L'impatto delle definizioni del legislatore penale tributario sull'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale delle fattispecie incriminatrici

AutoreParlato, Maria Concetta
Pagine45-123
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CAPITOLO TERZO
LIMPATTO DELLE DEFINIZIONI
DEL LEGISLATORE PENALE TRIBUTARIO
SULLELABORAZIONE DOTTRINALE
E GIURISPRUDENZIALE
DELLE FATTISPECIE INCRIMINATRICI
Sommario: 1. Sulle definizioni legislative di cui all’art. 1, D.lgs. n. 74/2000. - 2.
Tipologie delle singole definizioni contenute nellart. 1: uno sguardo rico-
struttivo dinsieme. - 3. Le fatture o gli altri documenti per operazioni ine-
sistenti. - 3.1. Fa tture o altri documenti. - 3.2. Oper azioni inesistenti. - 4.
Gli elementi attivi o passivi. - 5. Le dichiarazioni ed il fine di evadere le
imposte e di sottrarsi al pagamento: la responsabilità degli amministratori. -
6. Il fine di evadere le imposte e di consentire a terzi levasione. - 7.
Limposta evasa. - 8. Le soglie di punibilità. - 9. Rilievi conclusivi.
1. Sulle definizioni legislative di cui all’art. 1, D.lgs. n. 74/2000
È da rilevare, in via preliminare, che la scelta legislativa di de-
dicare lart. 1, D.lgs. n. 74/2000, alle Definizioni, è stata motiva-
ta come emerge dalla stessa Relazione governativa allo schema
definitivo da un duplice obiettivo di fondo: da un lato, prevenire
o ridurre il rischio di dubbi o incertezze sul piano interpretativo-
applicativo1; dallaltro, semplificare la descrizione normativa dei
1 Il diritto tributario è settore specialistico dove il “rischio” di incertezza in-
terpretativo-applicativa è elevato, come dimostra la p revisione, da parte del legi-
slatore, di “norme di salvaguardia” nell’ipotesi di “obiettiva incertezza” della
normativa: cfr. gli artt. 6, comma 2, D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472; 8, D.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546; 15, D.lgs. n. 74/2000. Sulle “obiettive condizioni di
incertezza” v. A. CO LLI VIGNARELLI, Error e scusabile ed a bbandono delle sa n-
zioni pecuniar ie, in Rass. trib., 1987, II, p.1135 ss.; ID., La Supr ema Cor te in-
terviene in tema di “obiettive condizioni di incertezza” della norma tributaria ,
in Rass. trib., 2008, p. 470 ss.; L. DEL FEDERICO, Le sanzioni amministrative nel
diritto tr ibutario, Milano, 1993; M. LOGOZZO, L’ignoranza della legge tributa-
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fatti punibili, evitando di appesantire le singole fattispecie incrimi-
natrici inserendo ripetutamente in esse definizioni di analogo con-
tenuto2.
In effetti, così procedendo, il legislatore penale tributario ha
mostrato di uniformarsi alle linee-guida, idealtipiche o teoriche, di
una buona legislazione penale. Infatti, secondo le indicazioni sca-
turenti dalla migliore dottrina penalistica, tra i casi in cui è consi-
gliabile il ricorso a definizioni legislative rientra indubbiamente
quello in cui la materia da disciplinare risulta complessa dal punto
di vista tecnico e/o costituisce oggetto di previa regolamentazione
in ambiti giuridici a carattere extrapenale3: questa duplice condi-
zione ricorre in maniera indiscutibile, appunto, nel settore penale-
tributario.
