DECRETO-LEGGE 18 novembre 1999, n. 433 - Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attivita' radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale

Coming into Force20 Novembre 1999
Enactment Date18 Novembre 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/11/20/099G0503/CONSOLIDATED/20040505
Published date20 Novembre 1999
Official Gazette PublicationGU n.273 del 20-11-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che e' emersa la necessita' di integrare il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radio diffusione televisiva e che, pertanto, non risulta possibile rilasciare le concessioni televisive private in ambito locale su frequenze terrestri nei termini fissati dal decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la prosecuzione dell'attivita' delle emittenti televisive private locali legittimamente operanti, nonche' per differire i termini sopraindicati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 novembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle comunicazioni; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Prosecuzione nell'esercizio, differimento di termini e rilascio delle concessioni

  1. E' consentita ai soggetti legittimamente operanti ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2001. Le domande di concessione per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale sono presentate al Ministero delle comunicazioni entro il 31 maggio 2000. I termini 31 gennaio 1999 e 31 luglio 1999 previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 15 del 1999, sono rispettivamente differiti al 1 settembre 1999 ed al 20 dicembre 1999.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che e' emersa la necessita' di integrare il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radio diffusione televisiva e che, pertanto, non risulta possibile rilasciare le concessioni televisive private in ambito locale su frequenze terrestri nei termini fissati dal decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la prosecuzione dell'attivita' delle emittenti televisive private locali legittimamente operanti, nonche' per differire i termini sopraindicati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 novembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle comunicazioni; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Prosecuzione nell'esercizio e differimento di termini

  1. E' consentita ai soggetti legittimamente operanti ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2001. Le domande di concessione per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale sono presentate al Ministero delle comunicazioni entro il 30 giugno 2000. I termini 31 gennaio 1999 e 31 luglio 1999 previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 15 del 1999, sono rispettivamente differiti al 1 ottobre 1999 ed al 31 dicembre 1999.

((1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2), della legge 31 luglio 1997, n. 249, le frequenze attribuite alle organizzazioni di volontariato e al Corpo nazionale del soccorso alpino sono assegnate entro il 31 luglio 2000.

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 4), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: "quinto" e' sostituita dalla seguente: "quarto")).

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che e' emersa la necessita' di integrare il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radio diffusione televisiva e che, pertanto, non risulta possibile rilasciare le concessioni televisive private in ambito locale su frequenze terrestri nei termini fissati dal decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la prosecuzione dell'attivita' delle emittenti televisive private locali legittimamente operanti, nonche' per differire i termini sopraindicati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 novembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle comunicazioni; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Prosecuzione nell'esercizio e differimento di termini

  1. E' consentita ai soggetti legittimamente operanti ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2001. Le domande di concessione per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale sono presentate al Ministero delle comunicazioni entro il 30 giugno 2000. I termini 31 gennaio 1999 e 31 luglio 1999 previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 15 del 1999, sono rispettivamente differiti al 1 ottobre 1999 ed al 31 dicembre 1999. 2

1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2), della legge 31 luglio 1997, n. 249, le frequenze attribuite alle organizzazioni di volontariato e al Corpo nazionale del soccorso alpino sono assegnate entro il 31 luglio 2000.

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 4), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: "quinto" e' sostituita dalla seguente: "quarto".

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