Sulla problematica della definizione nella teoria generale del diritto

AutoreParlato, Maria Concetta
Pagine15-33
15
CAPITOLO PRIMO
SULLA PROBLEMATICA DELLA DEFINIZIONE
NELLA TEORIA GENERALE DEL DIRITTO
Sommario: 1. Sulle definizion i legislative in generale. - 2. Sulle diverse modali-
tà di classificazione delle definizioni: prime esempli ficazioni. - 3. Classifi-
cazioni delle definizioni legislative rilevanti ai fini della presente indagine.
- 3.1.- Definizioni nominali e rea li. - 3.2. Definizioni descrittive e stipulative.
- 3.3. Definizioni per designazione. - 3.4. Definizioni estensiona li e inten-
sionali. - 3.5. Definizioni operative. - 3.6. Definizioni affermative e negative.
- 3.7. Ridefinizioni.
1. Sulle definizioni legislative in generale
Può essere utile, preliminarmente, rivolgere uno sguardo
senza alcuna pretesa, beninteso, di completezza allelaborazione
che il tema delle definizioni legislative ha ricevuto nellambito del-
la teoria generale del diritto.
Prendendo le mosse come suggerisce uno dei maggiori giu-
sfilosofi italiani, Giovanni Tarello dall’uso dei vocaboli nel lin-
guaggio comune, può innanzitutto dirsi che per “definizione” in
generale si intendono «discorsi secondo lo schema: “x è A”; oppu-
re secondo lo schema: “per x si intende A”; oppure secondo lo
schema: “Nozione di x. Quando S compie l’azione p, S diviene
xS”; oppure ancora secondo lo schema: “A, B, C, D, sono x” (ove
x è il termine definito)»1.
E, più specificamente, per definizione legislativa può intender-
si «tautologicamente la definizione di un termine (rappresentato da
un singolo vocabolo o da una espressione composta da un com-
plesso di vocaboli ben formato) che viene posta nel contesto di una
legge o, più genericamente, di un documento normativo»2.
1 G. TARELLO, Linterpretazione della legge , Milano, 1980, p. 154,
2 Cfr. G. TARELLO, Linterpreta zione della legge, cit., p. 154. Cfr. altresì,
sulluso del termine definizione, N. ABBAGNANO, voce Definizione, Diziona-
16
Questo approccio vicino alluso comune, se non esclude la ne-
cessità o lopportunità di approfondimenti teorici, è nondimeno un
riflesso della presa datto della sopravvenuta obsolescenza di un
convincimento predominante specie nel passato: dellidea, cioè,
che le dottrine giuridiche della definizione dovessero affondare le
radici in teorie filosofiche collocate a monte, assunte come matrici
concettuali logicamente cogenti da cui trarre criteri atti a risolvere
anche i problemi definitori a carattere giuridico3. Sennonché, come
la più qualificata speculazione giusfilosofica contemporanea av-
verte, «le dottrine giuridiche non sono affatto, nella loro essenza,
delle teorie logiche; sono, invece, strumenti operativi per accredi-
tare, per giustificare, per proporre, alcune piuttosto che altre appli-
cazioni del diritto»4.
rio di filosofia, Torino, 1971, p. 214. QuestAutore indica la definizione come
«dichiarazione dellessenza» e osserva (ivi) che «possono distinguersi diversi
concetti di definizione in corr ispondenza coi diversi concetti di essenza». Per
richiamare una formula che e vochi in qualche modo tutta l ’”area del definire,
riprendiamo «con una tradizione antica che definire x significa rispondere alla
domanda che cosa è x?» (cfr. L. LANTELLA, Pr atiche definitorie e proiezioni
ideologiche nel discorso giuridico, in AA.VV., Omnis definitio in iure periculo-
sa?, Il problema delle definizioni legali nel diritto pena le, A. CADOPPI (Studi
coordina ti da), Padova, 1996, p. 7). Si richiama la concezione (espressa con
riguardo al ruolo delle definizioni nel diritto romano), secondo cui non è dalle
regole che si elabora il diritto, ma dal diritto che si elaborano le regole, in quan-
to esse sono delle semplificazioni rappresentative, prive di forza decisoria; «con
questo è chiarito il ruolo delle definizioni per il diritto romano: esse hanno una
indubbia utilità euristica, nel senso di additare percorsi, tappe raggiunte, limiti
da rispetta re, questioni da affrontare; si tratta però pur sempre di formulazioni
rappresentative, relative ad unesperienza pregressa, incapaci di contenere la
realtà del diritto nella effettività del suo svolgimento, ed esposte al rischio di
soccombere a fronte di e sperienze non ancora maturate, come del resto accade
per qualunque forma di conos cenza. Anche la prudentia iuris, così almeno pare,
intesa come attività razionale preordinata a discriminare ciò che è giusto da ciò
che è ingiusto (…) , condivide l’impianto conoscitivo fondamentale che è pro-
prio delluomo: sfruttare le cognizioni acquisite attraverso l esperienza già ma-
turata, p er affrontare l intreccio ancora indeterminato delle esperienze in atto»
(cfr. C. BEDUSCHI, Omnis definitio in iur e pericolosa ? Profili r omanistici, in
AA.VV., Omnis definitio in iur e periculosa? Il problema delle definizioni legali
nel diritto pena le, cit., p. 50-51).
3 Sul punto, più diffusamente, G. TARELLO, Linterpreta zione della legge,
cit., p. 182 ss.
4 G. TARELLO, Linterpretazione della legge , cit., p. 190.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT