LEGGE REGIONALE 15 febbraio 2010, n. 2 - Disposizioni di adeguamento della normativa regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 2 del 17 febbraio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 2009, n. 1 (Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Euroregione Alpi Mediterraneo) 1. Al comma 1, dell'art. 1, della legge regionale 1/2009 la parola: 'politici,' e' soppressa.

2. Al comma 2, dell'art. 2, lettera d) della legge regionale 1/2009, dopo le parole: 'agli obiettivi' sono inserite le seguenti:

'di cooperazione territoriale'.

3. L'allegato A della legge regionale 1/2009 e' sostituito dall'allegato A della presente legge.

Art. 2

Modifiche alla legge regionale 25 novembre 2009, n. 57 (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e ad altre disposizioni regionali in materia sanitaria 1. L'art. 27 della legge regionale 57/2009 e' abrogato.

Art. 3

Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modifiche e integrazioni 1. Al comma 4 dell'art. 45 della legge regionale 15/2002 e successive modifiche e integrazioni dopo le parole: 'nella unita' previsionale di base' e' soppressa la parola: 'originariamente'.

Art. 4

Modifiche alla legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e successive modifiche e integrazioni 1. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 30/2008 e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole: 'all'art. 49, comma 2' sono inserite le seguenti: 'e all'art. 49-bis'.

2. Al comma 6 dell'art. 36 della legge regionale 30/2008 e successive modifiche e integrazioni le parole: 'di cui al d.lgs 276/2003' sono sostituite dalle seguenti: 'ai sensi della normativa vigente'.

3. Al comma 7 dell'art. 49 della legge regionale 30/2008 e successive modifiche e integrazioni le parole: 'fino alla misura legale di cui all'art. 1284 del codice civile' sono soppresse.

4. Dopo l'art. 49 della legge regionale 30/2008 e successive modifiche e integrazioni e' inserito il seguente:

'Art. 49-bis (Interventi a favore di lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico). - 1. Il Fondo di garanzia di cui all'art. 15, comma 2, e' destinato, con le modalita' di gestione previste dall'art. 49, a sostenere i lavoratori dipendenti che siano nelle condizioni di cui al comma 3.

2. Il beneficio consiste nella concessione di una garanzia fidejussoria a favore dei lavoratori residenti sul territorio ligure che stipulino con un Istituto di credito, previa valutazione di merito del credito del richiedente, un contratto diretto ad ottenere, sotto forma di prestito rimborsabile, un'anticipazione parziale dei trattamenti retribuitivi maturati e non percepiti che i lavoratori medesimi vantano nei confronti dell'impresa in ritardo nei pagamenti degli stipendi.

3. Possono accedere al prestito i lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico che, pur avendo il diritto ad ottenere il normale trattamento retributivo, hanno maturato un credito complessivo nei confronti dell'impresa pari o superiore a tre mesi di stipendio, con priorita' per i lavoratori che non percepiscono stipendi da almeno tre mesi.

4. La garanzia di cui al comma 2 copre il pagamento del capitale al netto degli interessi dovuti dal lavoratore, che sono posti a carico del Fondo regionale per l'occupazione.

5. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalita' di concessione del beneficio di cui al presente articolo, nonche' la documentazione da allegare alla domanda e l'ammontare massimo dell'anticipazione di cui al comma 2.'.

Art. 5

Modifica alla legge regionale 29 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici), come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2004), concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi) e successive modifiche e integrazioni 1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 5/2004 e successive modifiche e integrazioni le parole: '31 dicembre 2005' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2010'.

2. Al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 5/2004 e successive modifiche e integrazioni le parole: '31 dicembre 2005' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2010'.

Art. 6

Intervento straordinario per la mobilita' 1. A seguito dell'evento franoso avvenuto nel dicembre 2009 sulla strada provinciale n. 8 che collega i Comuni di Vezzi Portio e Orco Feglino con Finale Ligure, all'altezza della localita' Cornei, la Giunta regionale e' autorizzata, nel limite di spesa di euro 15.000,00, a stipulare appositi accordi con i gestori autostradali, al fine di consentire soluzioni alternative per la mobilita'.

Art. 7

Modifica alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport) 1. I commi 4 e 5 dell'art. 41 della legge regionale 40/2009 sono sostituiti dai seguenti:

'4. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome che intendano esercitare temporaneamente la professione in Liguria, anche in forma saltuaria, ne danno comunicazione al Collegio regionale dei maestri di sci della Liguria, indicando le localita' sciistiche e il periodo di attivita'.

5. Ai maestri di sci provenienti da altri Stati membri dell'Unione Europea, non iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che...

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