DECRETO 31 gennaio 2011 - Condizioni di reciprocita'' e idoneita'' previste per la partecipazione dei clienti finali di Paesi terzi, agli investimenti in materia di stoccaggio di gas naturale in Italia. (11A02388)

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 recante «Misure per la maggiore concorrenzialita' nel mercato del gas naturale e trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell'art. 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99» nel seguito «Decreto legislativo»;

Visto in particolare l'art. 6, comma 1, lettera b) del sopra citato decreto legislativo che prevede che «Ai fini della realizzazione dei progetti di sviluppo di capacita' di stoccaggio come individuati dal piano accettato di cui all'art. 5, comma 4, sono ammessi a partecipare, in qualita' di soggetti investitori, i clienti finali industriali che non hanno diritto ai regimi di tutela di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 125 e:

  1. caratterizzati da un consumo annuo di gas naturale non inferiore a 20 milioni di metri cubi per cliente finale con caratteristica di continuita', entro una banda di variazione del 10% per almeno 200 giorni lavorativi, anche non consecutivi, con riferimento agli ultimi 3 anni termici conclusi, e attestato dall'impresa di trasporto o da quella di distribuzione alla cui rete sono allacciati i punti di prelievo del cliente finale;

  2. aventi centri di consumo in Italia nonche' negli Stati membri che, in condizioni di reciprocita', ammettono l'accesso di clienti finali industriali italiani a misure analoghe a quelle di cui al presente decreto, attestate come tali con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, con riferimento alle capacita' di stoccaggio realizzate negli stessi Stati;

  3. per una quota non superiore ai propri consumi nell'anno termico precedente lo svolgimento delle procedure.»;

    Visto, altresi', l'art. 6, comma 5, del sopra citato decreto legislativo che prevede che ai progetti di sviluppo di capacita' di stoccaggio di cui al punto precedente sono ammessi a partecipare, tramite apposita procedura di asta competitiva, anche i soggetti produttori di energia elettrica titolari di impianti alimentati unicamente a gas naturale;

    Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il riordino del settore energetico, ed in particolare l'art. 1, comma 8, lettera b), numero 3), che attribuisce allo Stato le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in...

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