DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 351 - Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria ambiente

Coming into Force28 Ottobre 1999
End of Effective Date29 Settembre 2010
Enactment Date04 Agosto 1999
Published date13 Ottobre 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/10/13/099G0424/CONSOLIDATED/20100915
Official Gazette PublicationGU n.241 del 13-10-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 96/62/CE del Consiglio del 27 settembre 1996, in materia di valutazione, e di gestione della qualita' dell'aria ambiente;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997)", e in particolare l'allegato B);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. l12, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante "Attuazione delle direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE, 84/360/CEE e 85/203/CEE, concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali";

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. F i n a l i t a'

  1. Il presente decreto definisce i principi per:

    1. stabilire gli obiettivi per la qualita' dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;

    2. valutare la qualita' dell'aria ambiente sul territorio nazionale in base a criteri e metodi comuni;

    3. disporre di informazioni adeguate sulla qualita' dell'aria ambiente e far si' che siano rese pubbliche, con particolare riferimento al superamento delle soglie d'allarme;

    4. mantenere la qualita' dell'aria ambiente, laddove e' buona, e migliorarla negli altri casi.

  2. Alle finalita' del presente decreto provvedono le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle competenze ad esse affidate dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 155

Art 2.

D e f i n i z i o n i

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. aria ambiente: l'aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro;

  2. inquinante: qualsiasi sostanza immessa direttamente o indirettamente dall'uomo nell'aria ambiente che puo' avere effetti dannosi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso;

  3. livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante o deposito di questo su una superficie in un dato periodo di tempo;

  4. valutazione: impiego di metodologie per misurare, calcolare, prevedere o stimare il livello di un inquinante nell'aria ambiente;

  5. valore limite: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso, tale livello deve essere raggiunto entro un dato termine e in seguito non superato;

  6. valore obiettivo: livello fissato al fine di evitare, a lungo termine, ulteriori effetti dannosi per la salute umana o per l'ambiente nel suo complesso; tale livello deve essere raggiunto per quanto possibile nel corso di un dato periodo;

  7. soglia di allarme: livello oltre il quale vi e' un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata e raggiunto il quale si deve immediatamente intervenire a norma del presente decreto;

  8. margine di tolleranza: la percentuale del valore limite nella cui misura tale valore puo' essere superato alle condizioni stabilite dal presente decreto;

  9. zona: parte del territorio nazionale delimitata ai fini del presente decreto;

  10. agglomerato: zona con una popolazione superiore a 250.000 abitanti o, se la popolazione e' pari o inferiore a 250.000 abitanti, con una densita' di popolazione per km(elevato a)2 tale da rendere necessaria la valutazione e la gestione della qualita' dell'aria ambiente a giudizio dell'autorita' competente;

  11. soglia di valutazione superiore: un livello al di sotto del quale le misurazioni possono essere combinate con le tecniche di modellizzazione al fine di valutare la qualita' dell'aria ambiente;

  12. soglia di valutazione inferiore: un livello al di sotto del quale e' consentito ricorrere soltanto alle tecniche di modellizzazione o di stima oggettiva al fine di valutare la qualita' dell'aria ambiente.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 155

Art 3.

Autorita' competenti

  1. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali, ciascuno secondo le competenze previste dalle vigenti leggi e nel rispetto delle norme di cui agli articoli successivi, sono responsabili dell'attuazione del presente decreto, e, in particolare, assicurano che le misure adottate al fine di conseguire gli obiettivi in esso previsti:

  1. tengano conto di un approccio integrato per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo;

  2. non siano in contrasto con la legislazione comunitaria sulla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

  3. non abbiano effetti negativi sull'ambiente negli altri Stati dell'Unione europea.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 155

Art 4.

Valori limite, soglie di allarme e valori obiettivo

  1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in applicazione delle disposizioni adottate dal Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della direttiva 96/62/CE, sono recepiti:

    1. i valori limite e le soglie d'allarme per gli inquinanti elencati nell'allegato I;

    2. il margine di tolleranza fissato per ciascun inquinante di cui all'allegato I, le modalita' secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo;

    3. il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto;

    4. il valore obiettivo per l'ozono e gli specifici requisiti di monitoraggio, valutazione, gestione ed informazione.

  2. Con le modalita' di cui al comma 1 possono essere fissati:

    1. valori limite e soglie d'allarme piu' restrittivi di quelli fissati a norma del comma 1 per gli inquinanti di cui al medesimo comma, tenendo conto almeno dei fattori elencati nell'allegato II;

    2. valori limite e soglie d'allarme per inquinanti diversi da quelli elencati nell'allegato I, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato III;

    3. valori obiettivo per inquinanti diversi dall'ozono e per i quali non sono fissati valori limite e soglie d'allarme, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato IV.

  3. Con le modalita' di cui al comma 1 sono stabiliti per ciascun inquinante per il quale sono previsti un valore limite e una soglia d'allarme:

    1. i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria ambiente ed i criteri e le tecniche di misurazione, con particolare riferimento all'ubicazione e al numero minimo dei punti di campionamento e alle metodiche di riferimento per la misura, il campionamento e l'analisi;

    2. i criteri riguardanti l'uso di altre tecniche di valutazione della qualita' dell'aria ambiente, in particolare la modellizzazione, con riferimento alla risoluzione spaziale per la modellizzazione, ai metodi di valutazione obiettiva ed alle tecniche di riferimento per la modellizzazione;

    3. la soglia di valutazione superiore, la soglia di valutazione inferiore ed i criteri di verifica della classificazione delle zone e degli agglomerati al fine dell'applicazione dell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 5;

    4. le modalita' per l'informazione da fornire al pubblico, ai sensi dell'articolo 11, sui livelli registrati di inquinamento atmosferico ed in caso di superamento delle soglie d'allarme;

    5. il formato per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 12, in conformita' a quanto stabilito dalla Commissione europea.

  4. Qualora vengano adottati valori limite, valori obiettivo e soglie di allarme ai sensi del comma 2 il Ministero dell'ambiente informa la Commissione europea.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 155

Art 5.

Valutazione preliminare della qualita' dell'aria ambiente

  1. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, in continuita' con l'attivita' di elaborazione dei piani di risanamento e tutela della qualita' dell'aria di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ove non siano disponibili misure rappresentative, dei livelli degli inquinanti di cui all'allegato I per tutte le zone e gli agglomerati, le regioni e le province autonome provvedono ad effettuare misure rappresentative, utilizzando i dispositivi di misurazione previsti dalla normativa vigente, nonche' indagini o stime, al fine di valutare preliminarmente la qualita' dell'aria ambiente ed individuare, in prima applicazione, le zone di cui agli...

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