DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1998, n. 53 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59,

allegato 1, numeri 8 e 87;

Visti gli articoli 20 e 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 5 agosto 1997;

Sentita la Conferanza unificata istituita ai sensi del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della

Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 settembre

1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 30 gennaio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto

con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

della sanita' e dell'ambiente;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, fatta salva la disciplina conseguente

all'emanazione dei decreti legislativi predisposti ai sensi

dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 1 marzo 1997, n.

59, disciplina i seguenti procedimenti:

  1. autorizzazione alla produzione di energia elettrica da parte di

    imprese attraverso impianti esistenti, potenziamento di impianti

    esistenti o nuovi impianti per uso proprio o per la cessione al

    concessionario delle attivita' riservate allo Stato nel settore

    elettrico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992,

  2. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.

    359, nonche', nel caso di imprese costituite in forma societaria,

    anche per uso delle societa' controllate, della societa' controllante

    e delle societa' controllate dalla medesima societa' controllante,

    con ammissione di scambi e cessioni tra queste ultime;

  3. autorizzazione alla produzione di energia elettrica per usi

    diversi da quelli di cui alla lettera a), mediante costruzione di

    nuovi impianti o modifica di quelli esistenti, da parte delle imprese

    elettriche minori di cui all'articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre

    1962, n. 1643, e delle imprese elettriche degli enti locali di cui

    all'articolo 21, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

  4. autorizzazione all'istallazione ed all'esercizio di gruppi

    elettrogeni, ad eccezione di quelli indicati al comma 3;

  5. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi

    dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24

    maggio 1988, n. 203, per gli impianti di cui al presente comma.

    2. Le procedure previste dal presente regolamento per il rilascio

    dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi

    dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24

    maggio 1988, n. 203, si applicano anche agli impianti che utilizzano

    fonti rinnovabili o assimilate, nonche' a tutti gli altri impianti di

    energia elettrica nei limiti in cui detti impianti presentano

    emissioni soggette a tale autorizzazione.

    3. Fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 22, comma 11,

    del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, resta fermo che:

  6. non sono soggetti all'autorizzazione di cui al comma 1, lettera

    c), l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti

    di continuo con potenza nominale non superiore a 3 MW se alimentati a

    metano o GPL e potenza termica non superiore a 1 MW se alimentati a

    benzina o gasolio, nonche' di gruppi elettrogeni per la produzione di

    energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e che non

    comportano emissioni in atmosfera;

  7. l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti

    di continuo, se determinanti inquinamento atmosferico poco

    significativo ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente

    della Repubblica 25 luglio 1991, nonche' di gruppi elettrogeni per la

    produzione di energia elettrica di soccorso, non sono soggetti

    all'autorizzazione di cui al comma 2;

  8. all'installazione ed all'esercizio dei gruppi elettrogeni di cui

    alle lettere a) e b) del presente comma, purche' siano effettuati nel

    rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali, puo' procedersi

    previa comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e

    dell'artigianato, all'ufficio tecnico di finanza competente per

    territorio ed al concessionario delle attivita' riservate allo Stato

    nel settore elettrico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11

    luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8

    agosto 1992, n. 359.

    4. Per il concessionario delle attivita' riservate allo Stato nel

    settore elettrico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio

    1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto

    1992, n. 359, anche ai fini dell'articolo 17 del decreto del

    Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si applica la

    procedura di cui all'allegato IV al decreto del Presidente del

    Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988.

    Art. 2.

    Domanda di autorizzazione

    1. La domanda di autorizzazione e' presentata al Ministero

    dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne trasmette

    copia al concessionario delle attivita' riservate allo Stato nel

    settore elettrico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio

    1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto

    1992, n. 359, nonche' per conoscenza all'ufficio tecnico di finanza

    competente per territorio.

