LEGGE 14 gennaio 2000, n. 5 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, recante disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attivita' radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale

Coming into Force20 Gennaio 2000
Published date19 Gennaio 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/01/19/000G0031/ORIGINAL
Enactment Date14 Gennaio 2000
Official Gazette PublicationGU n.14 del 19-01-2000
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, recante disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attivita' radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 14 gennaio 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Cardinale, Ministro delle comunicazioni Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1999, N. 433.

All'articolo 1:

la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Prosecuzione nell'esercizio e differimento di termini";

al comma 1, secondo periodo, le parole: "31 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno";

al comma 1, terzo periodo, le parole: "1o settembre" e le parole: "20 dicembre" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "1o ottobre" e: "31 dicembre";

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2), della legge 31 luglio 1997, n. 249, le frequenze attribuite alle organizzazioni di volontariato e al Corpo nazionale del soccorso alpino sono assegnate entro il 31 luglio 2000.

1-ter. All'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 4), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: "quinto" e' sostituita dalla seguente: "quarto".

All'articolo 2:

la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Rilascio delle concessioni";

al comma 1, terzo periodo, le parole: "gli opportuni" sono soppresse;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. All'articolo 3, comma 19, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono altresi' consentite le acquisizioni di concessionarie svolgenti attivita' di...

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