DECRETO-LEGGE 16 marzo 1973, n. 31 - Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972 nonche' norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania

Coming into Force20 Marzo 1973
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Published date20 Marzo 1973
Enactment Date16 Marzo 1973
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1973/03/20/073U0031/CONSOLIDATED/20080625
Official Gazette PublicationGU n.72 del 20-03-1973
Interventi di pronto soccorso

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di disporre provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonche' norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per l'interno, per le finanze, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:

Art 1.

Per provvedere alle necessita' urgenti a seguito dei movimenti sismici verificatisi nel novembre-dicembre 1972 nei comuni delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti, di cui agli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto-legge, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, quale risulta modificato dall'art. 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, e' autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973.

Agli interventi da eseguirsi ai sensi del precedente comma provvedono gli Enti regione Marche, Umbria, Abruzzi e Lazio, ai sensi dell'art. 13, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in base alle norme del decreto luogotenenziale 12 aprile 1948, n. 1010, entro i limiti delle somme che a detti enti saranno assegnate dal Ministero dei lavori pubblici.

Art 1.

Per provvedere alle necessita' urgenti a seguito dei movimenti sismici verificatisi nel novembre-dicembre 1972 nei comuni delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti, di cui agli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto-legge, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, quale risulta modificato dall'art. 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, e' autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973.

Agli interventi da eseguirsi ai sensi del precedente comma provvedono gli Enti regione Marche, Umbria, Abruzzi e Lazio, ai sensi dell'art. 13, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in base alle norme del decreto luogotenenziale 12 aprile 1948, n. 1010, entro i limiti delle somme che a detti enti saranno assegnate dal Ministero dei lavori pubblici.

((Gli interventi di cui al comma precedente potranno essere decisi per dare ricovero ai senza tetto, e, a parziale modifica di quanto disposto dall'ultima parte dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, per le riparazioni degli edifici destinati ad abitazioni su domanda dei proprietari degli immobili danneggiati dal terremoto.

Gli interventi di cui al comma precedente sono limitati alle riparazioni dirette ad assicurare l'abitabilita' degli edifici danneggiati o a garantire condizioni di stabilita' migliori di quelle preesistenti al terremoto, con esclusione dell'esecuzione delle riparazioni organiche, previste dal secondo comma dell'articolo 20 della legge 25 novembre 1962, n. 1634. La domanda, da presentarsi agli uffici del genio civile competenti per territorio, deve contenere la dichiarazione di accettazione che l'ufficio del genio civile si sostituisca nell'esecuzione delle opere necessarie ai fini dell'abitabilita' e l'impegno a rimborsare allo Stato la spesa sostenuta nella misura e con le modalita' da indicarsi ai sensi dell'articolo 1 dello stesso decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Qualora i proprietari degli immobili non intendano effettuare tali riparazioni, ad essi puo' subentrare il comune interessato secondo le procedure previste dagli articoli 16, 17, 18, 19 e 21 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734. Il comune potra' in tale caso utilizzare direttamente i contributi di cui ai commi precedenti.

Nei casi di pronto intervento previsti dal presente articolo, gli eventuali inquilini che risultassero gia' tali alla data del 22 novembre 1972 hanno diritto a rientrare nell'abitazione riparata)).

Opere pubbliche ed abitati
Art 2.

In dipendenza dei movimenti sismici verificatisi nel novembre e dicembre 1972 nei comuni indicati negli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto, sono autorizzati interventi relativi:

  1. al ripristino dei danni alle opere di conto dello Stato;

  2. alla riparazione, al ripristino o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali, di edifici scolastici e scuole materne, di strade e di ogni altra opera d'interesse degli enti locali;

  3. alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprieta' privata di qualsiasi natura e destinazione;

  4. all'onere occorrente per il pagamento delle indennita' di espropriazione.

Art 2.

In dipendenza dei movimenti sismici verificatisi nel novembre e dicembre 1972 nei comuni indicati negli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto, sono autorizzati interventi relativi:

  1. al ripristino dei danni alle opere di conto dello Stato;

    b) alla riparazione, al ripristino o ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche e sanitarie, di edifici scolastici e di scuole materne, di strade e piazze, di edifici di culto, di ospedali e di ogni altra opera di interesse di enti locali e di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi;

  2. alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione o ricostruzione di fabbricati ... di proprieta' privata di qualsiasi natura e destinazione;

  3. all'onere occorrente per il pagamento delle indennita' di espropriazione.

    La ricostruzione delle opere da realizzare a cura e spese dello Stato puo' essere effettuata anche in sede piu' adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, nell'ambito delle norme urbanistiche. Le opere di ripristino previste dalle lettere b) e c) del presente articolo possono essere realizzate con i miglioramenti tecnici e funzionali ritenuti necessari per l'uso cui le opere sono destinate.

Art 2.

In dipendenza dei movimenti sismici verificatisi nel novembre e dicembre 1972 nei comuni indicati negli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto, sono autorizzati interventi relativi:

  1. al ripristino dei danni alle opere di conto dello Stato;

  2. alla riparazione, al ripristino o ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche e sanitarie, di edifici scolastici e di scuole materne, di strade e piazze, di edifici di culto, di ospedali e di ogni altra opera di interesse di enti locali e di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi;

  3. alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione o ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata di qualsiasi natura e destinazione;

  4. all'onere occorrente per il pagamento delle indennita' di espropriazione.

La ricostruzione delle opere da realizzare a cura e spese dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare, puo' essere effettuata anche in sede piu' adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, nell'ambito delle norme urbanistiche. Le opere di ripristino previste dalle lettere b) e c) del presente articolo possono essere realizzate con i miglioramenti tecnici e funzionali ritenuti necessari per l'uso cui le opere sono destinate.

Ove gli strumenti urbanistici esistenti impediscano il ripristino o la ricostruzione dell'immobile in sito, i benefici del presente articolo e quelli previsti dal successivo articolo 15 si applicano per la ricostruzione del suddetto immobile in altra sede dello...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT