Questioni sull'art. 7 L. 12 Luglio 1991, n. 203

AutoreMaria Grazia Maglio e Fernando Giannelli
Pagine373-376

Page 373

@1. Generalità

L'art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203, recita: ´Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'art. 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma primo, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravanteª.

L'art. 6 della legge 8 agosto 1995, n. 332, riducendo, e di molto, il lungo elenco, precedente, dei delitti in ordine ai quali era obbligatoria (purché, benvero, esistessero gli indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p.) la custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.), sancì la obbligatorietà della misura in esame per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ´salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelariª.

Il legislatore avrebbe potuto, per amore di brevità, imporre la custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e per quelli aggravati ex art. 7 L. 203/91. Idem fuisset!

Dobbiammo avvertire - perché ancora non è molto chiaro nella prassi giudiziaria - che il disposto dell'art. 275, terzo comma, c.p.p. riguarda esclusivamente l'adeguatezza della più grave delle misure cautelari coercitive custodiali, non anche la proporzione tra la durata della misura e l'entità della pena che sia stata, o si ritiene, possa essere irrogata (vedasi, per l'aggiunta della locuzione ´sia stataª, l'art. 14, primo comma, lett. b) della legge 26 marzo 2001, n. 128, che, in tali sensi, ha sostituito il testo dell'art. 275, secondo comma, c.p.p.).

Il severo disposto dell'art. 275, terzo comma, c.p.p. non deroga, poi, al generale principio di cui al comma successivo, poiché, anche per i delitti riguardati dal comma terzo, se si versi nelle condizioni di cui all'art. 275, quarto comma, c.p.p., non sarà sufficiente la presunzione, seppure juris tantum, di cui al comma precedente, ma occorreranno esigenze cautelari ´di eccezionale rilevanzaª.

Anche la possibilità di cui all'art. 275, comma secondo bis, c.p.p., introdotta dall'art. 4 della legge 8 agosto 1995, n. 332, renderà inapplicabile, ove del caso, la disposizione dell'art. 275, terzo comma, c.p.p.

I delitti aggravati ex art. 7 L. 203/91, insieme ad altri gravi delitti, sono ostativi alla sospensione dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 656, nono comma, c.p.p., in combinato disposto con l'art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, inserito, proprio, dall'art. 1 della legge 203/91.

@2. Rapporto tra concorso esterno ex artt. 110, 416 bis c.p. e l'art. 7 L. 203/91

Imperversa, ormai, il dibattito sulla figura del concorrente esterno in associazione ex art. 416 bis c.p.: si distingue, cioè, tra il partecipe, coautore in senso tecnico (BETTIOL) del delitto plurisoggettivo de quo, tra colui che, in pratica, è inserito nell'organigramma del sodalizio criminale, che vi ´militaª, e colui che, pur con interventi episodici, rafforza - classico il caso del finanziatore - la stabilità del vincolo associativo.

Noi, per vero, riteniamo che la distinzione, anche se, ormai, tanto di moda, non abbia ragione d'essere, e, soprattutto, non abbia alcuna rilevanza pratica: secondo noi è indiscutibile l'applicabilità della normativa di cui agli artt. 110 ss. c.p. al reato plurisoggettivo, e tale, certamente, è quello di cui all'art. 416 bis c.p.

Come è ben possibile che si concorra, senza compiere la condotta tipica, nel delitto plurisoggettivo di cui all'art. 564 c.p. (incesto), istigando, o dando contributi materiali (la classica camera d'albergo alla coppia scellerata), così sarà possibile concorrere ex art. 110 c.p. nel delitto associativo di cui trattasi. Ma l'applicazione dell'art. 110 c.p...

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