Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI.
Art
1.
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 26 agosto 1927-V, n. 1633, e successive modificazioni concernente l'ordinamento della Regia Accademia aeronautica;
Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della Regia aeronautica;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Vista la delega rilasciata al Sottosegretario di Stato per il Ministero delle finanze in data 23 febbraio 1941-XIX;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1.
La Regia Accademia aeronautica provvede al reclutamento ed alla preparazione dei giovani che aspirano a diventare ufficiali in servizio permanente effettivo nella Regia aeronautica.
Art
1.
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 26 agosto 1927-V, n. 1633, e successive modificazioni concernente l'ordinamento della Regia Accademia aeronautica;
Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della Regia aeronautica;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Vista la delega rilasciata al Sottosegretario di Stato per il Ministero delle finanze in data 23 febbraio 1941-XIX;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1.
La Regia Accademia aeronautica provvede al reclutamento ed alla preparazione dei giovani che aspirano a diventare ufficiali in servizio permanente effettivo nella Regia aeronautica. 5
Art
1.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art
2.
Alla Regia Accademia aeronautica e' assegnato il seguente personale permanente:
a) un generale di divisione aerea in qualita' di comandante in 1ª;
b) un generale di brigata aerea in qualita' di comandante in 2ª e direttore degli studi;
c) un colonnello dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - in qualita' di comandante la scuola di pilotaggio; d) insegnanti militari; e) insegnanti civili e preparatori di gabinetto;
f) ufficiali, sottufficiali ed avieri dell'Arma e dei Corpi aeronautici nella misura richiesta per l'inquadramento disciplinare degli allievi, per le istruzioni militari e pratiche e per il funzionamento dei vari uffici e servizi (tecnici, amministrativi, sanitari, ecc.); g) personale, inserviente (famigli); h) personale operaio.
Art
2.
((Alla Regia accademia aeronautica e' assegnato il seguente personale permanente:
un generale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, in qualita' di comandante in prima;
un colonnello o un generale di brigata aerea in qualita' di comandante in seconda e direttore degli studi;
un ufficiale superiore dell'Arma aeronautica ruolo naviganti, in qualita' di comandante la scuola di pilotaggio;
insegnanti militari;
insegnanti civili e preparatori di gabinetto;
ufficiali, sottufficiali ed avieri dell'Arma e dei Corpi aeronautici nella misura richiesta per l'inquadramento disciplinare degli allievi, per le istruzioni militari e pratiche e per il funzionamento dei vari uffici e servizi (tecnici, amministrativi, sanitari, ecc.);
personale inserviente (famigli);
personale operaio)).
Art
2.
Alla Regia accademia aeronautica e' assegnato il seguente personale permanente:
un generale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, in qualita' di comandante in prima;
un colonnello o un generale di brigata aerea in qualita' di comandante in seconda e direttore degli studi;
un ufficiale superiore dell'Arma aeronautica ruolo naviganti, in qualita' di comandante la scuola di pilotaggio;
insegnanti militari;
insegnanti civili e preparatori di gabinetto;
ufficiali, sottufficiali ed avieri dell'Arma e dei Corpi aeronautici nella misura richiesta per l'inquadramento disciplinare degli allievi, per le istruzioni militari e pratiche e per il funzionamento dei vari uffici e servizi (tecnici, amministrativi, sanitari, ecc.);
personale inserviente (famigli);
personale operaio. 5
Art
2.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art
3.
Presso la Regia Accademia aeronautica si svolgono i seguenti corsi:
1) corsi regolari per cittadini che aspirino a conseguire la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, ruolo naviganti dell'Arma aeronautica;
2) nei limiti dei normali stanziamenti di bilancio, corsi vari in relazione alle esigenze organiche della Regia aeronautica e da svolgersi con le modalita' che di volta in volta saranno stabilite dal Ministero dell'aeronautica.
Art
3.
Presso la Regia Accademia aeronautica si svolgono i seguenti corsi:
1) corsi regolari per cittadini che aspirino a conseguire la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, ruolo naviganti dell'Arma aeronautica;
2) nei limiti dei normali stanziamenti di bilancio, corsi vari in relazione alle esigenze organiche della Regia aeronautica e da svolgersi con le modalita' che di volta in volta saranno stabilite dal Ministero dell'aeronautica. 5
Art
3.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66