Approvazione del regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprieta' delle societa' radiotelevisive, dei procedimenti in materia di posizioni dominanti e dell'attivita' di verifica delle operazioni di concentrazione ed intese nel sistema integrato delle comunicazion...

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 9 novembre 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita»;

Vista la delibera n. 78/98 del 1° dicembre 1998, recante «Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1998, n. 288;

Vista la delibera n. 26/99, recante «Approvazione del regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 1999, n. 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 455, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Vista la delibera n. 127/00/CONS del 1° marzo 2000, recante «Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi» e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2000, n. 86;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

Vista la delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, recante «Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2001, n. 150, e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, recante «Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2001, n. 284;

Visto il regolamento concernente l'accesso ai documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2001, n. 141, come modificato dalla delibera n. 335/03/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2003, n. 240, e come da ultimo integrato dalla delibera n. 89/06/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2006, n. 64;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorita», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2006, n. 11, come successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2006, n. 25;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante «Riforma organica della disciplina delle societa' di capitali e societa' cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366»;

Vista la delibera n. 290/03/CONS recante approvazione del regolamento concernente le autorizzazioni ai trasferimenti di proprieta' di societa' radiotelevisive, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2003, n. 195;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione»;

Vista la delibera n. 63/06/CONS del 2 febbraio 2006 recante «Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorita», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2006, n. 44;

Visto il regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato con delibera 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2006, n. 76;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera c), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprieta' di societa' radiotelevisive;

Visto l'art. 43, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che prevede l'adozione da parte dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di un regolamento che disciplini i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni o comunque lesive del pluralismo;

Visti l'art. 14, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'art. 43, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che prevedono l'adozione di un apposito regolamento per definire la procedura per la notifica delle intese e delle operazioni di concentrazione al fine di verificare il rispetto dei principi, rispettivamente, di cui all'art. 15 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

Visti l'art. 14, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'art. 43, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico della radiotelevisione», che prevedono l'adozione da parte dell'Autorita' di un atto di pubblico richiamo qualora si accerti che un'impresa, o un gruppo di imprese, operanti nel sistema integrato delle comunicazioni, si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui all'art. 15, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e di cui all'art. 43, commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

Considerata l'opportunita' di disciplinare mediante un unico regolamento i procedimenti in materia di posizioni dominanti previsti dalla normativa vigente, le procedure per la notifica e la verifica delle operazioni di concentrazione e delle intese ed il procedimento di autorizzazione ai trasferimenti di proprieta', aggiornando la disciplina di cui alle gia' citate delibere n. 26/99 e n. 290/03/CONS;

Considerata la necessita' di coordinare le predette procedure adeguandole al nuovo assetto normativo e di dare piena e completa attuazione alle disposizioni della legge 3 maggio 2004, n. 112, e del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico della radiotelevisione»;

Vista la delibera n. 264/06/CONS, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2006, con la quale, in considerazione della complessita' degli adempimenti e della particolare rilevanza della materia, e' stato sottoposto ad una pubblica consultazione il testo dello schema di regolamento adottato il 16 maggio 2006 dal Consiglio dell'Autorita';

Avuto riguardo ai contributi pervenuti in sede di consultazione, che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti.

Secondo uno dei partecipanti alla consultazione l'obbligo di notifica previsto dall'art. 43 del testo unico sarebbe finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei limiti indicati nei commi da 7 a 12 del medesimo articolo. Conseguentemente, nelle definizioni di intesa e di concentrazione si dovrebbe specificare che sono soggette all'obbligo di notifica le solo operazioni suscettibili di condurre alla violazione dei commi da 7 a 12 dell'art. 43 del testo unico, rimettendo, inoltre, ai diretti interessati il compito di valutare la compatibilita' delle operazioni con i relativi limiti.

La lettura dell'intero art. 43 del testo unico induce l'Autorita', tuttavia, a ritenere che il divieto di costituire una posizione dominante rivesta carattere generale e non gia' limitato esclusivamente alle ipotesi di cui ai commi da 7 a 12. L'art. 43, comma 9, indica difatti chiaramente che, al di la' dei limiti concernenti i ricavi, nei singoli mercati che compongono il SIC resta fermo il divieto di costituzione di posizioni dominanti, con cio' ribadendo la sua natura di divieto generale.

Del resto, la medesima impostazione costituisce il nucleo della previsione di cui al comma 2 (sempre dell'art. 43), ove si afferma che compito dell'Autorita' e' verificare che (nel SIC e nei singoli mercati) non si costituiscano posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui ai commi 7 - 12 (limiti che non esauriscono dunque le fattispecie vietate dal piu' ampio divieto di costituzione di una posizione dominante). Poiche' l'obbligo di notifica non puo' che avere funzione servente rispetto alle competenze attribuite all'Autorita', esso non puo' che riguardare, allora, tutte le operazioni idonee a violare il divieto di posizioni dominanti, oltreche' gli specifici principi fissati dai commi da 7 a 12 dell'art. 43.

Un'altra posizione emersa nel corso della consultazione riguarda l'astratta configurabilita' di due procedimenti consequenziali ma autonomi nell'ambito dell'iter complessivo: uno volto all'accertamento dell'esistenza della posizione dominante, e l'altro, successivo, diretto alla rimozione dei suoi effetti. A tale riguardo si osserva che, al di la' del significato, nient'affatto univoco, della norma invocata, l'attivita' procedimentale complessiva da dispiegare e' unica, perche' il mero accertamento non ha autonomia concettuale ne' di per se' produce effetti. Se il potere amministrativo e' unico, la ripartizione delle attivita' amministrative che costituiscono esercizio di tale potere in due ambiti procedimentali distinti appare in contrasto quindi con il principio di semplificazione di cui all'art. 97 Cost., che imporrebbe semmai di snellire e...

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