Testo del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 111 del 14 maggio 2005), coordinato con la legge di conversione 13 luglio 2005, n. 131 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: ??Disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a societa' operanti nel mercato dell...

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 maggio 2005, n.81

Testo del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81 (in Gazzetta Ufficiale - serie

generale - n. 111 del 14 maggio 2005), coordinato con la legge di conversione

13 luglio 2005, n. 131 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante:

´Disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a societa' operanti

nel mercato dell'energia elettrica e del gasª.

Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dall'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza nel Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Partecipazioni in societa' operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito dalla legge 20 luglio 2001, n. 301, dopo il comma 3, e' inserito il seguente

    (( "3-bis. Fermo restando il rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modificazioni, le disposizioni )) di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei riguardi dei soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno Stato membro dell'Unione europea o dalle sue amministrazioni pubbliche, titolari nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante, qualora le competenti Autorita' degli Stati interessati abbiano approvato norme, definito indirizzi e avviato le procedure per la privatizzazione di tali soggetti, quali la quotazione nei mercati...

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