DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 1996, n. 432 - Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, concernente la finanza regionale e provinciale

Coming into Force07 Settembre 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/08/23/096G0450/CONSOLIDATED/19961001
Published date23 Agosto 1996
Enactment Date24 Luglio 1996
Official Gazette PublicationGU n.197 del 23-08-1996 - Suppl. Ordinario n. 140
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino- Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione privista dall'art. 107, comma primo, del citato testo unico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottato nella riunione del 19 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Autonomia impositiva

  1. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, e' aggiunto il seguente periodo: "La regione e le province possono altresi' istituire nelle materie di rispettiva competenza tributi e contributi corrispondenti a quelli di competenza delle regioni a statuto ordinario e delle province di diritto comune in armonia con i principi stabiliti dalle leggi che li disciplinano. Fino all'istituzione da parte delle province o della regione dei predetti tributi e contributi continuano ad applicarsi le norme rela- tive ai corrispondenti tributi e contributi statali".

  2. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, e' sostituito dal seguente:

" 2. Per i fini dell'art. 72 dello statuto ed entro il limite dei principi indicati al comma 1, le province possono stabilire, con efficacia nel loro ambito territoriale, forme di imposizione che colpiscono attivita' ovvero utilizzo di beni immobili riferiti alla pratica turistica, ovvero attivita' economiche qualificate come turistiche o inerenti al turismo, in quanto dallo stesso direttamente influenzate sotto il profilo economico, anche in rapporto alla localizzazione dell'attivita' medesima".

Art 2.

Tributi riscossi fuori del territorio provinciale

  1. Dopo il comma 6 dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 e' inserito il seguente:

"6-bis. Entro un anno dal termine fissato ai sensi del comma 3, lettera d), dell'art. 8 del decreto legislativo di approvazione della presente disposizione, e' ridefinita l'intesa di cui al comma 4 per ricomprendere fra i tributi di cui al comma 5 anche l'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 75, comma 1, lettera d), dello statuto, determinata con riferimento ai consumi finali".

Art 3.

Modalita' di erogazione dei fondi

  1. Il comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, e' sostituito dal seguente:

    " 2. Detto versamento e' effettuato a titolo di acconto in misura pari al gettito, rapportato ad anno finanziario, delle entrate tributarie versate ai predetti enti nell'esercizio precedente ed e' eseguito con periodicita' trimestrale".

  2. Dopo il comma 4 dell'art. 8 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, e aggiunto il seguente:

    "4-bis. I fondi di cui ai commi 2 e 3 sono resi disponibili alla regione ed alle province sui rispettivi conti accesi presso la Tesoreria centrale entro il primo mese di ciascun trimestre. La regione e le province possono disporre fino a tre prelevamenti mensili dai rispettivi conti e per ciascun conto, salve disposizioni piu' favorevoli previste dalla normativa vigente in materia di tesoreria unica. I fondi richiesti sono accreditati alla regione ed alle province presso i rispettivi Tesorieri di norma non oltre cinque giorni lavorativi dalla richiesta".

Art 4.

Destinazione del gettito tributario finalizzato alle spese

straordinarie dello Stato nelle materie non di competenza della

regione e delle province.

  1. L'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, e' sostituito dal seguente:

"Art. 9. - 1. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge, per finalita' diverse da quelle di cui al comma 6, dell'art. 10 e al comma 1, lettera b), dell'art. 10-bis, alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regiore o delle province, ivi comprese quelle rela- tive a calamita' naturali, e' riservato allo Stato, purche' risulti temporalmente delimitato, nonche' contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Fuori dei casi contemplati nel presente articolo si applica quanto disposto dagli articoli 10 e 10-bis".

Art 4.

Destinazione del gettito tributario finalizzato alle spese straordinarie dello Stato nelle materie non di competenza della regione e delle province.

  1. L'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, e' sostituito dal seguente:

"Art. 9. - 1. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge, per finalita' diverse da quelle di cui al comma 6 ... dell'art. 10 e al comma 1, lettera b), dell'art. 10-bis, alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regiore o delle province, ivi comprese quelle rela- tive a calamita' naturali, e' riservato allo Stato, purche' risulti temporalmente delimitato, nonche' contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Fuori dei casi contemplati nel presente articolo si applica quanto disposto dagli articoli 10 e 10-bis".

Art 5.

Quota variabile e coordinamento tra finanza statale e finanza delle province autonome

  1. L'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 10. - 1. Per la definizione dell'accordo relativo alla determinazione della quota variabile di cui all'art. 78 dello statuto si tiene conto del complesso delle spese per interventi generali dello Stato, disposti negli stessi settori di competenza della provincia, mediante l'applicazione della media aritmetica dei...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT