DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 2006 - Determinazione della quota variabile 1999 spettante alle province autonome di Trento e di Bolzano

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, cosi' come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386;

Visto in particolare l'art. 78 del citato testo unico, concernente l'assegnazione annuale alle province autonome di Trento e di Bolzano di una quota non superiore a quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa sul territorio regionale;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432, che modifica il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale;

Visto, in particolare, l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 432 del 1996 che, nel modificare l'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, prevede un accordo da raggiungere tra il Governo ed i presidenti delle giunte provinciali per la determinazione della suddetta quota variabile e ne fissa i criteri e le modalita';

Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, che determina gli atti amministrativi da adottare con decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la nota 14 luglio 2005, n. 0091622 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato - I.Ge.PA., con la quale e' stata avanzata la proposta per la determinazione della quota variabile spettante alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 1999 per gli importi specificati nella allegata tabella 1;

Considerato che alle province va attribuita, a titolo di quota variabile, una somma non superiore ai 4/10 dell'IVA all'importazione 1999 pari ad euro 220.905.014,60 per la provincia di Trento e ad euro 229.936.188,86 per la provincia di Bolzano, come da tabella 1 allegata;

Considerato che, ai sensi dell'art. 10, comma 10, del citato decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, nel caso in cui non si perfezioni nel termine previsto l'accordo di cui sopra, la quota variabile viene versata a ciascuna provincia nella misura dell'ottanta per cento di quella spettante per l'esercizio immediatamente precedente, salvo conguaglio sulla base della successiva intesa;

Visti i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze 2 dicembre 2005, n. 0121260 e 27 novembre 2003, n. 00128714 con i quali sono stati attribuiti, a titolo di acconto sulla quota variabile 1999, rispettivamente, euro 14.191.000,00 alla provincia di Trento ed euro 164.329.533,00 alla...

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