DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 2005, n. 215 - Attuazione della direttiva 2003/93/CE relativa alla reciproca assistenza fra le autorita' competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 2005, n.215

Attuazione della direttiva 2003/93/CE relativa alla reciproca assistenza fra

le autorita' competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette

e indirette.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, e la direttiva 2004/56/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004, le quali modificano la direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorita' competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi; Visto l'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 77/799/CEE il quale prevede che per l'Italia si intende quale autorita' competente il Capo del Dipartimento per le politiche fiscali o suoi rappresentanti autorizzati; Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 2004), che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2003/93/CE ricompresa nell'elenco di cui all'allegato A della medesima legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Vista la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della giustizia;

E m a n a il seguente decreto legislativo

Art. 1.

Disposizioni concernenti la reciproca assistenza

tra le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

600, sono apportate le seguenti modificazioni

  1. nell'articolo 31, il terzo e il quarto comma sono abrogati; b) dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente: ´Articolo 31-bis (Assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea). - 1.

    L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio. Essa, a tale fine, puo' autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.

    1. L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette autorita' con le modalita' ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito.

    2. Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o un'informazione la cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico. La trasmissione delle informazioni puo' essere, inoltre, rifiutata quando l'autorita' competente dello Stato membro richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non e' in grado di fornire lo stesso tipo di informazioni.

    3. Le informazioni ottenute ai sensi del comma 1 sono tenute segrete con i limiti e le modalita' disposti dall'articolo 7 della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, modificata dalle direttive 2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, e 2004/56/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004.

    4. Non e' considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle autorita' competenti degli altri Stati membri delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio.

    5. Quando la situazione di uno o piu' soggetti di imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri, l'Amministrazione finanziaria puo' decidere di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri, ciascuno nel proprio...

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