TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n. 13 - Testo del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 47 del 25 febbraio 2002), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2002, n. 75) in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' degli enti locali"

Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

  1. Ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2002, l'ipotesi di scioglimento di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' disciplinata dalle disposizioni del presente articolo.

  2. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

  3. Fermo restando, per le finalita' previste dal presente decreto, che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalita' di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente.

    Riferimenti normativi

    - Si riporta il testo dell'art. 141, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

    "Art. 141 (Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali). - 1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno

    1. quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonche' per gravi motivi di ordine pubblico; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause

    1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia; 2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia; 3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purche' contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia; 4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilita' di surroga alla meta' dei componenti del consiglio; c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

  4. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.".

    Art. 2.

  5. A valere sul fondo ordinario per province e comuni, come risultante per l'anno 2002 in base alla legislazione vigente, sono destinati al finanziamento delle unioni di comuni per l'anno 2001 ulteriori 20 milioni di euro.

    1-bis. All'articolo 41, comma 1, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: "con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare", sono inserite le seguenti

    "di concerto con il Ministero dell'interno". Riferimenti normativi

    - Si riporta il testo dell'art. 41, comma 1 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), come modificato dalla presente legge

    "Art. 41 (Finanza degli enti territoriali). - 1. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle citta' metropolitane, delle comunita' montane e delle comunita' isolane, di cui all'art. 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti enti comunicano periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalita' del coordinamento nonche' dell'invio dei dati sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare di concerto con il Ministero dell'interno sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono approvate le norme relative all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti derivati da parte dei succitati enti.".

    Art. 2-bis.

  6. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, analogamente a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n.

    448, non e' dovuto per le insegne di esercizio delle attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attivita' cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

  7. Le minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, ragguagliate per ciascun comune all'entita' riscossa...

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