DECRETO 18 marzo 2008 - Revoca del prodotto fitosanitario denominato Dormex, registrato al n. 10247.

IL DIRETTORE GENERALE

della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente gli ´Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitariª;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto in data 7 gennaio 2000 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 14 novembre 2006 con il quale e' stato registrato al n. 10247 il prodotto fitosanitario denominato Dormex, dell'Impresa AlzChem Trostberg GmbH, Dr. Albert Frank Str. 32 - 83308 - Trostberg - D, rappresentata in Italia dall'Impresa Agreko, via Peter Anich 8 - 39011 Lana (Bolzano);

Visto il decreto dell'8 settembre 2006 con il quale l'Impresa medesima e' stata autorizzata ad apportare modifiche al testo dell'etichetta relativamente alla classificazione di pericolo, alle modalita' d'impiego e all'inserimento di ulteriori frasi cautelative;

Considerato che il citato decreto dell'8 settembre 2006 ha disposto la presentazione da parte dell'impresa, entro il 30 giugno 2007, pena la revoca del prodotto, di ulteriore documentazione richiesta dalla Commissione consultiva, come condizione per il mantenimento della registrazione del prodotto in questione;

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