Emissione della quarta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1 gennaio 1995, da assegnare per l'estinzione di crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui e' stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 457, recante, fra l'altro, disposizioni concernenti l'estinzione di crediti d'imposta; Visto, in particolare, l'art. 5, commi 1 e 1-bis, del citato decreto-legge n. 307 del 1994, con cui si stabilisce che all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto e delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative agli interessi e ad altri redditi da capitale, attinenti ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, qualora ne sia fatta richiesta entro il 30 settembre 1994, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze; Visto, altresi', il secondo comma dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, con cui si stabiliscono le modalita' di calcolo del rimborso, e si dispone che: il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1995; l'importo massimo dell'emissione dei titoli non puo' superare lire 10.000 miliardi; con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le caratteristiche, le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli stessi; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed, in particolare, l'art. 3, comma 5, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie; Visto il proprio decreto n. 398876 del 22 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994, con il quale, in applicazione dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, si e' provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di cui alla norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta verranno assegnati certificati di credito del Tesoro ottennali, con godimento 1...

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