DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2007, n. 152 - Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente

Coming into Force28 Settembre 2007
End of Effective Date29 Settembre 2010
Enactment Date03 Agosto 2007
Published date13 Settembre 2007
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2007/09/13/007G0166/CONSOLIDATED/20100915
Official Gazette PublicationGU n.213 del 13-09-2007 - Suppl. Ordinario n. 194
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente;

Vista la decisione 97/101/CE della Commissione, del 27 gennaio 1997, che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri, cosi' come modificata dalla decisione 2001/752/CE della Commissione, del 17 ottobre 2001;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 25 novembre 1994, recante "Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante attuazione della direttiva 96/62/CE, in materia di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria ambiente;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 20 settembre 2002, recante "Modalita' per la garanzia della qualita' del sistema delle misure di inquinamento atmosferico ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 1° ottobre 2002, n. 261, concernente "Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualita' dell'aria ambiente, e i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351";

Considerato che il benzo(a)pirene e' stato scelto come marker per il rischio cancerogeno degli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente alla luce dei rapporti quantitativi tra tale sostanza e gli altri idrocarburi policiclici aromatici a maggiore rilevanza cancerogena generalmente rilevati e che, per mantenere la correttezza della scelta, e' necessario verificare la costanza di tali rapporti nel tempo e nello spazio monitorando, presso stazioni di misurazione opportunamente selezionate, anche gli idrocarburi policiclici aromatici diversi dal benzo(a)pirene;

Considerato che i valori obiettivo di cui al presente decreto non sono da considerarsi norme di qualita' ambientale quali quelle definite all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le quali, conformemente all'articolo 8, comma 1, di tale decreto, richiedono condizioni piu' rigorose di quelle ottenibili con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007;

Preso atto che la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non ha espresso il prescritto parere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e per gli affari regionali e le autonomie locali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione e finalita'

  1. Il presente decreto si propone l'obiettivo di migliorare, in relazione all'arsenico, al cadmio, al nichel ed agli idrocarburi policiclici aromatici, lo stato di qualita' dell'aria ambiente e di mantenerlo tale laddove buono. Assicura inoltre la raccolta e la diffusione di informazioni esaurienti in merito alle concentrazioni nell'aria ambiente ed alla deposizione dell'arsenico, del cadmio, del nichel, degli idrocarburi policiclici aromatici e del mercurio.

  2. Ai fini previsti dal comma 1 sono stabiliti:

  1. i valori obiettivo per la concentrazione nell'aria ambiente dell'arsenico, del cadmio, del nichel e del benzo(a)pirene;

  2. i metodi e criteri per la valutazione delle concentrazioni nell'aria ambiente dell'arsenico, del cadmio, del mercurio, del nichel e degli idrocarburi policiclici aromatici;

  3. i metodi e criteri per la valutazione della deposizione dell'arsenico, del cadmio, del mercurio, del nichel e degli idrocarburi policiclici aromatici.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 155

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

  1. aria ambiente: l'aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro;

  2. inquinante: qualsiasi sostanza immessa direttamente o indirettamente dall'uomo nell'aria ambiente che puo' avere effetti

    dannosi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso;

  3. livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante o deposito di questo su una superficie in un dato periodo di tempo;

  4. valore obiettivo: concentrazione nell'aria ambiente stabilita al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute

    umana e per l'ambiente, il cui raggiungimento, entro un dato

    termine, deve essere perseguito mediante tutte le misure a tale

    fine necessarie che non comportano costi sproporzionati;

  5. deposizione totale: massa totale di sostanze inquinanti che, in una data area e in un dato periodo, e' trasferita dall'atmosfera

    al suolo, alla vegetazione, all'acqua, agli edifici e a qualsiasi

    altro tipo di superficie;

  6. zona: parte del territorio nazionale delimitata ai sensi e ai fini del presente decreto;

  7. agglomerato: zona con una popolazione superiore a 250.000 abitanti o, se la popolazione e' pari o inferiore a 250.000 abitanti, con

    una densita' di popolazione per km2 tale da richiedere, secondo la

    regione competente per territorio, l'applicazione delle

    disposizioni del presente decreto riferite agli agglomerati;

  8. area di superamento: area, ricadente all'interno di una zona o di un agglomerato, nella quale e' stato rilevato il superamento del

    valore obiettivo; tale area e' individuata sulla base della

    rappresentativita' spaziale delle misurazioni fisse o indicative e

    dei modelli di diffusione degli inquinanti;

  9. misurazioni fisse: misurazioni dei livelli degli inquinanti effettuate in stazioni ubicate presso siti fissi di campionamento

    continuo o discontinuo, eccettuate le misurazioni indicative;

  10. misurazioni indicative: misurazioni dei livelli degli inquinanti effettuate con una regolarita' ridotta, alle condizioni stabilite

    nell'allegato IV, sezione I, in stazioni ubicate presso siti fissi

    di campionamento o mediante laboratori mobili o, in relazione al

    mercurio, metodi di misura manuali come le tecniche di

    campionamento diffusivo;

  11. idrocarburi policiclici aromatici: composti organici con due o piu' anelli aromatici fusi, formati interamente da carbonio e

    idrogeno;

  12. mercurio gassoso totale: vapore di mercurio elementare (Hg^0) e mercurio gassoso reattivo.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

  1. aria ambiente: l'aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro;

  2. inquinante: qualsiasi sostanza immessa direttamente o indirettamente dall'uomo nell'aria ambiente che puo' avere effetti

    dannosi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso;

  3. livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante o deposito di questo su una superficie in un dato periodo di tempo;

  4. valore obiettivo: concentrazione nell'aria ambiente stabilita al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute

    umana e per l'ambiente, il cui raggiungimento, entro un dato

    termine, deve essere perseguito mediante tutte le misure a tale

    fine necessarie che non comportano costi sproporzionati;

  5. deposizione totale: massa totale di sostanze inquinanti che, in una data area e in un dato periodo, e' trasferita dall'atmosfera

    al suolo, alla vegetazione, all'acqua, agli edifici e a qualsiasi

    altro tipo di superficie;

  6. zona: parte del territorio nazionale delimitata ai sensi e ai fini del presente decreto;

  7. agglomerato: zona con una popolazione superiore a 250.000 abitanti o, se la popolazione e' pari o inferiore a 250.000 abitanti, con

    una densita' di popolazione per km2 tale da richiedere, secondo la

    regione competente per territorio, l'applicazione delle

    disposizioni del presente decreto riferite agli agglomerati;

  8. area di superamento: area, ricadente all'interno di una zona o di un agglomerato, nella quale e' stato rilevato il superamento del

    valore obiettivo; tale area e' individuata sulla base della

    rappresentativita' . . . delle misurazioni fisse o

    indicative o sulla base dei modelli di diffusione degli

    inquinanti;

  9. misurazioni fisse: misurazioni dei livelli degli inquinanti effettuate in stazioni ubicate presso siti fissi di campionamento

    continuo o discontinuo, eccettuate le misurazioni indicative;

  10. misurazioni indicative: misurazioni dei livelli degli inquinanti effettuate con una regolarita' ridotta, alle condizioni stabilite

    nell'allegato IV, sezione I, in stazioni ubicate presso siti fissi

    di campionamento o mediante laboratori mobili o, in relazione al

    mercurio, metodi di misura manuali come le tecniche di

    campionamento...

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