Termini per la presentazione delle dichiarazioni e dei relativi versamenti per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento

delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul

valore aggiunto;

Visto l'art. 78, commi da 10 a 24, della legge 30 dicembre 1991, n.

413, che prevede che i possessori di redditi di lavoro dipendente e

assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d),

del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive

modificazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche

presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, apposita

dichiarazione redatta su stampato conforme al modello approvato con

decreto ministeriale e sottoscritta sotto la propria responsabilita';

Visto il decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, istitutivo

dell'imposta sul patrimonio netto;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente

norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede

di dichiarazione dei redditi o dell'imposta sul valore aggiunto,

nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle

dichiarazioni;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;

Visto in particolare l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in base al quale con

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere

modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti,

dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze

organizzative dell'Amministrazione, i termini riguardanti gli

adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi

dovuti in base al citato decreto legislativo n. 241 del 1997,

prevedendo, in caso di differimento del pagamento, l'applicazione di

una maggiorazione ragguagliata allo 0,50 per cento mensile a titolo

di interesse o prevedendo che, in sede di prima applicazione, non si

fa luogo alla predetta maggiorazione per i primi quindici giorni;

Considerato che le rilevanti modifiche introdotte con i decreti

legislativi emanati in attuazione delle deleghe contenute nella legge

23 dicembre 1996, n. 662, hanno recato...

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