DECRETO 27 luglio 2005 - Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2005

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 luglio 2005 Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2005.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO delegato per la pesca e l'acquacoltura

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura; Visto in particolare, l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n.

100/2005 che prevede che, per l'anno 2005, gli obiettivi di intervento previsti con il decreto n. 154/2004 costituiscono il riferimento programmatico ed operativo da adottare per l'attuazione del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2005, mediante l'utilizzo degli stanziamenti resi disponibili dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005); Visto il decreto ministeriale 17 giugno 2005 con il quale sono state delegate, tra le altre, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora; le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine; Sentito il Tavolo azzurro nella riunione del 20 luglio 2005; Ritenuto di dover adottare le linee guida per l'utilizzazione delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2005;

Decreta

Art. 1.

1. In attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, con particolare riferimento all'art.

5, commi 2 e 3, sono adottate le allegate linee guida per l'utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2005.

Art. 2.

2. Per l'attuazione del Programma nazionale 2005 sono utilizzati

  1. gli stanziamenti resi disponibili dalla legge finanziaria 2005 nelle pertinenti tabelle allegate alla legge stessa; b) le somme disponibili sul Fondo centrale per il credito peschereccio provenienti dal pagamento delle rate di ammortamento dei mutui.

Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2005

Il Sottosegretario di Stato delegato per la pesca e l'acquacoltura Scarpa Bonazza Buora

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 41

Allegato PROGRAMMA NAZIONALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA PER L'ANNO 2005

1. QUADRO NORMATIVO ED ISTITUZIONALE E DI RIFERIMENTO.

Il decreto legislativo del 27 maggio 2005, n. 100 ha recepito l'esigenza di dare seguito alle attivita' di programmazione del settore della pesca e dell'acquacoltura (cfr. art. 5, comma 2).

Occorre, quindi, provvedere a definire le linee guida e gli obiettivi di intervento previsti per il settore della pesca e dell'acquacoltura e delle relative filiere per l'anno 2005.

E difatti la norma innanzi citata dispone che per l'anno 2005 gli obiettivi di intervento previsti per il settore della pesca e dell'acquacoltura dagli articoli 4, 14 e 14-bis del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonche' quelli di cui al presente decreto legislativo, costituiscono il riferimento programmatico ed operativo da adottare mediante utilizzo degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinati ai sensi della tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali o il Sottosegretario di Stato delegato alla pesca, adotta, con proprio decreto, le linee guida per l'utilizzazione delle risorse finanziarie di cui al comma 2, tenuto conto, in particolare, delle disposizioni recate dagli articoli da 12 a 20 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e definisce annualmente la quota parte delle risorse destinate al Programma nazionale di cui al comma 1, come determinate ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, da assegnare alle finalita' di cui all'art. 14-bis del citato decreto legislativo n.

154 del 2004. Il presente programma, in ragione della ratio legis e delle conseguenti finalita' previste dal legislatore, prevede, tra gli altri strumenti, il completamento delle azioni attivate nel periodo di validita' del precedente piano entro il 31 dicembre 2005. Le azioni previste dal presente programma potranno essere completate entro il 31 dicembre 2006.

Cio' premesso, si provvede alla definizione delle linee guida che, di seguito, sono esposte.

2. OBIETTIVI E STRUMENTI DELLE LINEE GUIDA.

2.1 Durabilita' e sostenibilita' delle risorse ittiche.

Gli obiettivi.

Lo stato delle risorse alieutiche dei mari italiani, pur non presentando situazioni di forte sofferenza come in altri contesti europei, risulta caratterizzato da differenziazioni sia in relazione allo stato dei singoli stock ittici che alle diverse aree di pesca.

Da un lato, infatti, gli indici di abbondanza e la dimensione degli individui catturati relativamente allo stesso stock presentano significative differenze fra le diverse aree oggetto di pesca; dall'altro, si registrano differenze fra i diversi stock all'interno della stessa area.

Tali differenze si riflettono sulla variabilita' dei risultati produttivi, specie in relazione alle diverse tipologie di pesca e dimostrano la necessita' di rendere piu' efficace il sistema di gestione caratterizzato dall'applicazione di regole comuni uniche all'interno di aree differenziate sia in termini biologici che economici e sociali.

Ne deriva la necessita' di elaborare una strategia articolata finalizzata a valorizzare le diverse esperienze degli operatori della pesca con particolare riguardo alle specificita' locali e tradizionali. Attraverso la predisposizione e l'implementazione di progetti specifici sara' possibile perseguire un piu' equilibrato rapporto fra sforzo di pesca e risorse disponibili, in funzione delle esigenze di gestione specifiche delle singole aree e delle diverse tipologie di pesca.

Gli strumenti.

In tale contesto, il presente programma provvede a

1. promuovere la realizzazione di progetti operativi - presentati dalle associazioni di categoria diretti anche a favorire lo sviluppo locale in funzione delle singole realta' produttive. I progetti, che potranno essere ammessi a contributo nell'ambito delle iniziative previste in favore delle associazioni di categoria, dello sviluppo dell'imprenditorialita', nonche' di quelle in favore delle organizzazioni sindacali e sviluppo delle opportunita' occupazionali, e valutati positivamente dalla Commissione Consultiva Centrale, consentiranno

- la individuazione di adeguati organismi di gestione; - la predisposizione di idonee strategie di ricostituzione degli stock mediante l'adozione di specifici piani e regole di sfruttamento condivise; - la delimitazione di aree di pesca riservate.

Dall'approvazione del progetto e delle relative regole di...

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