DECRETO-LEGGE 29 agosto 1994, n. 516 - Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato, nonche' ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi

Coming into Force30 Agosto 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/08/30/094G0559/CONSOLIDATED/20010320
Enactment Date29 Agosto 1994
Published date30 Agosto 1994
Official Gazette PublicationGU n.202 del 30-08-1994
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare interventi finalizzati a razionalizzare l'indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato, nel rispetto delle intese raggiunte con la Comunita' europea, nonche' di emanare disposizioni per completare la liquidazione dell'EFIM;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.
  1. Al solo fine della riduzione progressiva del costo dell'indebitamento contratto, fino al 31 dicembre 1993, dalle societa' interamente possedute dallo Stato, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere alle stesse societa' mutui in obbligazioni emesse dalla predetta Cassa, con godimento 1 gennaio 1994, assistite dalla garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi.

  2. Le obbligazioni di cui al comma 1 sono utilizzate dalle societa' ivi contemplate, in sostituzione di debiti gia' esistenti, per le finalita' di cui allo stesso comma 1, secondo modalita' stabilite dal Ministro del tesoro.

  3. Il Ministro del tesoro determina, nei limiti dell'importo di 10 mila miliardi e tenendo conto della onerosita' delle situazioni debitorie, l'importo delle emissioni di cui al comma 1, la tipologia degli strumenti finanziari da utilizzare e le loro caratteristiche, inclusa la scadenza.

Art 1.

1. Ai fini della razionalizzazione della struttura dell'indebitamento proprio dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) S.p.a. e delle societa' controllate interamente dallo stesso nonche' del raggiungimento dell'obiettivo di progressiva riduzione dei debiti di cui all'intesa tra il Governo italiano e la Commissione delle Comunita' europee del 29 luglio 1993, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere alle stesse societa' mutui in obbligazioni emesse dalla predetta Cassa, con godimento 1 gennaio 1994, assistite dalla garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi.

  1. Le obbligazioni di cui al comma 1 sono utilizzate dalle societa' ivi contemplate, in sostituzione di debiti gia' esistenti, per le finalita' di cui allo stesso comma 1, secondo modalita' stabilite dal Ministro del tesoro.

  2. Il Ministro del tesoro determina, nei limiti dell'importo di 10 mila miliardi e tenendo conto della onerosita' delle situazioni debitorie, l'importo delle emissioni di cui al comma 1, la tipologia degli strumenti finanziari da utilizzare e le loro caratteristiche, inclusa la scadenza.

Art 2.
  1. L'articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, si interpreta nel senso che il Fondo nazionale di garanzia ha personalita' giuridica ed autonomia patrimoniale.

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Fondo delibera il proprio statuto, che disciplina l'organizzazione interna. Lo statuto e' approvato dal Ministro del tesoro, sentite la Commissione nazionale per le societa' e la borsa e la Banca d'Italia, entro i successivi sessanta giorni.

  3. Restano ferme le altre disposizioni e le attribuzioni concernenti il Fondo nazionale di garanzia contenute nella legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art 2.
  1. L'articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, si interpreta nel senso che il Fondo nazionale di garanzia ha personalita' giuridica ed autonomia patrimoniale.

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Fondo delibera il proprio statuto, che disciplina l'organizzazione interna. Lo statuto e' approvato dal Ministro del tesoro, sentite la Commissione nazionale per le societa' e la borsa e la Banca d'Italia, entro i successivi sessanta giorni.

  3. Restano ferme le altre disposizioni e le attribuzioni concernenti il Fondo nazionale di garanzia contenute nella legge 2 gennaio 1991, n. 1.

3-bis. Per il triennio 1994-1996, il contributo al Fondo nazionale di garanzia di cui al comma 3 dell'articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e' stabilito in misura non superiore al 5 per cento dei proventi lordi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di intermediazione mobiliare. Restano ferme le altre disposizioni concernenti il Fondo medesimo contenute nella legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art 3.
  1. Il numero minimo dei votanti di cui all'articolo 4, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si intende come numero fisso di componenti ed e' elevato a quindici per l'esercizio, da parte delle sezioni riunite della Corte dei conti, di tutte le funzioni, comprese quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e quelle di cui agli articoli 3, comma 6, e 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, diverse dalle funzioni giurisdizionali. Per l'esercizio di queste ultime, resta ferma la composizione dei collegi stabilita dal decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19. Il periodo di tempo di cui all'articolo 1, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, termina alla data del 30 aprile 1996, successivamente alla quale si procede alle assegnazioni definitive, con eventuale assegnazione di ufficio di durata non superiore ad un anno. L'articolo 3, comma 10, ultimo periodo, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si interpreta nel senso che i presidenti di sezione preposti al coordinamento del controllo sulle amministrazioni dello Stato fanno parte dei collegi della sezione di controllo, fermo restando il numero dei componenti.

Art 3.

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 27 OTTOBRE 1994, N. 598

Art 4.
  1. Nell'ambito delle misure di cui all'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, con onere a totale carico della gestione liquidatoria, il commissario liquidatore dell'EFIM puo' predisporre un programma di prepensionamenti di anzianita' e di vecchiaia che andra' a scadere il 30 giugno 1996 per il personale delle societa' controllate dall'EFIM, ad eccezione delle societa' manifatturiere operanti nei settori difesa ed aerospaziale.

  2. Il programma di prepensionamenti di cui al comma 1, puo' riguardare societa' interessate a piani di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione azienda le, societa' in stato di crisi ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero societa' poste in liquidazione volontaria o in liquidazione coatta amministrativa o societa' coinvolte nelle operazioni indicate nell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993.

  3. Ai fini di realizzare il programma di prepensionamenti di cui al comma 1, le societa' controllate dall'EFIM di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, che abbiano fatto ricorso agli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni per il periodo massimo previsto dall'articolo 1, comma 9, ovvero dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, poiche' poste in liquidazione volontaria o in liquidazione coatta amministrativa, possono essere ammesse agli stessi interventi fino all'ultimazione delle procedure previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e comunque non oltre un periodo massimo di sei mesi.

  4. Agli oneri conseguenti all'attuazione del programma di cui al comma 1, il commissario liquidatore provvedera':

  1. nei limiti di 1.500 unita', per le societa' diverse dalle societa' capogruppo e societa' controllate del comparto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, a valere sui fondi di cui all'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993 ed in particolare sulla somma riservata ai pagamenti con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 12, primo periodo, del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993;

  2. nei limiti di 1.050 unita' per le societa' capogruppo e societa' controllate del comparto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, a valere sui fondi destinati alle medesime societa', per un ammontare non inferiore a lire 1.500 miliardi, per le finalita' di cui al decreto-legge n. 487 del 1992, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 luglio 1994, n. 462.

Art 5.
  1. ...

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