TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 aprile 2014, n. 58 - Testo del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 82 dell'8 aprile 2014), coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2014, n. 87 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.». (14A04306)

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1 Disposizioni urgenti per il corretto svolgimento dell'attivita' scolastica 1. Al fine di garantire l'esercizio della funzione dirigenziale a seguito di annullamento giurisdizionale della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 56 del 15 luglio 2011, il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continua a svolgere le proprie funzioni, in via transitoria e fino all'avvenuta rinnovazione della procedura concorsuale ((e comunque, nel caso in cui la procedura si concluda ad anno scolastico iniziato, fino al termine del medesimo anno scolastico,)) nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli atti adottati dal predetto personale nell'espletamento degli incarichi di cui al presente comma. 2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ((2-bis. All'articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, al secondo periodo, le parole: «che deve avvenire prima dell'indizione del nuovo corso-concorso di cui...

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