LEGGE 26 marzo 2001, n. 128 - Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini

Coming into Force04 Maggio 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/04/19/001G0167/CONSOLIDATED/20050727
Published date19 Aprile 2001
Enactment Date26 Marzo 2001
Official Gazette PublicationGU n.91 del 19-04-2001
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Dopo il secondo comma dell'articolo 168 del codice penale e' aggiunto il seguente:

    "La sospensione condizionale della pena e' altresi' revocata quando e' stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative. La revoca e' disposta anche se la sospensione e' stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale".

  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 674 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:

    "1-bis. Il giudice dell'esecuzione provvede altresi' alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 168 del codice penale".

Art 2.
  1. Al primo comma dell'articolo 624 del codice penale, le parole da: "reclusione" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila a un milione".

  2. Dopo l'articolo 624 del codice penale e' inserito il seguente:

    "Art. 624-bis. - (Furto in abitazione e furto con strappo). - Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni.

    Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

    La pena e' della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a tre milioni se il reato e' aggravato da una o piu' delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o piu' delle circostanze indicate all'articolo 61".

  3. Al primo comma dell'articolo 625 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. nell'alinea, dopo le parole: "la pena" sono inserite le seguenti: "per il fatto previsto dall'articolo 624";

    2. il numero 1) e' soppresso;

    3. al numero 4), le parole: ", ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona" sono soppresse.

  4. Dopo l'articolo 625 del codice penale e' inserito il seguente:

    "Art. 625-bis. (Circostanze attenuanti) - Nei casi previsti dagli articoli 624, 624-bis e 625 la pena e' diminuita da un terzo alla meta' qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare".

Art 3.
  1. Il comma 2 dell'articolo 148 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

"2. Nei procedimenti con detenuti e negli altri casi di assoluta urgenza, il giudice puo' disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo".

Art 4.
  1. Al comma 1 dell'articolo 278 del codice di procedura penale, dopo le parole: "fatta eccezione" sono inserite le seguenti: "della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice penale e".

Art 5.
  1. Il comma 5-bis dell'articolo 284 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

"5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme piu' rapide le relative notizie".

Art 6.
  1. Al comma 1 dell'articolo 437 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: "solamente per i motivi indicati all'articolo 606, comma 1, lettere b), d) ed e)".

  2. All'articolo 610 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. il comma 1 e' sostituito dai seguenti:

      "1. Il presidente della corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilita' dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione. Il presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria da' comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale ed ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilita' rilevata. Si applica il comma 1 dell'articolo 611. Ove non venga dichiarata l'inammissibilita', gli atti sono rimessi al presidente della corte.

      1-bis. Il presidente della corte di cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario";

    2. il comma 4 e' abrogato;

    3. al comma 5, il secondo periodo e' soppresso.

  3. Il comma 2 dell'articolo 611 del codice di procedura penale e' abrogato.

  4. Dopo l'articolo 169 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:

    "Art. 169-bis. (Sezione della corte di cassazione per l'esame dell'inammissibilita' dei ricorsi). - 1. La sezione di cui al comma 1 dell'articolo 610 del codice e' predeterminata con rotazione biennale dal provvedimento tabellare riguardante la corte di cassazione".

  5. Dopo l'articolo 624 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:

    "Art. 624-bis. (Cessazione delle misure cautelari). - 1. La corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza d'appello, dispone la cessazione delle misure cautelari".

  6. Dopo l'articolo 625 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:

    "Art. 625-bis. - (Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto). - 1. E' ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione.

  7. La richiesta e' proposta dal procuratore generale o dal condannato, con ricorso presentato alla corte di cassazione entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento. La presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale gravita', la corte provvede, con ordinanza, alla sospensione.

  8. L'errore materiale di cui al comma 1 puo' essere rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio, in ogni momento.

  9. Quando la richiesta e' proposta fuori dell'ipotesi prevista al comma 1 o, quando essa riguardi la correzione di un errore di fatto, fuori del termine previsto al comma 2, ovvero risulta manifestamente infondata, la corte, anche d'ufficio, ne dichiara con ordinanza l'inammissibilita'; altrimenti procede in camera di consiglio, a norma dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere...

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