LEGGE REGIONALE 18 luglio 2012, n. 9 - Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 (Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 31 del 24 luglio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato LA PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 «Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo» 1. L'articolo 1 della l.r. 41/1997 e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Oggetto). - 1. La presente legge disciplina la realizzazione e l'esercizio di aviosuperfici e campi di volo per aeromobili nel rispetto della legge 2 aprile 1968, n. 518 (Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 agosto 2003 (Norme di attuazione della l. 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006 (Norme di attuazione della l. 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio), del decreto del Ministro dei trasporti 10 marzo 1988 (Modificazione al d.m. 27 dicembre 1971 recante norme di attuazione della l. 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio), della legge 25 marzo 1985, n. 106 (Disciplina del volo da diporto o sportivo) e successive modifiche e del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133 (Nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo). 2. Le aviosuperfici ed i campi di volo di cui al comma 1 riguardano l'esercizio del volo e dei vari sport dell'aria ad esso collegati, ad esempio paracadutismo, volo a vela, volo da diporto e sportivo. 3. I campi di volo si differenziano dalle aviosuperfici per la presenza, in queste ultime, di strutture permanenti quali hangar, depositi, officine, servizi tecnologici, servizi di ristoro ed altri edifici, purche' ad esse complementari, e che necessitano, per tale motivo, di variante allo strumento urbanistico generale delle aree interessate. Le aviosuperfici possono inoltre essere dotate di recinzioni leggere con paletti e rete metallica.». 2. L'articolo 2 della l.r. 41/1997 e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Autorizzazione comunale). - 1. I comuni, in deroga alle disposizioni della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, possono autorizzare campi di volo nelle zone territoriali omogenee E di cui al decreto...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT