Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 96/62/CE del Consiglio del 27 settembre 1996, in materia di valutazione, e di gestione della qualita' dell'aria ambiente;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997)", e in particolare l'allegato B);
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. l12, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante "Attuazione delle direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE, 84/360/CEE e 85/203/CEE, concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali";
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. F i n a l i t a'
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Il presente decreto definisce i principi per:
stabilire gli obiettivi per la qualita' dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;
valutare la qualita' dell'aria ambiente sul territorio nazionale in base a criteri e metodi comuni;
disporre di informazioni adeguate sulla qualita' dell'aria ambiente e far si' che siano rese pubbliche, con particolare riferimento al superamento delle soglie d'allarme;
mantenere la qualita' dell'aria ambiente, laddove e' buona, e migliorarla negli altri casi.
Alle finalita' del presente decreto provvedono le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle competenze ad esse affidate dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.
Art
4.
Valori limite, soglie di allarme e valori obiettivo
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Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in applicazione delle disposizioni adottate dal Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della direttiva 96/62/CE, sono recepiti:
i valori limite e le soglie d'allarme per gli inquinanti elencati nell'allegato I;
il margine di tolleranza fissato per ciascun inquinante di cui all'allegato I, le modalita' secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo;
il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto;
il valore obiettivo per l'ozono e gli specifici requisiti di monitoraggio, valutazione, gestione ed informazione.
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Con le modalita' di cui al comma 1 possono essere fissati:
valori limite e soglie d'allarme piu' restrittivi di quelli fissati a norma del comma 1 per gli inquinanti di cui al medesimo comma, tenendo conto almeno dei fattori elencati nell'allegato II;
valori limite e soglie d'allarme per inquinanti diversi da quelli elencati nell'allegato I, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato III;
valori obiettivo per inquinanti diversi dall'ozono e per i quali non sono fissati valori limite e soglie d'allarme, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato IV.
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Con le modalita' di cui al comma 1 sono stabiliti per ciascun inquinante per il quale sono previsti un valore limite e una soglia d'allarme:
i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria ambiente ed i criteri e le tecniche di misurazione, con particolare riferimento all'ubicazione e al numero minimo dei punti di campionamento e alle metodiche di riferimento per la misura, il campionamento e l'analisi;
i criteri riguardanti l'uso di altre tecniche di valutazione della qualita' dell'aria ambiente, in particolare la modellizzazione, con riferimento alla risoluzione spaziale per la modellizzazione, ai metodi di valutazione obiettiva ed alle tecniche di riferimento per la modellizzazione;
la soglia di valutazione superiore, la soglia di valutazione inferiore ed i criteri di verifica della classificazione delle zone e degli agglomerati al fine dell'applicazione dell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 5;
le modalita' per l'informazione da fornire al pubblico, ai sensi dell'articolo 11, sui livelli registrati di inquinamento atmosferico ed in caso di superamento delle soglie d'allarme;
il formato per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 12, in conformita' a quanto stabilito dalla Commissione europea.
Qualora vengano adottati valori limite, valori obiettivo e soglie di allarme ai sensi del comma 2 il Ministero dell'ambiente informa la Commissione europea.
Art
5.
Valutazione preliminare della qualita' dell'aria ambiente
Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, in continuita' con l'attivita' di elaborazione dei piani di risanamento e tutela della qualita' dell'aria di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ove non siano disponibili misure rappresentative, dei livelli degli inquinanti di cui all'allegato I per tutte le zone e gli agglomerati, le regioni e le province autonome provvedono ad effettuare misure rappresentative, utilizzando i dispositivi di misurazione previsti dalla normativa vigente, nonche' indagini o stime, al fine di valutare preliminarmente la qualita' dell'aria ambiente ed individuare, in prima applicazione, le zone di cui agli...