PROVVEDIMENTO 21 ottobre 2014 - Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 36 del 31 gennaio 2011, concernente le linee guida in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma 3, 42, comma 3 e 191, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 22). (14A08569)

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS;

Visto il Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, ed in particolare l'Allegato V;

Premesso che le modifiche al Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, apportate con il presente Provvedimento, sono state oggetto di pubblica consultazione dal 13 agosto 2014 al 3 settembre 2014;

A d o t t a il seguente provvedimento: Art. 1 Modifiche all'articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 1. L'art. 2 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 e' modificato come segue: a) dopo la lettera c) del comma 1, e' inserita la seguente lettera: «c-bis) "ECAI" o "agenzia esterna di valutazione del merito di credito": un'agenzia di rating creditizio registrata o certificata in conformita' al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio o una banca centrale che emette rating creditizi esenti dall'applicazione di tale regolamento;»;

  1. la lettera d) del comma 1 e' sostituita dalla seguente lettera: «d) "fondo comune di investimento": l'Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore;»;

  2. dopo la lettera d) del comma 1, e' inserita la seguente lettera: «d-bis) "Organismo di investimento collettivo del risparmio" (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari, crediti, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata;»;

  3. dopo la lettera d-bis) del comma 1, e' inserita la seguente lettera: «d-ter) "Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani" (OICVM...

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