LEGGE REGIONALE 22 luglio 2011, n. 16 - «Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 21 - Parte prima - del 1° agosto 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' e oggetto 1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate al controllo della qualita' dell'aria.

  1. Il controllo della qualita' dell'aria e' finalizzato al miglioramento della qualita' della vita, alla salvaguardia dell'ambiente e delle forma di vita in esso contenute.

  2. Il controllo della qualita' dell'aria e' perseguito attraverso l'esercizio coordinato ed integrato delle funzioni degli enti a vario titolo competenti sul territorio regionale. In tale ambito, la presente legge disciplina gli obiettivi e le procedure per l'approvazione del piano per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria, per la realizzazione del sistema regionale di rilevamento della qualita' dell'aria, per la tenuta dell'Inventario regionale delle emissioni e per l'esercizio coordinato delle funzioni da parte degli enti preposti.

    Art. 2

    Campo di applicazione 1. Le disposizioni della presente legge, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), si applicano agli impianti ed alle attivita' antropiche che producono emissioni in atmosfera.

    Art. 3

    Funzioni della Regione 1. Il Consiglio regionale:

    a) approva il piano regionale di risanamento e di tutela della qualita' dell'aria, di seguito denominato 'piano', ed i relativi aggiornamenti;

    b) individua i valori limite di emissione di cui all'art. 271, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006.

  3. Sono di competenza della Giunta regionale le funzioni relative:

    a) all'individuazione e classificazione delle zone ed agglomerati di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualita' dell'aria ambiente), al decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria) ed al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152 (Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente), per lo svolgimento delle attivita' di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria;

    b) all'effettuazione della valutazione della qualita' dell'aria ambiente nel rispetto dei criteri, nonche' delle modalita' e delle tecniche di misurazione stabilite dalla normativa statale e comunitaria;

    c) all'individuazione delle zone del territorio regionale a cui si applicano i valori limite per la protezione degli ecosistemi individuati dal decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, tenendo conto delle zone di particolare pregio naturalistico di cui all'art.

    271, comma 9, lettera b), del d. lgs. n. 152/2006;

    d) alla individuazione delle postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento della qualita' dell'aria ambiente;

    e) alla realizzazione del sistema regionale di rilevamento della qualita' dell'aria, elaborandone i criteri per lo sviluppo, la gestione e per la garanzia della qualita' del sistema di controllo delle emissioni;

    f) alla gestione ed organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni di cui all'art. 10;

    g) all'approvazione di indirizzi sull'elaborazione ed attuazione dei piani provinciali di cui all'art. 4, comma 1, lettera

    d);

    h) all'approvazione di linee guida di carattere tecnico, criteri e modalita' per:

    1) l'elaborazione dei piani provinciali;

    2) l'acquisizione dei dati tramite la rete regionale di rilevamento della qualita' dell'aria da parte dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (ARPAM);

    3) la definizione delle situazioni a rischio di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite di cui all'art. 11;

    4) la redazione del rapporto dell'ARPAM di cui all'art. 11.

    i) alla gestione delle postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento della qualita' dell'aria ambiente.

    Art. 4

    Funzioni delle Province 1. Nell'ambito delle proprie competenze le Province:

    a) garantiscono il controllo della qualita' dell'aria;

    b) provvedono alla tenuta e all'aggiornamento dell'Inventario delle emissioni di cui all'art. 10;

    c) attuano la programmazione e gli interventi necessari alla riduzione degli inquinanti secondo gli obiettivi generali fissati dal piano regionale;

    d) elaborano con i comuni interessati, in qualita' di autorita' competenti alla gestione delle situazioni di rischio, i Piani d'intervento operativo, di seguito denominati 'piani provinciali', che devono essere adottati in caso di episodi acuti d'inquinamento di cui all'art. 11;

    e) esercitano il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di inerzia nell'attuazione degli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico;

    f) formulano proposte alla Giunta regionale per l'individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT