DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 2006, n. 107 - Recepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio giuridico 2004-2007 e per il biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85

Coming into Force04 Aprile 2006
Enactment Date20 Gennaio 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/03/20/006G0124/CONSOLIDATED/20080528
Published date20 Marzo 2006
Official Gazette PublicationGU n.66 del 20-03-2006
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Visto l'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, che regola il procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;

Viste le disposizioni dell'articolo 112, commi primo e secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, che individuano la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale che partecipano al richiamato procedimento negoziale;

Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 112, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, riguardanti le modalita' secondo le quali il procedimento negoziale si svolge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2004, recante individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'Accordo per il quadriennio 2004-2007, per gli aspetti giuridici, e per il biennio 2004-2005, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel testo introdotto dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, e successive modificazioni, adottato in attuazione dell'articolo 112, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Vista l'ipotesi di accordo relativa al quadriennio 2004-2007, per gli aspetti giuridici, ed al biennio 2004-2005, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sottoscritta il 20 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale della carriera diplomatica SNDMAE (Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri) e CGIL coordinamento esteri;

Visto l'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Visto l'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto l'articolo 13 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 112, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005, con la quale e' stata approvata, ai sensi del citato articolo 112, comma quarto, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui alla lettera b) del citato articolo 112, la predetta ipotesi di accordo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro degli affari esteri; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione

  1. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.

Art 2.

Decorrenza e durata

  1. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 per gli aspetti giuridici, nonche' il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 per la parte economica.

  2. Gli effetti della disciplina degli aspetti giuridici decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Titolo II ASPETTI GIURIDICI DEL RAPPORTO DI IMPIEGO
Art 3.

Tempo di lavoro

  1. Nel rispetto delle peculiarita' funzionali dell'assetto organizzativo e dell'orario di servizio dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, il funzionario diplomatico organizza il proprio impegno e tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile ed adeguato alle esigenze della struttura presso cui presta servizio, nonche' alle responsabilita' inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da conseguire.

  2. In considerazione delle peculiarita' delle funzioni del personale della carriera diplomatica, ad esso non si applica il regime di lavoro a tempo parziale.

  3. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione o una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale, al funzionario della carriera diplomatica deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze, l'adeguato recupero del tempo corrispondente a quello sacrificato alle necessita' del servizio. In caso di prestazione lavorativa nei giorni festivi, il funzionario ha diritto ad un congruo riposo compensativo.

  4. Le strutture, che, per specifiche esigenze funzionali, sono organizzate con turnazioni vi faranno fronte utilizzando criteri di rotazione e di compensazione fra tutti i funzionari diplomatici che vi prestano servizio.

Art 4.

Congedo ordinario, giornate di riposo e festivita'

  1. Considerato che l'orario di servizio dell'Amministrazione centrale degli affari esteri si articola su cinque giorni settimanali, il funzionario diplomatico ha diritto, nell'arco di un anno di servizio, ad un periodo di ferie pari a ventotto giorni lavorativi. Tale periodo e' ridotto a ventisei giorni per i primi tre anni di servizio per i diplomatici assunti al primo impiego. Tale computo e' comprensivo delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

  2. Al funzionario diplomatico spettano inoltre quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

  3. Nell'anno di assunzione del servizio nella carriera diplomatica la durata delle ferie e' determinata, in ragione di dodicesimi di anno, proporzionalmente al servizio da prestare entro il 31 dicembre. Nell'anno di cessazione dal servizio, la durata delle ferie e' determinata proporzionalmente al servizio prestato in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero.

  4. Il funzionario diplomatico che e' stato assente ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto conserva il diritto alle ferie.

  5. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto dal comma 10, non sono monetizzabili.

  6. E' obbligo del funzionario diplomatico programmare le proprie ferie, in accordo con il responsabile della struttura in cui presta servizio, in modo da garantirne la necessaria operativita'. Compatibilmente con le esigenze di servizio, l'Amministrazione assicura al funzionario diplomatico il frazionamento delle ferie in piu' periodi nel corso dell'anno. In ogni caso, l'intero periodo maturato dovra' poter essere fruito prima del trasferimento ad una sede estera.

  7. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessita' di servizio, il funzionario diplomatico ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonche' all'indennita' di missione per la durata del medesimo viaggio. Il funzionario diplomatico ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

  8. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per piu' di tre giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del funzionario diplomatico informare tempestivamente l'Amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.

  9. In presenza di motivate e gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine puo' essere prorogato dall'Amministrazione fino alla fine dell'anno successivo.

  10. Fermo quanto disposto dal comma 5, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa sara' rimborsato l'eventuale residuo di ferie non fruito dal funzionario diplomatico per esigenze di servizio.

  11. I periodi di cui ai commi 1 e 2 non sono riducibili in caso di assenze per malattia o per infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero...

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