Proroga del termine previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, concernente il regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attivita' di informazione e di comunicazione ...

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, ed in particolare l'articolo 5; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2003; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 10 dicembre 2003; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2003; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente regolamento

Art. 1.

  1. Il termine per il compimento delle attivita' formative per il personale che gia' esercita funzioni di informazione e comunicazione, previsto dall'articolo 6, comma 3, del regolamento di cui

    decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, e' prorogato fino al 31 dicembre 2004.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

    Dato a Roma, addi' 19 dicembre 2003 CIAMPI

    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2004

    Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 133

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    - Si riporta il testo...

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