DECRETO-LEGGE 3 maggio 2001, n.160 - Testo del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 102 del 4 maggio 2001), coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2001, n. 251 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 7), recante: "Ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il Vertice di Genova"

DECRETO-LEGGE 3 maggio 2001, n. 160 Testo del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.

102 del 4 maggio 2001), coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2001, n. 251 (in

questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 7), recante: "Ulteriori finanziamenti per

la presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il Vertice di Genova".

Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2001, si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

  1. Alla legge 8 giugno 2000, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni

    1. all'articolo 3, comma 1, le parole: "18.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "70.000 milioni"; b) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma

    "4-bis. Al fine di allestire, nei comuni e nelle province interessati, spazi di servizio, aree e strutture attrezzate per l'accoglienza dei cittadini che intendano partecipare ad iniziative o raduni in cui esprimere liberamente la propria opinione in merito al G8, e' autorizzata in favore degli enti locali della regione Liguria la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazioneeconomica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento...

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