REGIO DECRETO 25 marzo 1941, n. 472 - Ordinamento della Regia Accademia aeronautica

Coming into Force26 Giugno 1941
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Enactment Date25 Marzo 1941
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1941/06/11/041U0472/CONSOLIDATED/20100508
Published date11 Giugno 1941
Official Gazette PublicationGU n.136 del 11-06-1941
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI.
Art 1.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 26 agosto 1927-V, n. 1633, e successive modificazioni concernente l'ordinamento della Regia Accademia aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della Regia aeronautica;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Vista la delega rilasciata al Sottosegretario di Stato per il Ministero delle finanze in data 23 febbraio 1941-XIX;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1.

La Regia Accademia aeronautica provvede al reclutamento ed alla preparazione dei giovani che aspirano a diventare ufficiali in servizio permanente effettivo nella Regia aeronautica.

Art 1.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 26 agosto 1927-V, n. 1633, e successive modificazioni concernente l'ordinamento della Regia Accademia aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della Regia aeronautica;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Vista la delega rilasciata al Sottosegretario di Stato per il Ministero delle finanze in data 23 febbraio 1941-XIX;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1.

La Regia Accademia aeronautica provvede al reclutamento ed alla preparazione dei giovani che aspirano a diventare ufficiali in servizio permanente effettivo nella Regia aeronautica. 5

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

Alla Regia Accademia aeronautica e' assegnato il seguente personale permanente:

a) un generale di divisione aerea in qualita' di comandante in 1ª;

b) un generale di brigata aerea in qualita' di comandante in 2ª e direttore degli studi;

c) un colonnello dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - in qualita' di comandante la scuola di pilotaggio; d) insegnanti militari; e) insegnanti civili e preparatori di gabinetto;

f) ufficiali, sottufficiali ed avieri dell'Arma e dei Corpi aeronautici nella misura richiesta per l'inquadramento disciplinare degli allievi, per le istruzioni militari e pratiche e per il funzionamento dei vari uffici e servizi (tecnici, amministrativi, sanitari, ecc.); g) personale, inserviente (famigli); h) personale operaio.

Art 2.

((Alla Regia accademia aeronautica e' assegnato il seguente personale permanente:

  1. un generale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, in qualita' di comandante in prima;

  2. un colonnello o un generale di brigata aerea in qualita' di comandante in seconda e direttore degli studi;

  3. un ufficiale superiore dell'Arma aeronautica ruolo naviganti, in qualita' di comandante la scuola di pilotaggio;

  4. insegnanti militari;

  5. insegnanti civili e preparatori di gabinetto;

  6. ufficiali, sottufficiali ed avieri dell'Arma e dei Corpi aeronautici nella misura richiesta per l'inquadramento disciplinare degli allievi, per le istruzioni militari e pratiche e per il funzionamento dei vari uffici e servizi (tecnici, amministrativi, sanitari, ecc.);

  7. personale inserviente (famigli);

  8. personale operaio)).

Art 2.

Alla Regia accademia aeronautica e' assegnato il seguente personale permanente:

  1. un generale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, in qualita' di comandante in prima;

  2. un colonnello o un generale di brigata aerea in qualita' di comandante in seconda e direttore degli studi;

  3. un ufficiale superiore dell'Arma aeronautica ruolo naviganti, in qualita' di comandante la scuola di pilotaggio;

  4. insegnanti militari;

  5. insegnanti civili e preparatori di gabinetto;

  6. ufficiali, sottufficiali ed avieri dell'Arma e dei Corpi aeronautici nella misura richiesta per l'inquadramento disciplinare degli allievi, per le istruzioni militari e pratiche e per il funzionamento dei vari uffici e servizi (tecnici, amministrativi, sanitari, ecc.);

  7. personale inserviente (famigli);

  8. personale operaio. 5

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

Presso la Regia Accademia aeronautica si svolgono i seguenti corsi:

1) corsi regolari per cittadini che aspirino a conseguire la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, ruolo naviganti dell'Arma aeronautica;

2) nei limiti dei normali stanziamenti di bilancio, corsi vari in relazione alle esigenze organiche della Regia aeronautica e da svolgersi con le modalita' che di volta in volta saranno stabilite dal Ministero dell'aeronautica.

Art 3.

Presso la Regia Accademia aeronautica si svolgono i seguenti corsi:

1) corsi regolari per cittadini che aspirino a conseguire la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, ruolo naviganti dell'Arma aeronautica;

2) nei limiti dei normali stanziamenti di bilancio, corsi vari in relazione alle esigenze organiche della Regia aeronautica e da svolgersi con le modalita' che di volta in volta saranno stabilite dal Ministero dell'aeronautica. 5

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Titolo II CORSI REGOLARI PRESSO LA REGIA ACCADEMIA AERONAUTICA.
Capo 1° Durata dei corsi. Trattamento economico e disciplinare degli allievi.
Art 4.

Ogni corso regolare si compone, in via normale, di tre anni accademici.

Art 4.

Ogni corso regolare si compone, in via normale, di tre anni accademici. 5

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 5.

Nei primi due anni di corso gli allievi sono equiparati a tutti gli effetti al grado di aviere; col passaggio al terzo anno agli allievi e' conferita la qualifica di « aspirante ufficiale » nel ruolo naviganti o nel ruolo servizi e con tale qualifica essi sono equiparati nei riguardi del trattamento economico al grado di maresciallo di lª classe.

Art 5.

Nei primi due anni di corso gli allievi sono equiparati a tutti gli effetti al grado di aviere; all'inizio del terzo anno agli allievi e' conferita la qualifica di «aspirante ufficiale» nel ruolo naviganti o nel ruolo servizi e con tale qualifica essi sono equiparati solo nei riguardi del trattamento economico al grado di maresciallo di 1ª classe.

Art 5.

Nei primi due anni di corso gli allievi sono equiparati a tutti gli effetti al grado di aviere; all'inizio del terzo anno agli allievi e' conferita la qualifica di «aspirante...

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