DELIBERAZIONE 29 ottobre 2003 - Approvazione di proposte di opzioni tariffarie base per l'anno termico 2003-2004 relative al servizio di distribuzione del gas di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00. (Deliberazione n. 124/03)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione al 29 ottobre 2003; Premesso che

l'art. 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui all'art. 2, commi 17, 18 e 19, della medesima legge; l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.

164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) prevede che l'Autorita' determina le tariffe per la distribuzione, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito; con deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00), come successivamente integrata e modificata, l'Autorita' ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita' di distribuzione del gas e le modalita' per presentazione e approvazione delle relative proposte; ai sensi dell'art. 3, comma 1, della deliberazione 31 luglio 2003, n. 88/3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 208 dell'8 settembre 2003 (di seguito: deliberazione n. 88/03) i termini per la presentazione all'Autorita' delle proposte di opzioni tariffarie base di cui all'art. 13, comma 1, della deliberazione n.

237/00, per l'anno termico 2003-2004 sono stati fissati al 30 settembre 2003; ai sensi dell'art. 13, comma 5, della deliberazione n. 237/00, le proposte di opzioni tariffarie base sono approvate, qualora l'Autorita' non si pronunci in senso contrario entro novanta giorni del ricevimento delle medesime; Visti

la legge n. 481/1995; il decreto legislativo n. 164/2000; il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n.

244, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001); la delibera dell'Autorita' 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorita'; la deliberazione n. 237/00, come successivamente integrata e modificata; la deliberazione n. 88/03; la comunicazione di avvio del procedimento di approvazione delle proposte di opzioni tariffarie...

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