PROVVEDIMENTO 11 ottobre 2018 - Attuazione del Titolo IV-bis, Capo I, del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento. (18A06920)

IL DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 recante «Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonche' adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE, cosi' come modificato dal citato decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218;

Visto, in particolare, il Titolo IV-bis, Capo I, del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e, segnatamente, gli articoli 34-bis, comma 6, e 34-ter, comma 2, in virtu' dei quali la Banca d'Italia definisce modalita' e termini per l'invio delle informazioni da parte degli schemi di carte di pagamento necessarie alla verifica del rispetto di taluni obblighi, E m a n a il seguente provvedimento: Il regolamento (UE) n. 751/2015 (di seguito «regolamento») si pone l'obiettivo di favorire l'utilizzo delle carte di pagamento attraverso una riduzione del costo di accettazione delle stesse nonche' tramite la definizione di regole di condotta che accrescano la concorrenza in tale segmento di mercato. Il regolamento stabilisce pertanto dei massimali al valore delle commissioni interbancarie che possono essere applicate dai prestatori di servizi di pagamento (PSP) in relazione all'utilizzo di carte di pagamento. Lascia tuttavia agli Stati membri la possibilita' di prevedere che, al ricorrere di determinate condizioni, per le operazioni di pagamento nazionali con carte di debito, si possa fare ricorso a una metodologia di calcolo delle commissioni interbancarie piu' flessibile. Tali opzioni sono state esercitate dal legislatore italiano con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, che, in attuazione del regolamento, ha introdotto un nuovo Titolo IV-bis, Capo I, all'interno del decreto legislativo n. 11/2010, prevedendo cosi' una metodologia di calcolo delle commissioni interbancarie basata: i) sulla media del valore delle operazioni di pagamento nazionali effettuate nell'anno di riferimento piuttosto che sul valore della singola operazione di pagamento, fino a dicembre 2020 (art. 34-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 11/2010);

ovvero ii) su un ammontare fisso - pari a euro 0,05 - eventualmente in combinazione con una parte percentuale, senza alcun limite di tempo (art. 34-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 11/2010). Inoltre, con l'obiettivo di accrescere l'utilizzo delle carte per i pagamenti di importo limitato, i nuovi articoli 34-bis, comma 4, e 34-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 11/2010 prevedono che le commissioni interbancarie applicate a operazioni di pagamento nazionali, sia con carte di debito che di credito, di importo inferiore a 5 euro, siano ridotte rispetto a quelle applicate alle altre operazioni. In linea con quanto stabilito dal regolamento, resta fermo l'obbligo, in caso di mancato utilizzo delle citate opzioni, di non applicare commissioni bancarie superiori allo 0,2% e allo 0,3% del valore di ciascuna operazione di pagamento effettuata, rispettivamente, con carta di debito o di credito. Per poter verificare il rispetto del menzionato obbligo posto a carico del PSP, il decreto legislativo n. 11/2010 richiede il coinvolgimento dello schema di carte di pagamento nel calcolo delle commissioni interbancarie applicate a operazioni di pagamento effettuate all'interno del predetto schema. Anche la verifica del rispetto dell'obbligo di applicazione di una commissione interbancaria ridotta per i pagamenti di importo inferiore a 5 euro si basa su informazioni e dati elaborati dallo schema. Il decreto legislativo n. 11/2010, dunque, pone in capo agli schemi di carte di pagamento obblighi di reporting nei confronti della Banca d'Italia. Il presente provvedimento, applicabile agli schemi di carte di pagamento che prestano i propri servizi nel territorio della Repubblica e la cui governance authority ha sede legale ubicata in Italia o in un altro Stato membro, individua dunque, in attuazione dei citati articoli 34-bis e 34-ter del decreto legislativo n. 11/2010, le informazioni e i dati che detti schemi sono tenuti a notificare alla Banca d'Italia, nonche' la tempistica e le modalita' di trasmissione delle segnalazioni per consentire la verifica del rispetto dei massimali alle commissioni interbancarie. Il regolamento stabilisce anche una serie di obblighi di condotta, alcuni dei quali indirizzati direttamente agli schemi di carte di pagamento. Per consentire un controllo efficace del rispetto di tali previsioni, in linea con l'art. 13 del regolamento, il provvedimento individua le informazioni che la governance authority dello schema deve trasmettere alla Banca d'Italia. Al fine di ridurre gli oneri in capo agli operatori, tale comunicazione andra' effettuata una tantum e andra' aggiornata solo in caso di cambiamenti relativi alle informazioni comunicate. Per facilitare il dialogo con gli operatori, tutte le informazioni summenzionate devono essere trasmesse alla Banca d'Italia tramite l'ufficio di rappresentanza che gli schemi operanti in Italia sono tenuti a istituire. Laddove espressamente richiesto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, le informazioni trasmesse ai sensi del presente provvedimento devono essere certificate da un revisore indipendente. Il requisito dell'indipendenza verra' valutato tenendo conto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135. Negli altri casi indicati nel provvedimento, la certificazione potra' essere effettuata anche dall'organo con funzione di controllo, ove presente, ovvero dalla struttura interna competente a effettuare i controlli di conformita'. CAPITOLO I Disposizioni generali 1.1 Ambito di applicazione. Il presente provvedimento si applica agli schemi di carte di pagamento la cui governance authority ha sede legale in Italia o in un altro Stato membro e che offrono i propri servizi nel territorio della Repubblica per il tramite di: i) prestatori di servizi di pagamento che hanno sottoscritto con lo schema di carte di pagamento un contratto di partecipazione allo schema stesso;

ii) prestatori di servizi di pagamento che hanno sottoscritto con lo schema di carte di pagamento un contratto di licenza per l'emissione di carte di pagamento e/o di convenzionamento delle operazioni di pagamento;

iii) prestatori di servizi di pagamento che hanno sottoscritto con lo schema di carte di pagamento un accordo commerciale - diverso da quelli sub i) e ii) -...

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