IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di disporre provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonche' norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per l'interno, per le finanze, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:
Art
1.
Per provvedere alle necessita' urgenti a seguito dei movimenti sismici verificatisi nel novembre-dicembre 1972 nei comuni delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti, di cui agli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto-legge, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, quale risulta modificato dall'art. 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, e' autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973.
Agli interventi da eseguirsi ai sensi del precedente comma provvedono gli Enti regione Marche, Umbria, Abruzzi e Lazio, ai sensi dell'art. 13, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in base alle norme del decreto luogotenenziale 12 aprile 1948, n. 1010, entro i limiti delle somme che a detti enti saranno assegnate dal Ministero dei lavori pubblici.
Art
1.
Per provvedere alle necessita' urgenti a seguito dei movimenti sismici verificatisi nel novembre-dicembre 1972 nei comuni delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti, di cui agli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto-legge, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, quale risulta modificato dall'art. 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, e' autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973.
Agli interventi da eseguirsi ai sensi del precedente comma provvedono gli Enti regione Marche, Umbria, Abruzzi e Lazio, ai sensi dell'art. 13, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in base alle norme del decreto luogotenenziale 12 aprile 1948, n. 1010, entro i limiti delle somme che a detti enti saranno assegnate dal Ministero dei lavori pubblici.
((Gli interventi di cui al comma precedente potranno essere decisi per dare ricovero ai senza tetto, e, a parziale modifica di quanto disposto dall'ultima parte dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, per le riparazioni degli edifici destinati ad abitazioni su domanda dei proprietari degli immobili danneggiati dal terremoto.
Gli interventi di cui al comma precedente sono limitati alle riparazioni dirette ad assicurare l'abitabilita' degli edifici danneggiati o a garantire condizioni di stabilita' migliori di quelle preesistenti al terremoto, con esclusione dell'esecuzione delle riparazioni organiche, previste dal secondo comma dell'articolo 20 della legge 25 novembre 1962, n. 1634. La domanda, da presentarsi agli uffici del genio civile competenti per territorio, deve contenere la dichiarazione di accettazione che l'ufficio del genio civile si sostituisca nell'esecuzione delle opere necessarie ai fini dell'abitabilita' e l'impegno a rimborsare allo Stato la spesa sostenuta nella misura e con le modalita' da indicarsi ai sensi dell'articolo 1 dello stesso decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.
Qualora i proprietari degli immobili non intendano effettuare tali riparazioni, ad essi puo' subentrare il comune interessato secondo le procedure previste dagli articoli 16, 17, 18, 19 e 21 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734. Il comune potra' in tale caso utilizzare direttamente i contributi di cui ai commi precedenti.
Nei casi di pronto intervento previsti dal presente articolo, gli eventuali inquilini che risultassero gia' tali alla data del 22 novembre 1972 hanno diritto a rientrare nell'abitazione riparata)).