DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1998, n. 53 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
allegato 1, numeri 8 e 87;
Visti gli articoli 20 e 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 agosto 1997;
Sentita la Conferanza unificata istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 settembre
1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 gennaio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
della sanita' e dell'ambiente;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento, fatta salva la disciplina conseguente
all'emanazione dei decreti legislativi predisposti ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 1 marzo 1997, n.
59, disciplina i seguenti procedimenti:
-
autorizzazione alla produzione di energia elettrica da parte di
imprese attraverso impianti esistenti, potenziamento di impianti
esistenti o nuovi impianti per uso proprio o per la cessione al
concessionario delle attivita' riservate allo Stato nel settore
elettrico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992,
-
333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.
359, nonche', nel caso di imprese costituite in forma societaria,
anche per uso delle societa' controllate, della societa' controllante
e delle societa' controllate dalla medesima societa' controllante,
con ammissione di scambi e cessioni tra queste ultime;
-
autorizzazione alla produzione di energia elettrica per usi
diversi da quelli di cui alla lettera a), mediante costruzione di
nuovi impianti o modifica di quelli esistenti, da parte delle imprese
elettriche minori di cui all'articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre
1962, n. 1643, e delle imprese elettriche degli enti locali di cui
all'articolo 21, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
-
autorizzazione all'istallazione ed all'esercizio di gruppi
elettrogeni, ad eccezione di quelli indicati al comma 3;
-
autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi
dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203, per gli impianti di cui al presente comma.
2. Le procedure previste dal presente regolamento per il rilascio
dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi
dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203, si applicano anche agli impianti che utilizzano
fonti rinnovabili o assimilate, nonche' a tutti gli altri impianti di
energia elettrica nei limiti in cui detti impianti presentano
emissioni soggette a tale autorizzazione.
3. Fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 22, comma 11,
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, resta fermo che:
-
non sono soggetti all'autorizzazione di cui al comma 1, lettera
c), l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti
di continuo con potenza nominale non superiore a 3 MW se alimentati a
metano o GPL e potenza termica non superiore a 1 MW se alimentati a
benzina o gasolio, nonche' di gruppi elettrogeni per la produzione di
energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e che non
comportano emissioni in atmosfera;
-
l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti
di continuo, se determinanti inquinamento atmosferico poco
significativo ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 luglio 1991, nonche' di gruppi elettrogeni per la
produzione di energia elettrica di soccorso, non sono soggetti
all'autorizzazione di cui al comma 2;
-
all'installazione ed all'esercizio dei gruppi elettrogeni di cui
alle lettere a) e b) del presente comma, purche' siano effettuati nel
rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali, puo' procedersi
previa comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, all'ufficio tecnico di finanza competente per
territorio ed al concessionario delle attivita' riservate allo Stato
nel settore elettrico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1992, n. 359.
4. Per il concessionario delle attivita' riservate allo Stato nel
settore elettrico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, anche ai fini dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si applica la
procedura di cui all'allegato IV al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988.
Art. 2.
Domanda di autorizzazione
1. La domanda di autorizzazione e' presentata al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne trasmette
copia al concessionario delle attivita' riservate allo Stato nel
settore elettrico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, nonche' per conoscenza all'ufficio tecnico di finanza
competente per territorio.
2. Alla domanda e' allegato il progetto dell'impianto, corredato da
una relazione nella quale sono comunque indicati: il ciclo
produttivo, l'indicazione del presumibile termine per la messa a
regime dell'impianto, l'utilizzo dell'energia elettrica prodotta, le
esigenze per le quali si vuol procedere alla realizzazione
dell'impianto, nonche' le caratteristiche di collegamento al sistema
elettrico nazionale.
3. Nel caso di gruppi elettrogeni la domanda per l'installazione e
l'esercizio riporta le esigenze per le quali si vuol procedere alla
installazione ed i dati circa il combustibile utilizzato, le
caratteristiche del motore primo e la potenza elettrica espressa in
kw.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, la richiesta di
autorizzazione e' integrata con indicazione delle tecnologie adottate
per prevenire l'inquinamento atmosferico e corredata da una perizia
giurata che attesti la qualita' e la quantita' delle emissioni
inquinanti in atmosfera, la medesima e' contestualmente inviata in
copia anche ai Ministeri dell'ambiente e della sanita', nonche' alla
regione competente per territorio che ne informa i comuni
interessati.
Art. 3.
Fase istruttoria
1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della copia della domanda
di cui all'articolo 2, il concessionario delle attivita' riservate
allo Stato nel settore elettrico, di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, invia le proprie motivate
osservazioni indicando le condizioni cui, a suo avviso, le
autorizzazioni dovrebbero essere vincolate, al fine del coordinamento
delle attivita' elettriche. Trascorso inutilmente detto termine il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede
comunque agli ulteriori adempimenti.
2. Nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 2 i Ministeri
dell'ambiente e della sanita', nonche' le regioni e i comuni
interessati, devono esprimere il parere di competenza entro novanta
giorni. Il predetto termine e' sospeso, in caso di richiesta di
informazioni o documentazione aggiuntiva. Trascorso inutilmente tale
termine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
convoca immediatamente apposita conferenza dei servizi, ai sensi
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modifiche ed integrazioni, da tenersi entro trenta giorni. Alla
conferenza dei servizi partecipano i Ministeri competenti, le regioni
e i comuni territorialmente competenti e i rappresentanti
dell'impresa su loro richiesta. Ove l'impianto sia assoggettato a
valutazione di impatto ambientale, il Ministero dell'ambiente o la
regione danno immediata comunicazione al Ministero procedente
dell'avvio e della conclusione della procedura, unitamente alle
relative determinazioni, ai fini della trasmissione del parere o
eventuale convocazione della conferenza dei servizi.
3. Le determinazioni della Conferenza circa la domanda di
autorizzazione presentata, le prescrizioni e le altre modalita'
esecutive da imporre al soggetto richiedente devono essere assunte
all'unanimita' tra i rappresentanti delle amministrazioni statali e
regionali, e dei comuni interessati. Nel caso in cui non venga
raggiunta la prescritta unanimita', si procede ai sensi dell'articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi' come modificato
dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo
17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Art. 4.
Provvedimento di autorizzazione
1. Entro sessanta giorni dal ricevimento dei pareri o dalle
determinazioni assunte nella conferenza dei servizi secondo la
disciplina di cui all'articolo 3, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato adotta, con proprio decreto, il
provvedimento con cui rilascia o nega l'autorizzazione.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento provvede alla modifica dei regolamenti di attuazione
degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando i
termini previsti dal presente regolamento.
Art. 5.
Titolarita' degli impianti e uso dell'energia prodotta
1. Ai fini delle modifiche dell'autorizzazione di cui all'articolo
4, che riguardano solo la titolarita' dell'impianto stesso o l'uso
dell'energia elettrica prodotta, non si applicano...
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