Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Prosecuzione volontaria ai fini pensionistici

Alle sedi periferiche INPDAP

A tutti gli enti con personale

iscritto

Alle casse pensioni INPDAP

Alla Direzione generale dei servizi

periferici del tesoro

Alle prefetture della Repubblica

Alla regione Valle D'Aosta

Ai commissari di Governo delle

regioni e delle province autonome

di Trento e Bolzano

Ai provveditorati agli studi

Alle corti di appello

Alle direzioni provinciali del

Tesoro

Alle ragionerie provinciali dello

Stato

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio

dei Ministri - Dipartimento per

la funzione pubblica

Al Ministero del lavoro e della

previdenza sociale - Gabinetto del

Ministro

Al Ministero del tesoro - Gabinetto

del Ministro

Al Ministero dell'interno -

Gabinetto del Ministro

Al Ministero della sanita' -

Gabinetto del Ministro

Alla Corte dei conti - Segretariato

generale

Alle sezioni regionali della Corte

dei conti

Ai comitati regionali di controllo

Alla Ragioneria generale dello

Stato

All'Istituto nazionale della

previdenza sociale

Premessa.

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, emanato in

attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge

8 agosto 1995, n. 335, disciplina gli istituti della ricongiunzione,

del riscatto e della prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.

Il predetto decreto e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana - serie generale - n. 148 del 27 giugno

1997.

Con la presente circolare si intende fornire chiarimenti sulle

disposizioni in materia di prosecuzione volontaria.

1) Estensione del regime della prosecuzione volontaria INPS alle

altre forme di previdenza.

L'art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, ha esteso

le disposizioni in materia di prosecuzione volontaria, cosi' come

disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre

1971, n. 1432 edalla legge 18 febbraio 1983, n. 47, e successive

modificazioni ed integrazioni, e come modificate dal decreto

legislativo in esame, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi

dell'Assicurazione generale obbligatoria.

Con tale estensione viene offerta agli iscritti all'Inpdap la

possibilita', nelle ipotesi di interruzione o cessazione dal rapporto

di lavoro, di provvedere alla copertura assicurativa dei periodi

scoperti da contribuzione al fine di conservare i diritti derivanti

dal rapporto assicurativo precedentemente instaurato con questo

Istituto ovvero di raggiungere i requisiti per il diritto al

trattamento pensionistico; a tale proposito si evidenzia che tali

requisiti saranno quelli richiesti dalla normativa vigente alla data

in cui gli interessati termineranno il versamento della contribuzione

volontaria.

Si evidenzia che tra le ipotesi di interruzione del servizio vanno

ricompresi tutti i periodi che non comportano l'obbligo da parte del

datore di lavoro di corrispondere una retribuzione e, quindi, di

provvedere al versamento contributivo. Si citano ad esempio: le

aspettative per motivi di famiglia, le aspettative per motivi di

studio, i periodi di interruzione nei casi di lavori discontinui o

stagionali, i periodi intercorrenti nei lavori a tempo parziale di

tipo orizzontale, verticale o ciclico.

Al riguardo si precisa, come chiarito con circolare n. 61 del 27

novembre 1997, che il Ministero del lavoro e della previdenza

sociale, con nota n. 7/61588 - decreto legislativo n. 564/1996 del 14

luglio 1997, ha esteso la possibilita' di riscattare ovvero di

richiedere la prosecuzione volontaria di periodi non lavorati

collocati nei confini temporali di una prestazione parttime, anche ai

rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, fornendo

un'interpretazione ampia dell'art. 8 del decreto legislativo n.

564/1996, nel quale veniva fatto a tal fine riferimento

esclusivamente ad attivita' di lavoro con contratto a tempo parziale

di tipo verticale o ciclico.

La prosecuzione volontaria, nei casi di cessazione dal servizio, e'

ammessa solo qualora l'iscritto non abbia maturato i requisiti

contributivi minimi congiuntamente a quelli anagrafici richiesti per

il pensionamento di vecchiaia o di anzianita', e comunque fino al

raggiungimento della data prescritta per la liquidazione del

trattamento pensionistico. In alternativa e' comunque consentito il

trasferimento dei contributi all'AGO ai sensi della legge n. 322 del

2 aprile 1958 ovvero dell'art. 1 della n. 29 del 7 febbraio 1979.

La prosecuzione volontaria non e ammessa qualora per gli stessi

periodi l'interessato risulti iscritto a forme di previdenza

obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per

lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonche' per periodi

successivi alla data di decorrenza della pensione diretta di

vecchiaia, di anzianita' o di inabilita' liquidata a carico delle

predette forme di previdenza (art. 6, comma 2 decreto legislativo n.

184/1997).

2) Requisiti contributivi.

L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria e' concessa qualora

l'interessato possa far valere, nel quinquennio precedente l'istanza,

almeno 36 contributi mensili di effettiva contribuzione, anche non

continuativa, presso questo Istituto.

Si precisa che e' da considerare contribuzione effettiva quella

attinente a...

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