    2. Alla domanda e' allegato il progetto dell'impianto, corredato da

    una relazione nella quale sono comunque indicati: il ciclo

    produttivo, l'indicazione del presumibile termine per la messa a

    regime dell'impianto, l'utilizzo dell'energia elettrica prodotta, le

    esigenze per le quali si vuol procedere alla realizzazione

    dell'impianto, nonche' le caratteristiche di collegamento al sistema

    elettrico nazionale.

    3. Nel caso di gruppi elettrogeni la domanda per l'installazione e

    l'esercizio riporta le esigenze per le quali si vuol procedere alla

    installazione ed i dati circa il combustibile utilizzato, le

    caratteristiche del motore primo e la potenza elettrica espressa in

    kw.

    4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 del decreto del

    Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, la richiesta di

    autorizzazione e' integrata con indicazione delle tecnologie adottate

    per prevenire l'inquinamento atmosferico e corredata da una perizia

    giurata che attesti la qualita' e la quantita' delle emissioni

    inquinanti in atmosfera, la medesima e' contestualmente inviata in

    copia anche ai Ministeri dell'ambiente e della sanita', nonche' alla

    regione competente per territorio che ne informa i comuni

    interessati.

    Art. 3.

    Fase istruttoria

    1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della copia della domanda

    di cui all'articolo 2, il concessionario delle attivita' riservate

    allo Stato nel settore elettrico, di cui all'articolo 14 del

    decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,

    dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, invia le proprie motivate

    osservazioni indicando le condizioni cui, a suo avviso, le

    autorizzazioni dovrebbero essere vincolate, al fine del coordinamento

    delle attivita' elettriche. Trascorso inutilmente detto termine il

    Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede

    comunque agli ulteriori adempimenti.

    2. Nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 2 i Ministeri

    dell'ambiente e della sanita', nonche' le regioni e i comuni

    interessati, devono esprimere il parere di competenza entro novanta

    giorni. Il predetto termine e' sospeso, in caso di richiesta di

    informazioni o documentazione aggiuntiva. Trascorso inutilmente tale

    termine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

    convoca immediatamente apposita conferenza dei servizi, ai sensi

    dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive

    modifiche ed integrazioni, da tenersi entro trenta giorni. Alla

    conferenza dei servizi partecipano i Ministeri competenti, le regioni

    e i comuni territorialmente competenti e i rappresentanti

    dell'impresa su loro richiesta. Ove l'impianto sia assoggettato a

    valutazione di impatto ambientale, il Ministero dell'ambiente o la

    regione danno immediata comunicazione al Ministero procedente

    dell'avvio e della conclusione della procedura, unitamente alle

    relative determinazioni, ai fini della trasmissione del parere o

    eventuale convocazione della conferenza dei servizi.

    3. Le determinazioni della Conferenza circa la domanda di

    autorizzazione presentata, le prescrizioni e le altre modalita'

    esecutive da imporre al soggetto richiedente devono essere assunte

    all'unanimita' tra i rappresentanti delle amministrazioni statali e

    regionali, e dei comuni interessati. Nel caso in cui non venga

    raggiunta la prescritta unanimita', si procede ai sensi dell'articolo

    14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi' come modificato

    dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo

    17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

    Art. 4.

    Provvedimento di autorizzazione

    1. Entro sessanta giorni dal ricevimento dei pareri o dalle

    determinazioni assunte nella conferenza dei servizi secondo la

    disciplina di cui all'articolo 3, il Ministro dell'industria, del

    commercio e dell'artigianato adotta, con proprio decreto, il

    provvedimento con cui rilascia o nega l'autorizzazione.

    2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

    entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

    regolamento provvede alla modifica dei regolamenti di attuazione

    degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando i

    termini previsti dal presente regolamento.

    Art. 5.

    Titolarita' degli impianti e uso dell'energia prodotta

    1. Ai fini delle modifiche dell'autorizzazione di cui all'articolo

    4, che riguardano solo la titolarita' dell'impianto stesso o l'uso

    dell'energia elettrica prodotta, non si applicano...

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