DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 2001, n. 316 - Recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000/2001 per gli aspetti normativi e retributivi

Coming into Force19 Agosto 2001
Enactment Date23 Maggio 2001
Published date04 Agosto 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/08/04/001G0378/CONSOLIDATED/20110711
Official Gazette PublicationGU n.180 del 04-08-2001
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, recante: "Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura";

Visto il decreto legislativo del 19 maggio 2000, n. 139, recante: "Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Visto l'articolo 26 del citato decreto legislativo del 19 maggio 2000, n. 139, che disciplina il procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;

Viste le disposizioni di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo del 19 maggio 2000, n. 139, che dispongono che la procedura negoziale intercorra tra una delegazione di parte pubblica ed una delegazione sindacale rappresentativa del personale della carriera prefettizia;

Atteso che, secondo quanto previsto dal citato articolo 27 del decreto legislativo del 19 maggio 2000, n. 139, le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia devono essere individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 3 ottobre 2000 con cui e' stata individuata la delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il biennio 2000-2001, per gli aspetti giuridici ed economici, riguardante il personale della carriera prefettizia;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 17 marzo 2000, emanato in attuazione degli articoli 10 e 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

Vista l'"ipotesi di accordo" relativa al biennio 2000-2001, per gli aspetti normativi e retributivi, riguardante il personale della carriera prefettizia, sottoscritto, ai sensi, dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 139 del 19 maggio 2000, in data 9 maggio 2001 dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale della carriera prefettizia SINPREF (Sindacato nazionale dei funzionari prefettizi) e SULP (Sindacato unitario lavoratori prefettizi - Federazione FP CGIL, FPS CISL e UILPA) ammesso con riserva ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro per la funzione pubblica del 3 ottobre 2000, all'esito del parere del Consiglio di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000);

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001);

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 29 del decreto legislativo n. 139 del 19 maggio 2000, per cui si prescinde dal parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 9 maggio 2001, con la quale e' stata approvata, ai sensi del citato articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 139 del 19 maggio 2000, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al comma 3, del citato articolo, la predetta ipotesi di accordo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'interno; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione

  1. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera prefettizia.

Art 2.

Decorrenza e durata

  1. Il presente decreto concerne il periodo dal 17 giugno 2000 al 31 dicembre 2001 per gli aspetti giuridici ed economici.

  2. Gli effetti della disciplina degli aspetti giuridici decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art 3.

Tempo di lavoro

  1. Nel rispetto delle peculiarita' funzionali dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione dell'interno, il funzionario della carriera prefettizia organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile ed adeguato alle esigenze della struttura presso cui presta servizio, nonche' alle responsabilita' inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da conseguire.

  2. In considerazione della peculiarita' delle funzioni, al personale della carriera prefettizia non si applica il regime di lavoro a tempo parziale.

  3. Per i funzionari della carriera prefettizia che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in regime di lavoro a tempo parziale, il comma 2 non si applica fino alla data del 31 dicembre 2001. Tale data puo' essere prorogata, da parte dell'amministrazione, nei casi di dimostrabile responsabilita' contrattuale per anticipata risoluzione unilaterale degli obblighi assunti dal funzionario.

  4. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale o comunque derivante da giorni di festivita', al funzionario della carriera prefettizia deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, l'adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico corrispondente a quello sacrificato alle necessita' del servizio.

  5. In relazione alla necessita' di garantire la salvaguardia delle esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del sistema della protezione civile e degli altri diritti civili e politici costituzionalmente garantiti, il funzionario della carriera prefettizia assicura la reperibilita' nell'ambito dei principi indicati nell'articolo 14 e sulla base dei criteri individuati in sede di accordi decentrati.

Art 4.

Congedo ordinario

  1. Considerato che l'orario di servizio dell'Amministrazione dell'interno si articola su cinque giorni settimanali, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie pari a ventotto giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Tale periodo e' ridotto a ventisei giorni per i primi tre anni di servizio comprendendo in essi il biennio del corso di formazione iniziale, previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per i funzionari della carriera prefettizia assunti al primo impiego.

  2. Al funzionario della carriera prefettizia spettano altresi' quattro giornate di riposo da fruire nell'arco dell'anno solare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

  3. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie e' determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero.

  4. Il funzionario della carriera prefettizia che e' stato assente ai sensi dell'articolo 8 conserva il diritto alle ferie.

  5. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto dal comma 10, non sono monetizzabili.

  6. E' obbligo del funzionario della carriera prefettizia programmare le proprie ferie in accordo con il responsabile della struttura in cui presta servizio, in modo da garantirne la necessaria operativita'. Compatibilmente con le esigenze di servizio, l'Amministrazione assicura al funzionario della carriera prefettizia il frazionamento delle ferie in piu' periodi nel corso dell'anno.

  7. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessita' di servizio, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonche' all'indennita' di missione per la durata del medesimo viaggio. Il funzionario della carriera prefettizia ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

  8. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per piu' di tre giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del funzionario della carriera prefettizia informare tempestivamente l'Amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.

  9. In presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine puo' essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo.

  10. Fermo restando il disposto di cui al comma 5, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa sara' rimborsato l'eventuale residuo di ferie non fruito dal funzionario della carriera prefettizia per esigenze di servizio.

  11. I periodi, di cui ai commi 1 e 2, non sono riducibili per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso il godimento di cui al comma 1 avverra' anche oltre il termine di cui al precedente comma 9.

  12. Sono considerati festivi le...

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