Art
9.
Per la realizzazione degli investimenti fissi connessi con le attivita' previste dall'articolo 6 della presente legge possono essere concessi dagli istituti di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, anche in deroga alle disposizioni dei singoli statuti, finanziamenti speciali di importo non superiore a 1 miliardo di lire, Tale importo puo' essere modificato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme deliberazione del Comitato di Ministri pei il coordinamento della politica industriale (CIPI).
Tali finanziamenti non possono comunque superare il 70 per cento degli investimenti fissi e la loro durata non dovra' superare i dieci anni.
Possono essere ammesse al finanziamento, nei limiti del 50 per cento della spesa globale prevista e qualora siano correlate alle finalita' del programma di investimento, anche spese quali quelle destinate all'acquisto di brevetti e conoscenze tecnologiche, all'utilizzazione dei servizi di assistenza tecnica ed organizzativa, allo svolgimento di azioni pubblicitarie, all'espletamento di studi e ricerche di mercato, alla predisposizione di cataloghi e schedari, all'avvio o potenziamento dell'organizzazione di vendita in Italia e all'estero.
Qualora il programma di attivita' consortile comporta esclusivamente la realizzazione di investimenti immateriali, ai sensi del comma precedente, l'importo massime del finanziamento non dovra' superare il limite del 70 per cento della spesa, l'importo di lire 500 milioni e la durata di cinque anni. Tale importo puo' essere modificato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme deliberazione de CIPI.
Gli istituti di credito di cui al primo comma del presente articolo, dopo aver deliberato i finanziamenti e in attesa che gli stessi vengano erogati, possono effettuare operazioni di prefinanziamento ad un tasso di interesse pari a quello previsto dal primo e secondo comma del successivo articolo 10, a condizione che il consorzio, in rapporto agli investimenti per i quali il finanziamento e' concesso, impieghi mezzi propri pari all'ammontare dell'importo del prefinanziamento stesso.
Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218, le agevolazioni previste dalla presente legge possono essere estese anche alla fase di organizzazione e di avvio del consorzio o della societa' consortile.
Art
10.
L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) e' autorizzato a effettuare tutte le operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, con gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, allo scopo di porre gli istituti stessi in condizione di praticare sui finanziamenti di cui al precedente articolo 9 un tasso, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, pari al 60 per cento del tasso di riferimento.
Per i consorzi e le societa' consortili costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i detti finanziamenti saranno concessi ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento.
Il tasso di riferimento e' determinato con le modalita' di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976 n. 902.
Ai consorzi e alle societa' consortili ammessi ai benefici di cui al presente titolo puo' essere accordata dall'Istituto centrale per il credito a medio termine la garanzia sussidiaria di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'istituto centrale per il credito a medio termine presentera' annualmente al...