DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1992, n. 487 - Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM

Coming into Force20 Dicembre 1992
Published date19 Dicembre 1992
Enactment Date19 Dicembre 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/12/19/092G0538/CONSOLIDATED/19960928
Official Gazette PublicationGU n.298 del 19-12-1992
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare interventi radicali nei confronti dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, in relazione alla grave situazione debitoria dell'Ente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, ad in- terim, delle partecipazioni statali, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.
  1. L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, e' soppresso e posto in liquidazione e i suoi organi statutari sono sciolti con effetto dalla data del 18 luglio 1992 e con le modalita' previste dal presente decreto.

  2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e con il Ministro del tesoro, sono nominati un commissario liquidatore ed un collegio sindacale composto da tre membri, al quale sono attribuiti i poteri previsti dal codice civile. Con lo stesso decreto sono determinati i rispettivi compensi, che fanno carico alla gestione liquidatoria.

  3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, restano in carica gli organi liquidatori nominati con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 luglio 1992.

Art 1.
  1. L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, e' soppresso e posto in liquidazione e i suoi organi statutari sono sciolti con effetto dalla data del 18 luglio 1992 e con le modalita' previste dal presente decreto.

  2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e con il Ministro del tesoro, sono nominati un commissario liquidatore ed un collegio sindacale composto da tre membri, al quale sono attribuiti i poteri previsti dal codice civile. Con lo stesso decreto sono determinati i rispettivi compensi, che fanno carico alla gestione liquidatoria.

  3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, restano in carica gli organi liquidatori nominati con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 luglio 1992.

3-bis. Il settore termale ex EAGAT e' sottoposto alle competenze del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sino all'entrata in vigore della legge di riordino del settore termale.

Art 2.
  1. Entro il 31 dicembre 1992, gli amministratori e il collegio sindacale gia' in carica presso l'ente soppresso nonche' gli amministratori e i collegi sindacali delle societa' controllate, individuate a norma dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile con decreto del Ministro del tesoro su proposta del commissario liquidatore, di seguito societa' controllate, consegnano allo stesso commissario liquidatore, ove non vi abbiano gia' provveduto, lo stato patrimoniale, il conto economico, il bilancio consolidato e i bilanci delle singole societa', tutti alla data del 18 luglio 1992, da essi sottoscritti, nonche' il bilancio consolidato alla data del 31 dicembre 1991 dell'ente soppresso e delle societa' controllate dall'ente stesso che controllano altre societa'. A tali effetti il commissario liquidatore convoca gli amministratori e il collegio sindacale gia' in carica presso l'ente soppresso nonche' gli amministratori e i collegi sindacali delle societa' tenuti ai predetti adempimenti.

  2. Entro il 31 dicembre 1992, il commissario liquidatore presenta al Ministro del tesoro un programma che, al fine di realizzare la liquidazione dell'ente e di consentire la razionalizzazione industriale delle societa' controllate, nell'osservanza delle direttive del Consiglio dei Ministri, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 5, individui:

    1. le societa', le aziende, i rami o parti di esse che, direttamente ovvero previa effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 3, possono essere trasferite a terzi;

    2. le societa', le aziende, i rami o parti di esse che, eventualmente anche dopo l'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 3, non sono suscettibili di utile trasferimento, indicando in tal caso le procedure piu' idonee perche' le societa' dismettano l'esercizio delle relative attivita';

    3. il fabbisogno finanziario occorrente, detratti i prevedibili introiti dei trasferimenti, per la definizione dei rapporti attivi e passivi dell'ente soppresso e per il completamento del programma con riferimento alle lettere a) e b);

    4. i principi di ristrutturazione delle societa' operanti nel settore dell'alluminio, secondo un piano triennale che verra' specificato con un progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 4, comma 1.

