Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Prosecuzione volontaria ai fini pensionistici
Alle sedi periferiche INPDAP
A tutti gli enti con personale
iscritto
Alle casse pensioni INPDAP
Alla Direzione generale dei servizi
periferici del tesoro
Alle prefetture della Repubblica
Alla regione Valle D'Aosta
Ai commissari di Governo delle
regioni e delle province autonome
di Trento e Bolzano
Ai provveditorati agli studi
Alle corti di appello
Alle direzioni provinciali del
Tesoro
Alle ragionerie provinciali dello
Stato
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per
la funzione pubblica
Al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale - Gabinetto del
Ministro
Al Ministero del tesoro - Gabinetto
del Ministro
Al Ministero dell'interno -
Gabinetto del Ministro
Al Ministero della sanita' -
Gabinetto del Ministro
Alla Corte dei conti - Segretariato
generale
Alle sezioni regionali della Corte
dei conti
Ai comitati regionali di controllo
Alla Ragioneria generale dello
Stato
All'Istituto nazionale della
previdenza sociale
Premessa.
Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, emanato in
attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge
8 agosto 1995, n. 335, disciplina gli istituti della ricongiunzione,
del riscatto e della prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.
Il predetto decreto e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 148 del 27 giugno
1997.
Con la presente circolare si intende fornire chiarimenti sulle
disposizioni in materia di prosecuzione volontaria.
1) Estensione del regime della prosecuzione volontaria INPS alle
altre forme di previdenza.
L'art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, ha esteso
le disposizioni in materia di prosecuzione volontaria, cosi' come
disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n. 1432 edalla legge 18 febbraio 1983, n. 47, e successive
modificazioni ed integrazioni, e come modificate dal decreto
legislativo in esame, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi
dell'Assicurazione generale obbligatoria.
Con tale estensione viene offerta agli iscritti all'Inpdap la
possibilita', nelle ipotesi di interruzione o cessazione dal rapporto
di lavoro, di provvedere alla copertura assicurativa dei periodi
scoperti da contribuzione al fine di conservare i diritti derivanti
dal rapporto assicurativo precedentemente instaurato con questo
Istituto ovvero di raggiungere i requisiti per il diritto al
trattamento pensionistico; a tale proposito si evidenzia che tali
requisiti saranno quelli richiesti dalla normativa vigente alla data
in cui gli interessati termineranno il versamento della contribuzione
volontaria.
Si evidenzia che tra le ipotesi di interruzione del servizio vanno
ricompresi tutti i periodi che non comportano l'obbligo da parte del
datore di lavoro di corrispondere una retribuzione e, quindi, di
provvedere al versamento contributivo. Si citano ad esempio: le
aspettative per motivi di famiglia, le aspettative per motivi di
studio, i periodi di interruzione nei casi di lavori discontinui o
stagionali, i periodi intercorrenti nei lavori a tempo parziale di
tipo orizzontale, verticale o ciclico.
Al riguardo si precisa, come chiarito con circolare n. 61 del 27
novembre 1997, che il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, con nota n. 7/61588 - decreto legislativo n. 564/1996 del 14
luglio 1997, ha esteso la possibilita' di riscattare ovvero di
richiedere la prosecuzione volontaria di periodi non lavorati
collocati nei confini temporali di una prestazione parttime, anche ai
rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, fornendo
un'interpretazione ampia dell'art. 8 del decreto legislativo n.
564/1996, nel quale veniva fatto a tal fine riferimento
esclusivamente ad attivita' di lavoro con contratto a tempo parziale
di tipo verticale o ciclico.
La prosecuzione volontaria, nei casi di cessazione dal servizio, e'
ammessa solo qualora l'iscritto non abbia maturato i requisiti
contributivi minimi congiuntamente a quelli anagrafici richiesti per
il pensionamento di vecchiaia o di anzianita', e comunque fino al
raggiungimento della data prescritta per la liquidazione del
trattamento pensionistico. In alternativa e' comunque consentito il
trasferimento dei contributi all'AGO ai sensi della legge n. 322 del
2 aprile 1958 ovvero dell'art. 1 della n. 29 del 7 febbraio 1979.
La prosecuzione volontaria non e ammessa qualora per gli stessi
periodi l'interessato risulti iscritto a forme di previdenza
obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per
lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonche' per periodi
successivi alla data di decorrenza della pensione diretta di
vecchiaia, di anzianita' o di inabilita' liquidata a carico delle
predette forme di previdenza (art. 6, comma 2 decreto legislativo n.
184/1997).
2) Requisiti contributivi.
L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria e' concessa qualora
l'interessato possa far valere, nel quinquennio precedente l'istanza,
almeno 36 contributi mensili di effettiva contribuzione, anche non
continuativa, presso questo Istituto.
Si precisa che e' da considerare contribuzione effettiva quella
attinente a...
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