DELIBERAZIONE 12 novembre 2003 - Approvazione del Piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF DVB-T). (Deliberazione n. 399/03/CONS)

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 12 novembre 2003; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 2; Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante «Differimento dei termini per la pianificazione previsti dalla legge 31 luglio 1997, n.

249, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»; Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante

Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi

ed in particolare l'art.

2-bis, commi 4 e 6; Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante

Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attivita' radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale

, e in particolare l'art. 2, comma 1; Vista la delibera n. 435/01/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, recante: «Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale», pubblicata nel supplemento ordinario n. 259 alla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2001, n. 284; Visto il piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2002; Vista la delibera n. 15/03/CONS del 29 gennaio 2003, recante

«Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2003; Visto l'art. 35 della delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2002, n. 259, che attribuisce al Consiglio dell'Autorita' la competenza in materia di pianificazione delle frequenze; Considerata l'attivita' istruttoria svolta dall'Autorita' avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni; Considerato che i siti di ubicazione degli impianti sono stati scelti fra quelli gia' riportati in allegato alla delibera n.

15/03/CONS quali siti assentiti con l'intesa delle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Bolzano e Trento, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e con il parere delle altre regioni secondo le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 e alla legge 30 aprile 1998, n.

122; Vista la delibera n. 2316 del 1° agosto 2003 della giunta regionale del Veneto con la quale detta regione, in relazione alle problematicita' sull'uso dei siti di Monte Madonna e di Monte Cero gia' evidenziate all'atto del parere fornito all'epoca della predisposizione del piano di cui alla delibera n. 15/03/CONS, ha deciso in via definitiva la soppressione dei siti di Monte Madonna e di Monte Cero e la loro sostituzione con il sito di Monte Venda; Considerato che la suddetta sostituzione, a seguito delle valutazioni tecniche effettuate dall'Autorita', e' risultata fattibile e che quindi si possa procedere ad apportare la conseguente variazione al piano; Sentite la concessionaria del servizio pubblico e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private; Rilevato che l'art. 2 della delibera n. 15/03/CONS stabilisce che, a integrazione del PNAF-DVB, sara' effettuata dall'Autorita' una pianificazione di 2° livello per le ulteriori risorse e che questa integrazione al piano potra' comportare variazioni o integrazioni al piano stesso, fermo restando il numero delle reti pianificate pari a 18, di cui 12 nazionali e 6 regionali; Tenuti presenti i criteri dettati dall'art. 2, comma 6, lettere a), b), c), d), e), f), g), nonche' dall'art. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e tenuto presente, in particolare, che le ulteriori risorse di cui al succitato art. 2, comma e) devono essere assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito locale; Ritenuto, ai fini di una migliore e razionale utilizzazione dello spettro elettromagnetico tenendo anche conto di quanto disposto dalla legge n. 5/2000 nel caso della radiodiffusione analogica, di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle singole province, salvo i casi in cui l'orografia del territorio non consente di attribuire alle singole province le risorse in frequenze, per cui in questi casi i bacini di utenza provinciali possono coincidere con il territorio di piu' province; Ritenuto, per quanto riguarda la presente integrazione al piano approvato dall'Autorita' con la citata delibera n. 15/03/CONS, di seguire il criterio di servire, oltre che tutti i capoluoghi di provincia, anche la maggiore percentuale possibile di popolazione; Ritenuto opportuno, per assicurare al meglio la compatibilita' elettromagnetica fra gli impianti, che il criterio di...

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