  3. Alla valutazione delle societa', aziende, rami o parti di esse da trasferire provvedono primarie societa' specializzate, nazionali o estere, designate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e con il Ministro del tesoro. Con medesimo decreto sono fissati i compensi il cui onere e' posto a carico della liquidazione. Il commissario liquidatore puo' richiedere a tali societa' proposte indicative in ordine alle operazioni di cui al comma 2, fissando i compensi ad esse dovuti, con onere a carico della gestione liquidatoria.

Art 3.
  1. Ai fini della sua realizzazione, il programma puo' prevedere che tra le societa' controllate e tra queste e terzi vengano compiute operazioni di cessione e conferimento di beni, di rami di azienda, di aziende e partecipazioni nonche' operazioni di fusione e di scissione, di aumenti di capitale, di vendita o di acquisto di azioni. Nel programma potra' altresi' prevedersi la costituzione di societa' di capitali per atto unilaterale ed anche di societa' secondo il procedimento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. I termini per il deposito di atti e per le opposizioni di cui agli articoli 2503 e 2503- bis del codice civile in sede di operazioni di fusione e di scissione, previsti dal codice civile, sono ridotti alla meta'. Qualora si tratti di societa' di cui e' unico azionista l'EFIM o una societa' controllata non si applicano le norme relative all'opposizione dei creditori.

  2. Il programma di cui all'articolo 2, comma 2, deve prevedere in dettaglio le singole operazioni, la loro sequenza, i tempi di attuazione, il risultato anche in termini di razionalizzazione e di ristrutturazione nonche' di impatto sui livelli occupazionali che si intende conseguire e le relative motivazioni. Esso puo' altresi' prevedere lo schema di massima di operazioni in specifici settori ed il loro risultato, rinviando ad una data determinata la presentazione di progetti esecutivi che prevedano in dettaglio le operazioni di cui al primo periodo e le loro modalita'.

  3. Il tribunale competente per la nomina degli esperti e per l'omologazione delle deliberazioni di aumento di capitale, di fusione e di scissione, e' quello del luogo in cui ha sede legale l'ente soppresso.

Art 3.
  1. Ai fini della sua realizzazione, il programma puo' prevedere che tra le societa' controllate e tra queste e terzi vengano compiute operazioni di cessione e conferimento di beni, di rami di azienda, di aziende e partecipazioni nonche' operazioni di fusione e di scissione, di aumenti di capitale, di vendita o di acquisto di azioni. Nel programma potra' altresi' prevedersi la costituzione di societa' di capitali per atto unilaterale ed anche di societa' secondo il procedimento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. I termini per il deposito di atti e per le opposizioni di cui agli articoli 2503 e 2503- bis del codice civile in sede di operazioni di fusione e di scissione, previsti dal codice civile, sono ridotti alla meta'. Qualora si tratti di societa' di cui e' unico azionista l'EFIM o una societa' controllata non si applicano le norme relative all'opposizione dei creditori.

  2. Il programma di cui all'articolo 2, comma 2, deve prevedere in dettaglio le singole operazioni, la loro sequenza, i tempi di attuazione, il risultato anche in termini di razionalizzazione e di ristrutturazione nonche' di impatto sui livelli occupazionali che si intende conseguire e le relative motivazioni. Esso puo' altresi' prevedere lo schema di massima di operazioni in specifici settori ed il loro risultato, rinviando ad una data determinata la presentazione di progetti esecutivi che prevedano in dettaglio le operazioni di cui al primo periodo e le loro modalita'.

    ((2-bis. Nel caso di societa' controllate soggette all'intervento straordinario di integrazione salariale che, individuate nel programma di cui all'articolo 2, comma 2, ai sensi della lettera b), dismettano comunque l'esercizio delle attivita' relativamente ad aziende, rami o parti di esse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223. L'applicazione delle richiamate disposizioni si intende estesa anche all'ente soppresso.

    2-ter. Il commissario liquidatore nei singoli progetti esecutivi di cui all'articolo 3, comma 2, deve specificare le misure, anche economiche, dirette alla gestione e alla soluzione delle situazioni di eccedenza di personale, idonee a fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dei progetti e dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nei limiti...

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