LEGGE 21 maggio 1981, n. 240 - Provvidenze a favore dei consorzi e delle societa' consortili tra piccole e medie imprese nonche' delle societa' consortili miste

Coming into Force11 Giugno 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/05/27/081U0240/CONSOLIDATED/19860129
Enactment Date21 Maggio 1981
Published date27 Maggio 1981
Official Gazette PublicationGU n.143 del 27-05-1981
Titolo I SOGGETTI ED OGGETTO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

I consorzi e le societa' consortili costituiti, anche in forma cooperativa, tra piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo scopo di promuovere lo sviluppo, la razionalizzazione e la commercializzazione dei prodotti delle aziende associate, sia che le imprese consorziate appartengano ad uno solo dei settori anzidetti sia che appartengano a settori diversi, sono ammessi a godere dei benefici della presente legge.

Sono altresi' ammessi ai benefici i consorzi artigiani costituiti ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, anche in deroga alle limitazioni agli scopi sociali di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge suddetta.

Art 2.

I consorzi e le societa' consortili di cui all'articolo 1 debbono essere costituiti da non meno di cinque imprese.

La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa partecipante non puo' superare il 20 per cento del capitale consortile.

Per gli scopi di cui all'articolo 17 possono costituirsi societa' consortili tra piccole e medie imprese, nel numero minimo di cui al primo comma, con la partecipazione di enti pubblici, anche territoriali, ed enti privati.

Art 3.

Le imprese che partecipano ai consorzi e alle societa' consortili di cui all'articolo 1 della presente legge debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675, con esclusione delle imprese aventi collegamenti di carattere tecnico-finanziario od organizzativo tali da configurare le stesse come societa' appartenenti ad un gruppo imprenditoriale.

Art 4.

I consorzi e le societa' consortili di cui all'articolo 1 della presente legge non possono distribuire utili sotto qualsiasi forma alle imprese associate; tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.

Art 5.

La perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 puo' determinare la revoca dei benefici previsti ai titoli II, III e IV della presente legge. La revoca spettera' alle amministrazioni o agli istituti di credito che hanno disposto la concessione dei benefici stessi, previa assegnazione ai consorzi e societa' consortili di cui all'articolo 1 di un termine di sei mesi per uniformarsi alle condizioni stabilite dalla legge.

La revoca sara' parimenti disposta nel caso in cui recedano dal consorzio imprese consorziate rappresentanti piu' del 50 per cento del fondo consortile, salvo che, nel termine di novanta giorni, tali imprese non siano state sostituite da altre, in possesso dei requisiti prescritti, il cui apporto consenta la ricostituzione del fondo consortile nella misura minima del 51 per cento.

Art 6.

L'attivita' dei consorzi e delle societa' consortili di cui all'articolo 1, da svolgersi nell'interesse delle imprese associate, puo' riguardare:

  1. l'acquisto di beni strumentali;

  2. l'acquisto di materie prime e semilavorati;

  3. la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;

  4. l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso;

  5. la promozione dell'attivita' di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

  6. la partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali e su quelli esteri;

  7. lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;

  8. la prestazione di assistenza e consulenza tecnica;

  9. la costruzione e l'esercizio di impianti di depurazione degli scarichi industriali delle imprese associate;

  10. il controllo qualitativo e la prestazione delle relative garanzie per i prodotti delle imprese associate;

  11. la creazione di marchi di qualita' ed il coordinamento della produzione degli associati;

  12. la gestione di centri meccanografici e contabili o di altri servizi in comune;

  13. l'assistenza alle imprese partecipanti nella soluzione dei problemi del credito anche attraverso la prestazione di garanzie mutualistiche;

  14. l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate;

  15. ogni altra attivita' avente comunque attinenza con le finalita' della presente legge.

Titolo II AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
Art 7.

Gli eventuali utili dei consorzi e delle societa' consortili di cui all'articolo 1 della presente legge non sono soggetti ad imposizione qualora siano reinvestiti, al piu' tardi, entro il secondo esercizio successivo a quello in cui sono stati conseguiti.

A tal fine, gli utili devono essere accantonati in bilancio in un apposito fondo del passivo, vincolato alla realizzazione di investimenti fissi o di iniziative rientranti nell'oggetto del consorzio.

Art 8.

I servizi resi dai consorzi di cui all'articolo 13 alle aziende associate costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Titolo III AGEVOLAZIONI CREDITIZIE
Art 9.

Per la realizzazione degli investimenti fissi connessi con le attivita' previste dall'articolo 6 della presente legge possono essere concessi dagli istituti di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, anche in deroga alle disposizioni dei singoli statuti, finanziamenti speciali di importo non superiore a 1 miliardo di lire, Tale importo puo' essere modificato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme deliberazione del Comitato di Ministri pei il coordinamento della politica industriale (CIPI).

Tali finanziamenti non possono comunque superare il 70 per cento degli investimenti fissi e la loro durata non dovra' superare i dieci anni.

Possono essere ammesse al finanziamento, nei limiti del 50 per cento della spesa globale prevista e qualora siano correlate alle finalita' del programma di investimento, anche spese quali quelle destinate all'acquisto di brevetti e conoscenze tecnologiche, all'utilizzazione dei servizi di assistenza tecnica ed organizzativa, allo svolgimento di azioni pubblicitarie, all'espletamento di studi e ricerche di mercato, alla predisposizione di cataloghi e schedari, all'avvio o potenziamento dell'organizzazione di vendita in Italia e all'estero.

Qualora il programma di attivita' consortile comporta esclusivamente la realizzazione di investimenti immateriali, ai sensi del comma precedente, l'importo massime del finanziamento non dovra' superare il limite del 70 per cento della spesa, l'importo di lire 500 milioni e la durata di cinque anni. Tale importo puo' essere modificato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme deliberazione de CIPI.

Gli istituti di credito di cui al primo comma del presente articolo, dopo aver deliberato i finanziamenti e in attesa che gli stessi vengano erogati, possono effettuare operazioni di prefinanziamento ad un tasso di interesse pari a quello previsto dal primo e secondo comma del successivo articolo 10, a condizione che il consorzio, in rapporto agli investimenti per i quali il finanziamento e' concesso, impieghi mezzi propri pari all'ammontare dell'importo del prefinanziamento stesso.

Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218, le agevolazioni previste dalla presente legge possono essere estese anche alla fase di organizzazione e di avvio del consorzio o della societa' consortile.

Art 10.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) e' autorizzato a effettuare tutte le operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, con gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, allo scopo di porre gli istituti stessi in condizione di praticare sui finanziamenti di cui al precedente articolo 9 un tasso, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, pari al 60 per cento del tasso di riferimento.

Per i consorzi e le societa' consortili costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i detti finanziamenti saranno concessi ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento.

Il tasso di riferimento e' determinato con le modalita' di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976 n. 902.

Ai consorzi e alle societa' consortili ammessi ai benefici di cui al presente titolo puo' essere accordata dall'Istituto centrale per il credito a medio termine la garanzia sussidiaria di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'istituto centrale per il credito a medio termine presentera' annualmente al...

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