IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, recante: "Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura";
Visto il decreto legislativo del 19 maggio 2000, n. 139, recante: "Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
Visto l'articolo 26 del citato decreto legislativo del 19 maggio 2000, n. 139, che disciplina il procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;
Viste le disposizioni di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo del 19 maggio 2000, n. 139, che dispongono che la procedura negoziale intercorra tra una delegazione di parte pubblica ed una delegazione sindacale rappresentativa del personale della carriera prefettizia;
Atteso che, secondo quanto previsto dal citato articolo 27 del decreto legislativo del 19 maggio 2000, n. 139, le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia devono essere individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 3 ottobre 2000 con cui e' stata individuata la delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il biennio 2000-2001, per gli aspetti giuridici ed economici, riguardante il personale della carriera prefettizia;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 17 marzo 2000, emanato in attuazione degli articoli 10 e 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
Vista l'"ipotesi di accordo" relativa al biennio 2000-2001, per gli aspetti normativi e retributivi, riguardante il personale della carriera prefettizia, sottoscritto, ai sensi, dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 139 del 19 maggio 2000, in data 9 maggio 2001 dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale della carriera prefettizia SINPREF (Sindacato nazionale dei funzionari prefettizi) e SULP (Sindacato unitario lavoratori prefettizi - Federazione FP CGIL, FPS CISL e UILPA) ammesso con riserva ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro per la funzione pubblica del 3 ottobre 2000, all'esito del parere del Consiglio di Stato;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000);
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001);
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 29 del decreto legislativo n. 139 del 19 maggio 2000, per cui si prescinde dal parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 9 maggio 2001, con la quale e' stata approvata, ai sensi del citato articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 139 del 19 maggio 2000, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al comma 3, del citato articolo, la predetta ipotesi di accordo;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'interno; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione
Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera prefettizia.