LEGGE 6 agosto 1966, n. 625 - Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili

Coming into Force03 Settembre 1966
Published date19 Agosto 1966
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1966/08/19/066U0625/CONSOLIDATED/19710201
Enactment Date06 Agosto 1966
Official Gazette PublicationGU n.205 del 19-08-1966
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Ministero della sanita' provvede all'assistenza sanitaria specifica diretta al recupero funzionale dei mutilati ed invalidi civili appartenenti alle categorie dei motulesi e dei neurolesi che versino in istato di bisogno e la cui invalidita' possa essere ridotta mediante idoneo trattamento di riabilitazione.

Le disposizioni della legge 10 giugno 1940, n. 932, sono estese a favore dei motulesi e dei neurolesi fino alla eta' di 15 anni.

Ai fini dell'assistenza contemplata nei commi precedenti e dalle leggi 10 giugno 1940, n. 932, e 10 aprile 1954, n. 218, il Ministero della sanita' ha facolta' di stipulare convenzioni con cliniche universitarie, con ospedali, con l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili e con enti ed istituzioni pubblici o privati che gestiscano appositi centri di recupero.

Art 2.

All'assistenza sanitaria prevista dal precedente articolo non sono ammessi i mutilati ed invalidi assistiti da altri enti di diritto pubblico per il tempo in cui dura l'assistenza.

Art 3.

I mutilati ed invalidi civili, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, sono ammessi a fruire delle provvidenze intese all'orientamento, alla qualificazione, alla riqualificazione professionale di cui ai successivi commi, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che vi provvede con le disponibilita' della gestione speciale istituita ai sensi del successivo articolo 12, in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'articolo 62 e seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina la percentuale dei posti da riservare ai mutilati ed invalidi civili nei corsi di addestramento professionale promossi o autorizzati ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

I mutilati ed invalidi civili affetti da minorazioni che impediscano loro di frequentare i corsi normali di addestramento sono avviati a corsi all'uopo promossi od autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero della sanita'.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della sanita', puo' inoltre promuovere o autorizzare l'istituzione di centri sperimentali e di appositi centri di formazione professionale per mutilati ed invalidi civili.

L'autorizzazione relativa alla istituzione dei corsi e dei centri previsti dai due precedenti commi puo' essere concessa, previo riconoscimento di particolare qualificazione nel settore della riabilitazione degli invalidi, ad enti e istituzioni, nonche' all'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili.

Art 4.

Agli effetti dei precedenti articoli si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite o dipendenti da forme morbose a carattere progressivo o di natura psichica, non dipendenti da causa di guerra, di lavoro o di servizio, che comportino una riduzione permanente della capacita' lavorativa in misura non inferiore a un terzo.

Art 5.

Ai mutilati ed invalidi civili di eta' superiore agli anni 18 nei cui confronti sia accertata una totale e permanente inabilita' lavorativa non di natura psichica, che versino in stato di bisogno e non fruiscano di pensioni, assegni o rendite di qualsiasi natura o provenienza, e' concesso, a carico dello Stato ed a cura del Ministero dell'interno, un assegno mensile di assistenza nella misura di lire ottomila.

Agli effetti del presente articolo si considera totale e permanente inabilita' lavorativa quella derivante da minorazioni congenite o acquisite non di natura psichica e non dipendenti da causa di guerra, di lavoro o di servizio che tolgano completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro.

L'assegno e' corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza.

A coloro che fruiscono di pensioni, assegni o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle lire 8.000, l'assegno di cui al primo comma e' ridotto in misura corrispondente all'importo del trattamento gia' goduto.

La concessione dell'assegno e' autorizzata, previa valutazione dello stato di bisogno, dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del quale fa parte, limitatamente all'applicazione della presente legge, un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, nominato con decreto del prefetto su designazione dell'Associazione stessa.

Art 5.

((Ai mutilati e invalidi civili di eta' superiore agli anni 18, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacita' lavorativa, non di natura psichica, nella misura superiore ai due terzi e' concesso, a carico dello Stato ed a cura del Ministero dell'interno, un assegno mensile di assistenza nella misura di lire 8.000, elevato a lire 12.000 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

Agli effetti del presente articolo l'incapacita' lavorativa e' quella derivante da minorazioni congenite o acquisite, non di natura psichica e non dipendenti da cause di guerra, di lavoro o di servizio.

Le condizioni economiche richieste per la concessione dell'assegno sono quelle stabilite dall'articolo 26 della citata legge 30 aprile 1969, n. 153.

L'assegno e' corrisposto nella misura del 50 per cento e coloro che siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza.

A coloro che fruiscono di pensioni, assegni, o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle lire 12.000, l'assegno di cui al primo comma e' ridotto in misura corrispondente all'importo del trattamento gia' goduto.

Con la mensilita' relativa al mese di dicembre e' concesso un tredicesimo assegno di lire 12.000, che e' frazionabile in relazione alle mensilita' corrisposte nell'anno.

La concessione dell'assegno e' autorizzata, previo accertamento delle condizioni di cui ai commi precedenti, dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del quale fa parte limitatamente all'applicazione della presente legge, un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, nominato con decreto del prefetto su designazione dell'associazione stessa.

Avverso la decisione del comitato provinciale l'interessato puo' presentare ricorso in carta semplice al Ministero dell'interno 30 giorni dalla notifica)).

Art 6.

E' istituita una Commissione consultiva con il compito di esprimere pareri sulle questioni relative alla assistenza in favore dei mutilati e invalidi civili, di compiere studi e formulare proposte al fine di assicurare l'efficiente svolgimento delle iniziative nei settori della riabilitazione, dell'addestramento professionale e del collocamento al lavoro.

La Commissione e' composta da:

il direttore generale dei Servizi di medicina sociale del Ministero della sanita';

il direttore generale...

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