LEGGE REGIONALE 22 luglio 2011, n. 16 - «Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico».
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 21 - Parte prima - del 1° agosto 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' e oggetto 1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate al controllo della qualita' dell'aria.
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Il controllo della qualita' dell'aria e' finalizzato al miglioramento della qualita' della vita, alla salvaguardia dell'ambiente e delle forma di vita in esso contenute.
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Il controllo della qualita' dell'aria e' perseguito attraverso l'esercizio coordinato ed integrato delle funzioni degli enti a vario titolo competenti sul territorio regionale. In tale ambito, la presente legge disciplina gli obiettivi e le procedure per l'approvazione del piano per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria, per la realizzazione del sistema regionale di rilevamento della qualita' dell'aria, per la tenuta dell'Inventario regionale delle emissioni e per l'esercizio coordinato delle funzioni da parte degli enti preposti.
Art. 2
Campo di applicazione 1. Le disposizioni della presente legge, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), si applicano agli impianti ed alle attivita' antropiche che producono emissioni in atmosfera.
Art. 3
Funzioni della Regione 1. Il Consiglio regionale:
a) approva il piano regionale di risanamento e di tutela della qualita' dell'aria, di seguito denominato 'piano', ed i relativi aggiornamenti;
b) individua i valori limite di emissione di cui all'art. 271, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006.
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Sono di competenza della Giunta regionale le funzioni relative:
a) all'individuazione e classificazione delle zone ed agglomerati di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualita' dell'aria ambiente), al decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria) ed al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152 (Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente), per lo svolgimento delle attivita' di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria;
b) all'effettuazione della valutazione della qualita' dell'aria ambiente nel rispetto dei criteri, nonche' delle modalita' e delle tecniche di misurazione stabilite dalla normativa statale e comunitaria;
c) all'individuazione delle zone del territorio regionale a cui si applicano i valori limite per la protezione degli ecosistemi individuati dal decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, tenendo conto delle zone di particolare pregio naturalistico di cui all'art.
271, comma 9, lettera b), del d. lgs. n. 152/2006;
d) alla individuazione delle postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento della qualita' dell'aria ambiente;
e) alla realizzazione del sistema regionale di rilevamento della qualita' dell'aria, elaborandone i criteri per lo sviluppo, la gestione e per la garanzia della qualita' del sistema di controllo delle emissioni;
f) alla gestione ed organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni di cui all'art. 10;
g) all'approvazione di indirizzi sull'elaborazione ed attuazione dei piani provinciali di cui all'art. 4, comma 1, lettera
d);
h) all'approvazione di linee guida di carattere tecnico, criteri e modalita' per:
1) l'elaborazione dei piani provinciali;
2) l'acquisizione dei dati tramite la rete regionale di rilevamento della qualita' dell'aria da parte dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (ARPAM);
3) la definizione delle situazioni a rischio di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite di cui all'art. 11;
4) la redazione del rapporto dell'ARPAM di cui all'art. 11.
i) alla gestione delle postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento della qualita' dell'aria ambiente.
Art. 4
Funzioni delle Province 1. Nell'ambito delle proprie competenze le Province:
a) garantiscono il controllo della qualita' dell'aria;
b) provvedono alla tenuta e all'aggiornamento dell'Inventario delle emissioni di cui all'art. 10;
c) attuano la programmazione e gli interventi necessari alla riduzione degli inquinanti secondo gli obiettivi generali fissati dal piano regionale;
d) elaborano con i comuni interessati, in qualita' di autorita' competenti alla gestione delle situazioni di rischio, i Piani d'intervento operativo, di seguito denominati 'piani provinciali', che devono essere adottati in caso di episodi acuti d'inquinamento di cui all'art. 11;
e) esercitano il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di inerzia nell'attuazione degli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico;
f) formulano proposte alla Giunta regionale per l'individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari...
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