ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2009 - Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008. (Ordinanza n. 3734).

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e di dicembre 2008;

Visto, in particolare, l'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208;

Considerato che, a seguito dei predetti fenomeni atmosferici, si sono verificati gravi eventi quali la tracimazione dei maggiori bacini lacuali, l'esondazione di fiumi e torrenti, forti mareggiate, frane e smottamenti conseguenti alla saturazione dei versanti, nonche' la repentina ed eccezionale crescita del manto nevoso che ha determinato la caduta di valanghe, oltre che danni alla viabilita', alle infrastrutture pubbliche e ad immobili privati, con interruzione di pubblici servizi e collegamenti;

Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone colpite e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono tuttora in corso gli accertamenti relativi alle province e ai comuni interessati dai predetti eventi e che, pertanto, allo stato non risulta possibile procedere all'individuazione definitiva degli ambiti territoriali interessati dagli eventi avversi;

Ritenuto comunque necessario ed urgente porre in essere i primi interventi per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;

Acquisita l'intesa delle regioni interessate e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 gennaio 2008;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

  1. I Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento di Bolzano sono nominati Commissari delegati per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. I Commissari delegati, previa individuazione delle province e dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, provvedono, anche avvalendosi di soggetti attuatori dagli stessi nominati, che agiscono sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite, all'accertamento dei danni, all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi ed a porre in essere ogni utile attivita' per l'avvio, in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi urgenti di prevenzione.

  2. I Commissari delegati e i soggetti attuatori, che svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, per gli adempimenti di propria competenza, si avvalgono, senza ulteriori oneri, della collaborazione delle strutture regionali, degli enti territoriali e non territoriali, nonche' delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

  3. I Commissari delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvedono, in particolare, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:

    1. alla quantificazione delle spese sostenute da parte delle Amministrazioni dei territori interessati dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza e comunque prima della pubblicazione della presente ordinanza, nonche' alla determinazione, nei medesimi termini, degli emolumenti spettanti al personale appartenente alla Pubblica amministrazione a fronte delle ore di lavoro straordinario effettivamente reso, come certificato dalle Prefetture per quanto concerne il personale prefettizio, le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dei rimborsi dovuti per l'impiego del volontariato e della Croce Rossa Italiana nei termini di cui all'art. 11;

    2. alla quantificazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita';

    3. alla quantificazione dei contributi per la ripresa delle attivita' produttive ed economiche da parte di imprese che abbiano subito gravi danni ai beni immobili e mobili;

    4. alla quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi;

    5. alla predisposizione, sentiti i comuni e le province interessati, ove competenti, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, anche per piani stralcio e sulla base di risorse finanziarie gia' disponibili al tal fine, ovvero che si renderanno eventualmente disponibili anche a titolo di cofinanziamento, presso le Amministrazioni interessate, del piano generale degli interventi indifferibili ed urgenti a salvaguardia della pubblica incolumita', comprensivo della quantificazione dei relativi oneri. Tale piano, in accordo con la pianificazione esistente, anche a scala di bacino, sara' volto in particolare al ripristino della viabilita', delle infrastrutture, delle opere e dei servizi pubblici danneggiati, alla pulizia, alla bonifica ed alla manutenzione straordinaria degli alvei e delle opere di difesa idraulica dei corsi d'acqua interessati da eventi di piena, al ripristino della funzionalita' delle opere marittime e di difesa della costa, alla bonifica ed alla stabilizzazione dei versanti interessati da eventi franosi o valanghivi, nonche' alla realizzazione di ulteriori ed adeguate azioni ed opere di prevenzione e di mitigazione dei rischi ancora presenti o...

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