DECRETO-LEGGE 3 maggio 2001, n. 160 - Ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il "Vertice di Genova"

Coming into Force05 Maggio 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/05/04/001G0215/CONSOLIDATED/20010703
Published date04 Maggio 2001
Enactment Date03 Maggio 2001
Official Gazette PublicationGU n.102 del 04-05-2001
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 8 giugno 2000, n. 149;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, anche in considerazione dell'intervenuto scioglimento delle Camere, di provvedere ad ulteriori finanziamenti della legge 8 giugno 2000, n. 149, al fine di consentire il completamento dell'organizzazione e delle iniziative connesse alla presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 ed al Vertice di Genova, con particolare riguardo alla soddisfazione delle esigenze di sicurezza delle delegazioni nazionali e di piena operativita' delle comunicazioni, anche con riferimento alle relative strutture;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1.

  1. Alla legge 8 giugno 2000, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. all'articolo 3, comma 1, le parole: "18.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "38.000 milioni";

    2. all'articolo 5, comma 2, le parole: "22.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "42.000 milioni";

    3. all'articolo 5, comma 2, le parole: "e per l'anno 2001, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente", sono sostituite dalle seguenti: "e per l'anno 2001, quanto a lire 12.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire 10.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".

  2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 8 giugno 2000, n. 149;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza...

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