Termini per la presentazione delle dichiarazioni e dei relativi versamenti per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto;
Visto l'art. 78, commi da 10 a 24, della legge 30 dicembre 1991, n.
413, che prevede che i possessori di redditi di lavoro dipendente e
assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche
presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, apposita
dichiarazione redatta su stampato conforme al modello approvato con
decreto ministeriale e sottoscritta sotto la propria responsabilita';
Visto il decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, istitutivo
dell'imposta sul patrimonio netto;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente
norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi o dell'imposta sul valore aggiunto,
nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
Visto in particolare l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in base al quale con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere
modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti,
dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze
organizzative dell'Amministrazione, i termini riguardanti gli
adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi
dovuti in base al citato decreto legislativo n. 241 del 1997,
prevedendo, in caso di differimento del pagamento, l'applicazione di
una maggiorazione ragguagliata allo 0,50 per cento mensile a titolo
di interesse o prevedendo che, in sede di prima applicazione, non si
fa luogo alla predetta maggiorazione per i primi quindici giorni;
Considerato che le rilevanti modifiche introdotte con i decreti
legislativi emanati in attuazione delle deleghe contenute nella legge
23 dicembre 1996, n. 662, hanno recato...
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