DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2014, n. 61 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187 concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. (14G00076)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2012;

Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 luglio 2013;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il contributo previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 24 aprile 1941, n. 392, e' determinato annualmente con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute dai comuni nel corso di ciascun anno e in ogni caso a norma degli articoli 2 e 2-bis.»;

  1. l'articolo 2 e' sostituito dai seguenti: «Art. 2 (Procedimento). - 1. Il contributo di cui all'articolo 1 e' corrisposto in due rate: la prima e' disposta in acconto all'inizio di ciascun esercizio finanziario, mentre la seconda, a saldo, e' corrisposta entro il 30 settembre. 2. La rata in acconto e' erogata in favore dei comuni, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, a mezzo di ordinativo diretto, in misura pari al settanta per cento del contributo globalmente erogato nell'anno precedente, nei limiti, comunque, del settanta per cento dello stanziamento sul pertinente capitolo di spesa dello stato...

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