La definizione legislativa è, peraltro, tanto più necessaria
quando si tratti di precisare la portata e i limiti della rilevanza
normativa di elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice, i
quali risultino di significato molto polivalente e incerto, in modo
da evitare che sia il giudice in luogo del legislatore a determi-
nare gli effettivi presupposti della punibilità. Mentre il carattere
generico o indeterminato di un elemento di fattispecie risulterà in
linea di principio tollerabile, tutte le volte in cui il segno linguisti-
co utilizzato dal legislatore lasci comunque trasparire in modo uni-
voco il parametro o criterio di disciplina normativa, che linter-
prete si limiterà a concretizzare nei singoli casi secondo i consueti
criteri interpretativi.
ria, Milano, 2002; G. MELIS, L’interpretazione nel diritto tributario, cit., p. 525
ss.; F. PISTOLESI, Gli interpelli tributa ri, Milano, 2007, p. 47 ss.
2 Cfr. anche A. LANZI - P. ALDROVANDI, L’illecito tributario, Padova,
2005, p. 134-135 . La prima proposizione dell’art. 1, D.lgs. n. 74/2000 – “ai fini
del pr esente dec reto legislativo” – ne rivela, infatti, la finalità di alleggerire la
formulazione delle norme che definiscono le fattispecie di reato, «in quanto
consente di determinarne la struttura mediante l’utilizzo di elementi normativi,
evitando faticosi esercizi descrittivi, ma anche ad assicurare la determinatezza
delle fattispecie e a fondarne la tassatività, imponendo una sorta di gu ida legisla-
tivamente operosa all’interpretazione degli stessi»: cfr. A. MARTINI, Reati in
materia di finanze e tr ibuti, in Tratta to di diritto penale, C. F. GROSSO - T. PA-
DOVANI - A. PAGLIARO (diretto da), Par te speciale, XVII, Milano, 2010, p.189.
3 Cfr., tra gli altri, F. MORALES PRATS, Omnis definitio in iure periculo-
sa?El problema de la s definiciones en el codigo penal espanol y en el p royecto
de codigo penal de 1992, cit., p. 129 s.
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Utilizzando i predetti parametri come criteri per valutare criti-
camente e per fare un bilancio delle definizioni legislative in mate-
ria penale tributaria, si tratta di verificare se e in quali casi la defi-
nizione legislativa abbia raggiunto lobiettivo di favorire omoge-
neità e certezza applicativa; se questo obiettivo non è stato rag-
giunto in alcuni casi, o, a maggior ragione, se non è stato mai rag-
giunto, dovremo affrontare lulteriore interrogativo se questinsuc-
cesso sia dovuto a insufficiente perizia del legislatore o se piutto-
sto sia una riprova di una tale difficoltà di elaborare definizioni
soddisfacenti da reputare sin dallinizio di rinunciarvi.
2. Tipologie delle singole definizioni contenute nell’art. 1: uno
sguardo ricostruttivo d’insieme
Ciò premesso, entrando più nel merito delle distinte definizio-
ni racchiuse nellart. 1, D.lgs. n. 74/2000, è possibile operare una
loro differenziazione, a seconda che si tratti rispettivamente di: A)
definizioni legislative in senso stretto, ovvero B) di puntualizza-
zioni normative che hanno la reale funzione di indicare una volta
per tutte in forma anticipata, e al contempo generalizzatrice e sem-
plificatrice (cioè sempre allo scopo di evitare il ripetuto inserimen-
to in ciascuna delle diverse fattispecie incriminatrici interessate di
aggiunte specificative o integrative di analogo contenuto), requisiti
costitutivi ricorrenti in più figure di reato, o ancora di precisarne il
significato estensionale o campo di applicazione (in modo da eli-
minare eventuali incertezze circa la legittima includibilità in tale
campo di ipotesi concrete che il legislatore intende, invece, ricom-
prendere nellarea della rilevanza penale).
Più precisamente, sono da ricondurre alla tipologia sub A) le
definizioni di cui alle lettere a), b) e f) dellart. 1 citato, con le qua-
li il legislatore intende fornire una vera e propria definizione del
significato dei termini relativi ai corrispondenti elementi di fatti-
specie presi in considerazione, beninteso ai fini dellapplicabilità
della normativa penale contenuta nello stesso D.lgs. n. 74/2000: e
cioè rispettivamente fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti [lett. a)] elementi attivi e passivi [lett. b)] e imposta
evasa [lett. f)].

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