento unico di regolarita' contributiva), che regola le modalita' di rilascio del DURC, gli imprenditori individuali e collettivi del settore edile, con dipendenti, che eseguono lavori privati e pubblici, al fine di ottemperare agli obblighi della presente legge, richiedono il DURC tramite la Cassa edile di riferimento contrattuale territorialmente competente secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro. La Cassa edile di riferimento contrattuale, abilitata al rilascio del DURC, e' ciascuna Cassa edile costituita e operante in ogni provincia dell'ambito regionale, secondo i contratti e gli accordi collettivi stipulati tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative che operano nel settore dell'edilizia pubblica e privata'.

    Art. 2

    Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 20/2009

  4. La lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n.

    20/2009, e' sostituita dalla seguente: 'a) per unita' edilizie si intendono:

    1) le unita' immobiliari catastalmente autonome con destinazione d'uso residenziale, compresi gli edifici gia' rurali che, persi i requisiti per il riconoscimento della ruralita', sono stati dichiarati al catasto edilizio urbano, ai sensi dell'art. 2, commi 36, 37 e 38, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

    2) gli edifici rurali ad uso abitativo necessari alle esigenze dei proprietari dei fondi e di chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli professionali, nel caso di persone fisiche, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), nonche' per l'esclusivo uso dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo, o dei soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura;'.

    Art. 3

    Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 20/2009

  5. L'art. 3 della legge regionale n. 20/2009, e' sostituito dal seguente:

    'Art. 3. (Interventi di ampliamento in deroga). - 1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 5, negli edifici residenziali esistenti, legittimamente realizzati o che hanno ottenuto il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore della presente legge, e' consentito realizzare interventi di ampliamento delle unita' edilizie in edifici uni e bi-familiari, nonche' di chiusura di loggiati e porticati in fabbricati con tipologia costruttiva a schiera previa presentazione del progetto unitario, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, a condizione che per la realizzazione si utilizzino tecnologie volte al risparmio energetico e al miglioramento della qualita' architettonica, della sicurezza delle strutture e dell'accessibilita' degli edifici. In ogni caso, ad intervento compiuto, la volumetria complessiva data da quella esistente sommata all'ampliamento realizzato, come disciplinato ai commi 3, 4 e 5, non deve superare i 1.200 metri cubi.

  6. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni specifiche dettate dalle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell'edilizia, gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti solo se l'intervento, limitatamente alla sola porzione ampliata, prevede un involucro capace di rispettare le trasmittanze termiche fissate alla lettera b), tabella 5, secondo livello, dell'allegato 3 alla deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968. Il soddisfacimento di tale requisito e' dimostrato nel progetto allegato alla richiesta del titolo abilitativo.

  7. Se gli strumenti urbanistici vigenti gia' prevedono la possibilita' di ampliamento per motivi igienico funzionali e l'ampliamento e' stato realizzato, e' possibile realizzare in deroga un ulteriore ampliamento del 20 per cento della volumetria esistente, per un incremento massimo di 200 metri cubi, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui ai...

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