Testo del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 26 del 2 febbraio 2004), coordinato con la legge di conversione 31 marzo 2004, n. 87, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: ??Disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoc...

Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Riconoscimento indennita' speciale 1. Per il personale del settore operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, addetto alle attivita' di soccorso ed inserito nei turni continuativi di servizio previsti dalla normativa vigente, con esclusione del personale di cui all'articolo 3, comma 156, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, (( e per il personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco )) il contratto collettivo nazionale definisce una speciale indennita' che tenga conto dell'effettiva presenza in servizio e dello svolgimento dei relativi compiti. A tale fine e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, (( di cui una quota pari a euro 138.657 annui da destinare all'indennita' speciale per il personale dirigente )).

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 156, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)

156. A decorrere dal 1° gennaio 2004, per continuare nel progressivo allineamento delle indennita' corrisposte al personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelle percepite dall'analogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d), dell'art. 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende ed amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000, sono incrementate di 600.000 euro e di 1.000.000 di euro da destinare, con modalita' e criteri da definire in sede di contrattazione integrativa, rispettivamente al personale del settore operativo che svolge mansioni corrispondenti a quelle dei profili del settore aeronavigante, nelle more dell'inquadramento previsto dall'art. 28 dello stesso contratto collettivo nazionale, ed al personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo. Per la medesima finalita' le risorse per la contrattazione collettiva nazionale indicate al comma 46 sono incrementate di un importo pari a 400.000 euro da destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca, dei motoristi navali e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

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Art. 2.

Incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Per conseguire un piu' elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementata di cinquecento unita' complessive. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unita' portate in incremento ai sensi della presente disposizione, nei limiti di spesa di 4.222.000 euro per l'anno 2004, di 15.750.000 euro per l'anno 2005 e di 16.000.000 euro a decorrere dal 2006. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, alla copertura dei posti derivanti dal presente incremento di organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco, si provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, per il rimanente cinquanta per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titoli a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto (( direttoriale )) in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001.

Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2006. Le assunzioni del personale portato in aumento sono effettuate in deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed alle vigenti procedure di programmazione ed approvazione.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331)

1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono cosi' determinate

a) Arma dei carabinieri: 70%; b) Corpo della guardia di finanza: 70%; c) Corpo militare della Croce Rossa: 100%; d) Polizia di Stato: 45%; e) Corpo di polizia penitenziaria: 60%; f) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45%; g) Corpo forestale dello Stato: 45%.

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- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (per l'argomento v. nelle note all'art. 1)

53. Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale...

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