DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2005, n. 100 - Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38

Coming into Force29 Giugno 2005
Enactment Date27 Maggio 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/06/14/005G0125/ORIGINAL
Published date14 Giugno 2005
Official Gazette PublicationGU n.136 del 14-06-2005
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;

Visti i decreti legislativi 26 maggio 2004, numeri 153 e 154;

Vista la notifica alla Commissione europea a norma dell'articolo 88, comma 3, del Trattato;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 3 marzo 2005;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 2004

  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

    1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, e' istituito il Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA). Il Fondo ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura, a causa di calamita' naturali, avversita' meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale.

    .

  2. All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, il comma 2, e' sostituito dal seguente:

    «2. Per le finalita' di cui al comma 1, il FSNPA prevede le seguenti tipologie di intervento:

    1. misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi da parte degli imprenditori ittici e dell'acquacoltura finalizzati alla copertura dei rischi relativi a gravi danni alle strutture, ivi compreso l'affondamento del natante, al valore della produzione, conseguenti a calamita' naturali, avversita' meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale ed a fluttuazioni dei prezzi delle materie prime;

    2. misure in favore di eredi diretti dei marittimi imbarcati sulle navi da pesca o di addetti agli impianti di acquacoltura in mare, deceduti per cause di servizio o a seguito di affondamento, per avversita' meteomarine, delle unita' da pesca o asservite ad impianti;

    3. interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Programma assicurativo annuale, di cui all'articolo 14-bis, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese di pesca che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 1.

  3. All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, il comma 3, e' sostituito dal seguente:

    3. La dotazione del Fondo e' stabilita dal Programma nazionale nell'ambito della ripartizione delle relative risorse, tenendo conto di quanto previsto dal Programma assicurativo annuale di cui all'articolo 14-bis.

    .

  4. All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, il comma 4, e' sostituito dal seguente:

    4. Su richiesta di una o piu' regioni o di una o piu' associazioni nazionali delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, il Ministro delle politiche agricole e forestali dispone, per il tramite degli Istituti scientifici operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM), l'accertamento delle condizioni per gli interventi di cui al comma 2 al fine della dichiarazione, con proprio decreto, dello stato di...

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